CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 137

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, DESSI'

il 12 maggio 2005

Norme in materia di qualità dell'aria


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il presente disegno di legge si individuano i principi e gli strumenti e si definiscono i compiti della Regione, delle province e dei comuni per affrontare la complessa tematica della qualità dell'aria.

L'impostazione innovativa del disegno di legge consiste in un approccio sistematico che affronta la protezione della qualità dell'aria anche per gli effetti che può produrre sulla qualità dell'acqua e del suolo, al fine di tutelare l'ambiente e la salute umana.

Tale impostazione nasce anche dall'esigenza di recepire - e adeguare alle peculiarità della nostra Regione - le disposizioni previste dalle vigenti norme nazionali e comunitarie in materia di tutela, risanamento e miglioramento della qualità dell'aria.

Infatti, si è provveduto a trasporre nell'ordinamento regionale i principi e le disposizioni innovative contenute nel decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, che a sua volta recepisce l'importante direttiva 96/92/CE riguardante la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente.

Vengono anche recepite alcune norme ancora in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, il primo importante provvedimento statale contro l'inquinamento atmosferico che contiene disposizioni specifiche riguardanti l'inquinamento causato da impianti produttivi.

Il disegno di legge consente anche il superamento di una serie di provvedimenti adottati dalla Giunta negli ultimi anni e che finora hanno sopperito all'assenza di una legge regionale che consentisse di affrontare le problematiche della qualità dell'aria in maniera organica.

In sintesi, i punti rilevanti del disegno di legge riguardano:

- l'approccio integrato alle problematiche che incidono sulla qualità dell'aria, come evidenziato in premessa;

- le funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo attribuite all'amministrazione regionale che devono essere esercitate di concerto con le province ed i comuni (articolo 3);

- la predisposizione di un piano regionale di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell'aria ambiente (articolo 6), che potrà prevedere strategie e misure di intervento diversificate a seconda delle emergenze e delle criticità locali. Il piano rappresenta il principale strumento dì valutazione e gestione della qualità dell'aria, alla cui elaborazione ed attuazione concorrono le province e i comuni;

- la definizione del ruolo e dei compiti delle province e dei comuni (articoli 4 e 5); in particolare alla provincia sono attribuite importanti funzioni amministrative, il compito di soggetto attuatore del piano regionale ed il ruolo di "autorità competente" alla gestione di situazioni a rischio di superamento dei valori limite della qualità dell'aria (lettera c) del comma 1 dell'articolo 4);

- il coordinamento degli strumenti conoscitivi e dell'organizzazione dei controlli della qualità dell'aria (articoli 7 e 8), quest'ultima in gran parte realizzata anche se i sistemi adottati richiedono qualche adeguamento ai protocolli comuni e condivisi a livello comunitario e nazionale.

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
disposizioni generali
 

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge detta norme in materia di tutela della qualità dell'aria, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ed è finalizzata:

a) ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi dell'inquinamento dell'aria ambiente (atmosferico) per la salute umana e per l'ambiente su tutto il territorio regionale;

b) ad attuare un approccio integrato per la protezione dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

2. La Regione, le province e i comuni concorrono all'attuazione della presente legge.

   

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;

b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposito di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;

d) valutazione: impiego di metodologie per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente;

e) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;

f) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo;

g) soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale si deve immediatamente intervenire, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 351 del 1999;

h) margine di tolleranza: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni stabilite secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 351 del 1999;

i) zona: parte del territorio regionale delimitata ai fini del decreto legislativo n. 351 del 1999;

l) agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densità di popolazione per km (elevato a) 2 tale da rendere necessaria la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente a giudizio dell'autorità competente;

m) soglia di valutazione superiore: un livello al di sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente;

n) soglia di valutazione inferiore: un livello al di sotto del quale è consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente.
   

TITOLO II
competenze

Articolo 3
Competenze della Regione 

1. Sono di competenza della Regione:

a) la predisposizione del piano regionale di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell'aria ambiente, di cui all'articolo 6, che può comprendere, in distinte sezioni e per una o più zone del territorio regionale, piani specifici quali: piani di azione per zone a rischio; piani per il raggiungimento dei valori limite entro termini stabiliti e/o piani integrati; piani di mantenimento della qualità dell'aria, secondo quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999;

b) la valutazione della qualità dell'aria ambiente, preliminare o contestuale alla predisposizione del piano di cui alla lettera a);

c) la fissazione di valori limite, di margini di tolleranza, di soglie di allarme più restrittivi e di valori obiettivo per più inquinanti rispetto a quelli previsti dallo Stato, in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 351 del 1999;

d) la definizione dei criteri e delle tecniche di cui alle lettere a), b), c) del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 351 del 1999, per ciascun inquinante per il quale sono previsti un valore limite e una soglia di allarme;

e) le modalità per la definizione e la tenuta della lista di zone e di agglomerati con livelli di inquinanti più alti dei valori limite o con livelli di inquinanti inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi;

f) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile, più restrittivi rispetto a quelli definiti nelle linee guida predisposte dallo Stato;

g) la fissazione, per zone particolarmente inquinate, di valori limite delle emissioni industriali più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida statali, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;

h) l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;

i) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle province in caso di inerzia nell'attuazione degli interventi delegati in materia di qualità dell'aria;

l) la definizione delle modalità per l'applicazione di criteri e metodi di valutazione della qualità dell'aria ambiente e di organizzazione dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti dell'aria ambiente secondo protocolli comuni e condivisi a livello comunitario e nazionale;

m) la definizione delle modalità che consentano alla Regione, alle province, ai comuni e agli altri enti locali, in collaborazione con l'ARPA regionale, di garantire, ciascuno nel proprio ambito di competenza, che informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente siano messe regolarmente al servizio del pubblico e degli organismi interessati, in modo chiaro, comprensibile e accessibile;

n) la definizione del formato e delle modalità per la comunicazione dei dati agli organi nazionali e comunitari competenti, avvalendosi dell'ARPA regionale, e delle modalità per renderli accessibili al pubblico, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 351 del 1999;

o) il coordinamento delle proprie funzioni e attività con quelle di competenza delle province e dei comuni.

2. Tutte le competenze regionali sono esercitate di concerto con le province e i comuni.

3. Per l'attuazione delle competenze di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) del comma 1, sono predisposte apposite direttive che, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sono approvate dalla Giunta regionale in prima applicazione entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge.

   

Articolo 4
Competenze delle province

1. Sono di competenza delle province tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione ed in particolare:

a) la formulazione di proposte operative alla Regione per la predisposizione del piano regionale e dei piani specifici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3;

b) l'attuazione, di concerto con i comuni interessati, della parte del piano regionale di competenza di ciascuna provincia e degli eventuali piani specifici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3;

c) l'esercizio delle funzioni di autorità competente per la gestione delle situazioni di rischio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 351 del 1999;

d) il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di impianti esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza statale, ovvero per modificazioni e trasferimenti degli stessi, sentiti i comuni interessati, secondo le procedure definite con direttive approvate dalla Giunta regionale e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;

e) i pareri di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, per gli aspetti relativi all'inqui-namento dell'aria ambiente, ai fini dell'au-torizzazione delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di oli minerali;

f) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di inerzia nell'attuazione degli interventi urgenti per la gestione operativa di situazioni di rischio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5;

g) la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni di cui all'artico-lo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

   

Articolo 5
Competenze dei comuni

1. Sono di competenza dei comuni:

a) il rilascio di pareri in merito alle autorizzazioni provinciali inerenti alle emissioni in atmosfera;

b) gli interventi operativi, nei casi di emergenza, dovuti a situazioni di rischio;

c) l'adozione delle misure di limitazione della circolazione;

d) l'informazione alla popolazione sullo stato della qualità dell'aria ambiente;

e) la formulazione di proposte alla provincia e alla Regione in merito all'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi dì tutela della qualità dell'aria ambiente.

   

TITOLO III
pianificazione
 

Articolo 6

Piano regionale di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell'aria ambiente

1. Il piano regionale di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell'aria ambiente è il principale strumento per l'efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. Il piano è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente. Alla predisposizione del piano partecipano le province e i comuni.

2. Il piano, che ha valenza triennale ed è sottoposto ad aggiornamenti annuali, fornisce un quadro previsionale degli obiettivi, delle strategie e delle risorse necessarie.

3. La predisposizione del piano è caratterizzata da una fase propedeutica o contestuale che consiste nella valutazione dello stato qualitativo dell'aria ambiente, da effettuare secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 351 del 1999. In particolare, per la valutazione vengono utilizzati i dati rilevati dal sistema regionale di reti locali di rilevamento e dalle campagne di misurazione effettuate sul territorio; gli studi sulla caratterizzazione meteorologica; le stime e i modelli matematici, nonché l'elaborazione dei dati acquisiti nell'ambito dell'inventario regionale delle emissioni.

4. Il piano è diviso in una parte generale e in una o più sezioni a seconda dei piani specifici che si dovessero rendere necessari. La parte generale comprende:

a) l'analisi dello stato della qualità dell'aria ambiente articolata nei seguenti punti:

l) analisi del territorio con particolare riferimento agli agglomerati, ivi comprese le aree urbane e le conurbazioni, alle aree protette, alle aree industriali e alle aree a rischio ambientale;

2) inquinanti, con particolare riferimento alle emissioni degli inquinanti primari, alle emissioni di gas clima-alteranti, nonché ai gas che producono effetti sull'ozono;

3) cause inquinanti con particolare riferimento agli impianti produttivi, alle attività agricole e terziarie, agli insediamenti urbani, al traffico e alle sorgenti di emissioni naturali;

b) la definizione degli obiettivi da perseguire nel triennio;

c) le strategie da realizzare nel triennio attraverso l'individuazione degli interventi, delle risorse finanziarie necessarie, dei tempi e dei risultati attesi.

5. Le sezioni possono essere articolate nei seguenti piani specifici:

a)    piani di azione, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 351 del 1999, per le zone a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

b) piani per il raggiungimento dei valori limite entro termini stabiliti e/o piani integrati, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 351 del 1999;

c) piani di mantenimento della qualità dell'aria, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999, al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite.

6. I piani di cui al comma 5 possono riguardare una o più aree specifiche del territorio regionale e devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali.

   

TITOLO IV
vigilanza e controlli
 

Articolo 7
Inventario regionale delle emissioni

1. L'inventario delle emissioni è uno strumento conoscitivo da raccordare al sistema di rilevamento della qualità dell'aria ambiente e al Sistema Informativo Regionale Ambiente (S.I.R.A.).

2. Nelle more dell'istituzione del-l'ARPA regionale, la Regione provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni e definisce i criteri per la sua elaborazione ed implementazione di concerto con le province cui compete la tenuta degli inventari provinciali.

   

Articolo 8
Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nelle more dell'istituzione dell'ARPA regionale, la Regione può provvedere all'ampliamento e all'adeguamento delle reti di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria ambiente e al loro coordinamento con le reti installate sul territorio regionale da soggetti privati.

   

TITOLO V
disposizioni finali

Articolo 9
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 100.000 per l'anno 2005 e in euro 300.000 per ciascuno degli anni successivi, si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 1986, n. 50, abrogata dall'articolo 11 della presente legge, iscritte in conto della UPB S05.015 del bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 ed in quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, provvede alle necessarie variazioni di bilancio.

   

Articolo 10
Norma transitoria

1. Fino all'effettivo esercizio da parte delle province e dei comuni delle funzioni di cui agli articoli 4 e 5, la Regione esercita tali funzioni per un periodo comunque non superiore a centottanta giorni.

   

Articolo 11
Abrogazione

1. La legge regionale 19 agosto 1986, n. 50, è abrogata.

   

Articolo 12
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.