CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 133
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione, SORUil 27 aprile 2005
Norme in materia di abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali.
Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20
(Norme in materia di referendum popolare regionale)
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di operare un raccordo di norme in caso di abbinamento di consultazioni referendarie nazionali e regionali, come quelle che si terranno nel prossimo mese di giugno.
Il referendum regionale avente ad oggetto l'abrogazione della legge regionale 19 giugno 2001, n. 8, che ha introdotto una deroga al divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale, nell'ipotesi di rifiuti da utilizzare esclusivamente quali materie prime, è stato convocato con decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2005, n. 8 per il giorno 12 giugno 2005.
La normativa risultante dal combinato disposto tra la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 e la legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, attualmente prevede che le operazioni elettorali si svolgano in una sola giornata.
Poiché, successivamente a tale convocazione, il Governo nazionale ha fissato per i giorni 12 e 13 giugno 2005 la data di svolgimento di quattro referendum nazionali, si ritiene necessario, con il presente disegno di legge, introdurre un nuovo articolo alla legge regionale n. 20 del 1957 in materia di referendum, con il quale si prevede che, in caso di abbinamento di un referendum regionale con dei referendum nazionali, trovino applicazione le norme della Legge 25 maggio 1970, n. 352, limitatamente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali.
Tale disegno di legge, che nasce dalla considerazione che le modalità di espletamento di entrambe le consultazioni sono simili e che una omogeneizzazione della loro durata e della composizione del seggio non può che garantire un corretto svolgimento delle relative operazioni e dell'espressione del diritto di voto, è finalizzato, limitatamente ai casi di abbinamento di consultazioni referendarie regionali con quelle nazionali, a uniformare le relative discipline in materia di durata delle operazioni elettorali e di composizione del seggio, consentendo così che le prossime operazioni di voto si possano svolgere, per entrambi i casi, i giorni 12 e 13 giugno.
Per le medesime considerazioni si rende necessario chiarire che le operazioni di spoglio relative ai referendum regionali, procedano a seguire rispetto a quelle nazionali, così come avviene in altre consultazioni.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali.
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 19571. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), è aggiunto il seguente:
"Art. 27 bis - (Abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali)
1. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum regionale e referendum nazionali, alle consultazioni referendarie regionali si applicano, relativamente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali di cui alla Legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).
2. Nel caso di cui al comma 1 le operazioni di spoglio relative ai referendum regionali cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.".
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.