CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 126/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PIGLIARUil 24 marzo 2005
Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2005
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge è finalizzato a garantire, in rapporto ai tempi necessari per la conclusione dell'iter legislativo dei documenti relativi alla proposta di manovra finanziaria per gli anni 2005-2007, la continuità dell'attività amministrativa, in regime di esercizio provvisorio, per un'ulteriore mese e pertanto a tutto aprile 2005.
RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE, BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, DEMANIO E PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
SECCI, presidente e relatore; RASSU, vicepresidente; SALIS, segretario; LADU, segretario; BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CAPELLI - CUGINI - DIANA - LICHERI - LA SPISA - MARROCU - OPPI - PINNA - SCARPA - VARGIU
pervenuta il 22 febbraio 2005
La Commissione programmazione nella seduta di giovedì 24 marzo 2005 ha approvato, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e con l'astensione di quelli di minoranza, il disegno di legge n. 126, concernente l'"Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2005", avendo condiviso i motivi che hanno indotto la Giunta a presentare il provvedimento.
La Commissione tenendo conto dell'importanza e dell'urgenza del disegno di legge, indispensabile per garantire la continuità amministrativa della Regione, ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Proroga esercizio provvisorio1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005, già autorizzato con la legge regionale 29 dicembre 2004, n. 11, e già prorogato con la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 3, è ulteriormente prorogato, con le stesse modalità, sino al 30 aprile 2005.
Art. 1
(identico)
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2005.
Art. 2
(identico)