CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 124
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, DESSI'il 14 marzo 2005
Norme in materia di inquinamento acustico
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge recepisce i contenuti della legge quadro dello Stato 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico, che individua le competenze dello Stato, delle Regioni, delle province e le funzioni e i compiti dei comuni.
Con il presente disegno di legge vengono definite le competenze degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo e gli obblighi in capo ai soggetti pubblici e/o privati che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico.
Con questo termine si è intesa l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell'ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
In particolare, alla Regione vengono attribuiti i compiti di definire i criteri e le procedure per l'attuazione delle disposizioni normative, quali:
- la suddivisione in zone acustiche dei territori comunali;
- la redazione della documentazione di impatto acustico;
- l'organizzazione della rete dei controlli;
- il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale.
Spettano, invece, alle province l'emissione dei pareri sui piani comunali di classificazione acustica, l'esame dei relativi piani comunali di risanamento e l'individuazione degli interventi prioritari nonché compiti di vigilanza e controllo.
Le funzioni e i compiti dei comuni riguardano la redazione dei piani di classificazione acustica dei piani di risanamento, l'esame della documentazione di impatto acustico e la competente attività di vigilanza e controllo.
Ciò premesso, il disegno di legge si compone di 18 articoli organizzati nelle seguenti sei parti:
CAPO I: individua l'oggetto e le finalità della legge e definisce, in particolare, i valori limite di emissione e di immissione delle sorgenti sonore;
CAPO II: illustra le competenze specifiche della Regione, delle province e dei comuni e, in particolare, demanda alle province l'espressione del parere sui progetti di classificazione acustica, nonché il controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani comunali di classificazione acustica;
CAPO III: detta norme sulla regolamentazione della classificazione acustica del territorio comunale, per la predisposizione dei relativi piani di risanamento acustico e dei piani di risanamento delle imprese, nonché per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica ambientale;
CAPO IV: individua le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per attività rumorose temporanee e manifestazioni in luogo pubblico, definisce l'impatto acustico e il clima acustico e detta prescrizioni per la predisposizione della relativa documentazione;
CAPO V: prevede la predisposizione e l'adozione, da parte della Regione, dei piani triennali di intervento per il risanamento acustico, indica il contenuto degli stessi e le modalità di erogazione di contributi in favore degli enti locali e individua le competenze delle province e dei comuni per la vigilanza e il controllo dell'inquinamento;
CAPO VI: riporta le norme relative alle sanzioni, le norme finanziarie e attribuisce alle province e ai comuni il compito di erogare sanzioni amministrative nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo I
Disposizioni generaliArt. 1
Oggetto1. Il presente disegno di legge detta norme per la tutela della salute collettiva e dell'ambiente dall'inquinamento acustico, in attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e nel rispetto dei contenuti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 2
Finalità1. I principali obiettivi che la legge si prefigge sono:
a) la tutela della salute collettiva dall'inquinamento da rumore, sia nell'ambiente esterno sia negli ambienti abitativi;
b) la salvaguardia delle caratteristiche peculiari dell'ambiente, in generale sensibili all'inquinamento acustico.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso l'adozione di misure di prevenzione, di riduzione del rumore e di risanamento, oltrechè attraverso la promozione di iniziative volte all'educazione e alla informazione della popolazione.
Art. 3
Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c;
e) valore limite di emissione; il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
f) valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
g) valore di attenzione: il valore di immissione che segnala la presenza di un eventuale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1, sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. Per tali valori si rimanda ai provvedimenti attuativi della Legge n. 447 del 1995, salvo disposizioni più restrittive deliberate dalla Giunta regionale.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.
Capo II
CompetenzeArt. 4
Competenze della Regione1. La Regione persegue gli obiettivi di cui all'articolo 2 mediante la predisposizione e l'adozione di piani triennali di intervento volti alla prevenzione, alla riduzione e al risanamento dall'inquinamento acustico.
2. La Regione provvede alla definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per:
a) il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale e la tenuta del relativo elenco regionale;
b) la predisposizione e l'adozione dei piani di classificazione acustica dei territori comunali;
c) l'individuazione di valori di livello acustico inferiori a quelli previsti dalla normativa statale per comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico e ambientale;
d) la predisposizione e l'adozione dei piani di risanamento acustico da parte dei comuni;
e) la redazione della documentazione di impatto acustico e della documentazione di previsione del clima acustico;
f) il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
g) l'eventuale inserimento di apposite prescrizioni dirette alla limitazione dell'inquinamento acustico nella pianificazione e nella programmazione regionale, provinciale e comunale;
h) il monitoraggio sull'attuazione dei piani comunali di classificazione e di risanamento acustico;
i) l'acquisizione e l'organizzazione dei dati finalizzati alla realizzazione di un efficiente ed efficace monitoraggio sull'inquinamento acustico.
3. La Giunta regionale adotta apposite direttive per l'attuazione delle proprie competenze.
Art. 5
Competenze delle province1. Sono di competenza delle province:
a) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico;
b) la formulazione di osservazioni nonché l'espressione di pareri sui progetti di classificazione acustica dei territori comunali;
c) la vigilanza e il controllo sull'attuazione dei piani comunali di classificazione acustica;
d) il controllo e la verifica sull'attuazione dei piani di risanamento acustico dei comuni ricadenti nell'ambito provinciale, sulla base dei criteri ed indirizzi contenuti nel piano triennale di intervento;
e) la valutazione dei piani comunali di risanamento acustico con la formulazione di proposte operative alla Regione al fine della predisposizione da parte di quest'ultima del piano regionale triennale di intervento;
f) il coordinamento delle iniziative, assunte da due o più comuni, volte al contenimento delle emissioni sonore, nei casi di inquinamento acustico riguardante porzioni di territorio appartenenti a più comuni;
g) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni ovvero di conflitto fra gli stessi.
Art. 6
Competenze dei comuni1. Sono di competenza dei comuni:
a) la classificazione acustica del territorio comunale;
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
c) l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico;
d) la predisposizione, per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, di una relazione biennale sullo stato acustico del comune, con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 7 della Legge 26 ottobre 1995, n.447;
e) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
f) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
g) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
h) la vigilanza e il controllo ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 447 del 1995;
i) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
l) l'approvazione dei progetti di risanamento acustico delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno, nonché dei piani di contenimento e di abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'articolo 10 della Legge n. 447 del 1995;
m) l'emanazione di specifiche ordinanze, a carattere temporaneo, per il contenimento e/o l'abbattimento delle emissioni sonore, estese a tutto il territorio comunale o parte di esso, in caso di urgenti ed eccezionali necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
Capo III
PianificazioneArt. 7
Piani comunali di classificazione acustica e di risanamento1. I comuni procedono alla classificazione del proprio territorio in zone acustiche e all'adozione di piani di risanamento acustico nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui alla lettera g) dell'articolo 3, nonché nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della Legge n. 447 del 1995.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le procedure in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del territorio comunale e alla redazione dei piani di risanamento acustico.
Art. 8
Classificazione acustica e pianificazione urbanistica1. Il comune, ai sensi del punto b) del comma 1 dell'articolo 6, assicura il coordinamento tra il piano di classificazione acustica e gli strumenti urbanistici già adottati entro dodici mesi dall'approvazione definitiva del suddetto piano.
1. L'adozione del piano regolatore generale, di eventuali varianti o piani attuativi dello stesso, da parte del comune, devono essere coerenti con il piano di classificazione acustica in vigore.
Art. 9
Piani di risanamento acustico delle imprese1. Entro sei mesi dall'adozione da parte dei comuni del piano di classificazione acustica dei territori comunali di cui all'articolo 7, le imprese interessate devono presentare all'autorità comunale un progetto di risanamento acustico, comprensivo di relazione tecnica ed elaborati grafici, con specificati i singoli interventi di risanamento e contenente:
a) l'indicazione della tipologia di attività con codice relativo, secondo la classificazione dell'ISTAT;
b) l'indicazione delle zone di appartenenza e di quelle circostanti, in base a quanto previsto dalla classificazione acustica;
c) l'elenco delle attività dei cicli tecnologici, delle apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno, nonché l'indicazione dell'ubicazione delle sorgenti sonore connesse all'attività;
d) la descrizione delle attività e l'elenco delle attrezzature e impianti esistenti;
e) la durata dei periodi di attività (diurni e notturni), della loro frequenza e della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, nonché le condizioni di esercizio relative al massimo livello di rumore immesso nell'ambiente;
f) i dati relativi alle misurazioni fonometriche effettuate;
g) le modalità e i tempi di esecuzione del progetto di risanamento che non può superare i ventiquattro mesi.
2. Il comune, esaminati il progetto di risanamento, la congruità dei tempi e la complessità dell'intervento, approva il suddetto progetto con eventuali prescrizioni.
3. Qualora il comune non si pronunci entro 180 giorni sul progetto di risanamento presentato dall'impresa, la stessa è comunque vincolata a realizzarlo con le modalità ed i tempi previsti.
4. Le imprese che non presentano il piano di risanamento di cui al comma 1 devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro 6 mesi dall'adozione del piano comunale di classificazione acustica.
Art. 10
Tecnico competente in acustica ambientale1. La Regione riconosce il titolo professionale di tecnico competente in acustica ambientale e istituisce altresì l'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento del titolo di cui al comma 1.
Capo IV
Impatto acustico e attività rumoroseArt. 11
Disposizioni in materia di impatto e clima acustico1. Al fine della prevenzione dell'inquinamento acustico, la Regione definisce e disciplina "l'impatto acustico" e "il clima acustico".
2. Per impatto acustico si intende la variazione delle condizioni sonore, preesistenti in una determinata porzione di territorio, nonché gli effetti indotti, conseguenti all'inserimento di nuove opere, infrastrutture, impianti, attività e/o manifestazioni.
3. I soggetti che, nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nonché nei casi in cui sia espressamente richiesto dall'autorità comunale, sono interessati alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere indicate nel comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 447 del 1995, devono presentare apposita documentazione di impatto acustico.
4. Per clima acustico si intende la valutazione dello stato delle emissioni sonore presenti sul territorio prima che vengano realizzate nuove opere e infrastrutture.
5. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui al comma 3 dell'articolo 8 della Legge n. 447del 1995 sono tenuti a produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree di intervento.
6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le procedure per la presentazione della documentazione di impatto acustico e della documentazione di previsione del clima acustico.
Art. 12
Attività rumorose temporanee e manifestazioni in luogo pubblico1. Lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, con l'utilizzo di macchinari o di impianti rumorosi, deve essere autorizzato dall'amministrazione comunale competente.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le procedure per il rilascio delle sopraccitate autorizzazioni.
Capo V
Programmazione, vigilanza e controlloArt. 13
Piano triennale regionale1. La Regione, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, predispone un piano triennale di intervento, volto alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico.
2. Il piano triennale deve contenere, in particolare:
a) gli obiettivi per il triennio;
b) le priorità strategiche;
c) le risorse finanziarie disponibili;
d) gli interventi prioritari sulla base delle proposte presentate dalle province;
e) la ripartizione delle risorse finanziarie;
f) la tempistica degli interventi;
g) le modalità per la verifica dei risultati.
3. L'erogazione dei finanziamenti in favore dei comuni è subordinata all'attestazione, da parte della provincia, della conformità del progetto di risanamento acustico comunale alle indicazioni del piano triennale.
Art. 14
Vigilanza e controllo1. Le province e i comuni, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo secondo quanto previsto dall'articolo 14 della Legge n. 447 del 1995.
2. Il personale incaricato dei controlli può operare, nell'esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14 della Legge n. 447 del 1995.
Art. 15
Poteri sostitutivi della Regione1. La Regione esercita, nell'esercizio delle proprie competenze inerenti l'inquinamento acustico, i poteri sostitutivi nei confronti delle province in caso di inadempimento agli obblighi previsti dalla presente legge, nonché in caso di conflitto tra gli enti locali.
Capo VI
Norme finaliArt. 16
Sanzioni amministrative1. Per le finalità di cui al presente articolo, valgono i contenuti di cui all'articolo 10 della Legge n. 447 del 1995.
2. L'irrogazione della sanzione spetta al comune o alla provincia, in relazione all'attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.
Art. 17
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 100.000 per l'anno 2005 ed in euro 300.000 per ciascuno degli anni successivi. Il bilancio della Regione per gli stessi anni terrà conto dei suddetti oneri e provvederà all'iscrizione degli stessi in conto della unità previsionale di base corrispondente alla UPB S05.016 del bilancio regionale per l'anno 2004.
Art. 18
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.