CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 122

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione, SORU

il 9 marzo 2005

Stemma, gonfalone e sigillo della Regione autonoma della Sardegna


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge intende completare il percorso di innovazione nella raffigurazione grafica della Regione iniziato con l'adozione della bandiera, avvenuta con la legge regionale 15 aprile 1999, n. 10, che reca un modello grafico diverso da quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1952, attributivo di uno stemma e di un gonfalone alla Regione stessa.

Lo scopo di tale intervento normativo č diretto ad omogeneizzare le modalitą rappresentative della Regione in tutte le sue espressioni formali quali lo stemma, il sigillo ed il gonfalone.

L'intervento normativo č effettuato attraverso la modifica della predetta legge regionale n. 10 del 1999, modificandone il titolo in modo tale da comprendere anche la determinazione dello stemma, del gonfalone e del sigillo della Regione.

L'articolo 2 introduce nella legge regionale n. 10 del 1999 l'articolo 1 bis che riconosce la bandiera, lo stemma, il gonfalone ed il sigillo, quali simboli ufficiali della Regione e li definisce opportunamente, adeguandoli all'impostazione della bandiera introdotta dalla legge regionale n. 10 del 1999.
L'articolo 3 introduce nella legge regionale n. 10 del 1999 l'articolo 1 ter che regolamenta l'utilizzo dello stemma della Regione e prevede inoltre l'adozione di uno specifico manuale d'uso, diretto a garantire una standardizzazione dell'utilizzo dell'immagine della Regione negli atti formali e nei documenti emanati dalla Regione stessa.

L'articolo 4, modificativo dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 1999, specifica che l'applicazione delle sanzioni fa riferimento alla violazione delle sole norme relative alle modalitą di esposizione della bandiera e introduce gli importi delle sanzioni stesse in euro.

TESTO DEL PROPONENTE

.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 10 del 1999. Bandiera della Regione

1. Il titolo della legge regionale 15 aprile 1999, n. 10, č sostituito dal seguente: "Bandiera, stemma, gonfalone e sigillo della Regione autonoma della Sardegna".

   

Art. 2
Simboli della Regione

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1999 č aggiunto il seguente: "Art. 1 bis - Simboli della Regione
1. I simboli ufficiali della Regione autonoma della Sardegna sono:

a) la bandiera;
b) lo stemma;
c) il gonfalone;
d) il sigillo.

2. La Regione adotta, quale suo stemma, il medesimo simbolo rappresentato nella bandiera della Regione, di cui all'articolo 1, contenuto in cornice rettangolare con filetto nero, orientato con le teste di moro rivolte verso destra e associato alla scritta REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA riportata in carattere maiuscolo, secondo il bozzetto di cui all'allegato A) che forma parte integrante della presente legge.
3. Il gonfalone della Regione reca lo stemma di cui al comma 2, secondo il bozzetto di cui all'allegato B) che forma parte integrante della presente legge, fermo restando il valore storico del gonfalone concesso alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1952.
4. Il sigillo della Regione č di forma circolare, al centro riporta lo stemma di cui al comma 2 e la associata dicitura "REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA * PRESIDENZA * "riportata in corona, secondo il bozzetto di cui all'allegato C) che forma parte integrante della presente legge.".

   

Art. 3
Utilizzo dello stemma della Regione

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1999 č aggiunto il seguente:

"Art. 1 ter- Utilizzo dello stemma della Regione
1. Lo stemma della Regione di cui all'articolo 2 della presente legge, č stampato su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, in tutti i provvedimenti e gli atti amministrativi.
2. Parimenti lo stemma della Regione compare sul frontespizio del "Bollettino ufficiale della Regione" e sull'intestazione del sito internet istituzionale della Regione stessa.
3. Con decreto del Presidente della Regione č approvato uno specifico manuale d'uso per definire le modalitą di utilizzo uniforme dello stemma di cui all'articolo 2 della presente legge."

   

Art. 4
Sanzioni

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 1999, dopo le parole "La violazione delle norme della presente legge" sono aggiunte le parole "relative all'esposizione della bandiera", e le parole "da lire 100.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 51 a euro 516".