CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 114/A

presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli affari generarli, personale e riforma della Regione, DADEA di concerto con l'Assessore regionale dei lavori pubblici, MANNONI

il 4 marzo 2005

Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge si inserisce nel quadro della riforma definita dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" (c.d. Legge Galli), attuata in Sardegna con legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15) recante "Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36".

La legge regionale n. 29 del 1997, ha rinviato infatti ad apposita successiva legge la disciplina del trasferimento del personale delle amministrazioni comunali, delle aziende speciali e degli altri soggetti pubblici adibito ai servizi idrici al nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato. Per introdurre detta disciplina, prevista dal comma 3 dell'articolo 12 della citata legge del 1994, n. 36, viene proposto il presente disegno di legge.

Il disegno di legge è formato come segue:

- le disposizioni dell'articolo 1 disciplinano il trasferimento del personale degli enti locali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici operanti in via esclusiva nei servizi idrici del territorio regionale, con le garanzie previste dalla legge n. 36 del 1994 in materia di trattamento giuridico, economico e previdenziale;

- l'articolo 2 introduce una puntuale disciplina del trasferimento del personale dell'ESAF all'ESAF Spa e quindi al nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato; il trasferimento è previsto in due fasi: la prima, che tiene conto dell'esistenza giuridica dell'ESAF fino al 28 luglio 2005, decorre dalla data della legge fino alla data di estinzione dell'ente ed è costituita dall'assegnazione del personale all'ESAF Spa con il mantenimento del trattamento giuridico ed economico in atto; la seconda, che opera dalla data di estinzione dell'ESAF, è costituita dal definitivo trasferimento del personale alla nuova società per azioni la quale dovrà inquadrarlo, ferma la salvaguardia prevista dall'articolo 2112 del codice civile (trasferimento d'azienda), con le seguenti ulteriori garanzie:

a) definizione di un accordo quadro per introdurre una specifica disciplina a salvaguardia degli istituti normativi ed economici previsti nel contratto collettivo regionale in termini più favorevoli rispetto al contratto collettivo di settore applicato al personale dell'azienda;

b) conservazione del trattamento previdenziale integrativo;

c) possibilità d'ingresso nei ruoli dell'amministrazione e degli enti, in un arco temporale limitato, per le figure professionali ritenute compatibili con le previsioni del programma di reclutamento, approvato dalla Giunta regionale sulla base di criteri stabiliti dalla stessa Giunta;

d) esclusione del trasferimento del personale che entro il 29 giugno 2006 maturi il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o abbia maturato il diritto a pensione di anzianità e inquadramento diretto nei ruoli dell'amministrazione o degli enti regionali;

e) possibilità di assorbimento nei ruoli regionali e degli enti del personale eventualmente dichiarato in esubero, a seguito di piani di ristrutturazione aziendale, nel corso degli otto anni successivi all'affidamento del servizio idrico integrato. il disegno di legge prevede, per il personale trasferito, l'applicazione del contratto collettivo di maggior favore delle aziende pubbliche di riferimento; sulla base di comparazioni effettuate tra i diversi tipi di contratto del settore, quello che presenta più affinità con gli istituti del contratto collettivo regionale, risulta essere "Federambiente".

Punto chiave della disciplina resta, com'è evidente, l'accordo quadro che la società per azioni dovrà definire con le organizzazioni sindacali; in quella sede le parti potranno adottare, anche con formule transitorie e con riconoscimenti "ad esaurimento", le integrazioni del contratto collettivo del lavoro ritenute più adeguate a realizzare il passaggio del personale in questione dal sistema pubblico al regime privato.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

MANINCHEDDA, Presidente - ARTIZZU, Vice Presidente - BIANCAREDDU, Segretario - URAS, Segretario e relatore - BALIA - CORRIAS - CUCCU Giuseppe - CUGINI - FLORIS Mario - MARRACINI - ORRU' - PILI - SANNA Francesco

pervenuta il 7 giugno 2005

La Commissione ha licenziato il presente testo nella seduta del 26 maggio 2005, con l'astensione dei gruppi di opposizione.

La Commissione ha considerato che la disciplina in esame si innesta nell'ambito di un percorso già consolidato che appare necessario completare, anche in relazione a obblighi amministrativi connessi alle procedure di impegno e spesa di risorse comunitarie finalizzate all'ammodernamento del sistema acquedottistico e fognario.

L' articolato - come chiarisce la relazione della Giunta - si inserisce infatti nel quadro della riforma definita dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, (c.d. Legge Galli), attuata in Sardegna con legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 che ha rinviato ad apposita successiva legge la disciplina del trasferimento del personale delle amministrazioni comunali, delle aziende speciali e degli altri soggetti pubblici, adibito ai servizi idrici, al nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato.

Per introdurre detta disciplina, prevista dal comma 3 dell'articolo 12 della citata legge n. 36 del 1994, la Giunta ha predisposto un testo articolato sui seguenti punti cardine:

- le disposizioni dell'articolo 1 disciplinano il trasferimento del personale degli enti locali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici operanti in via esclusiva nei servizi idrici del territorio regionale, con le garanzie previste dalla legge n. 36 del 1994 in materia di trattamento giuridico, economico e previdenziale (in proposito la Commissione ha preferito un riferimento a data certa per l'individuazione del personale coinvolto);

- gli articoli 2 e 3 introducono una puntuale disciplina del trasferimento del personale dell'ESAF all'ESAF S.p.A. e quindi al nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato; il trasferimento è previsto in due fasi: la prima, che tiene conto dell'esistenza giuridica dell'ESAF fino al 28 luglio 2005, decorre dalla data della legge fino alla data di estinzione dell'ente ed è costituita dall'assegnazione del personale all'ESAF S.p.A. con il mantenimento del trattamento giuridico ed economico in atto; la seconda, che opera dalla data di estinzione dell'ESAF, è costituita dal definitivo trasferimento del personale alla nuova società per azioni la quale dovrà inquadrarlo, ferma la salvaguardia prevista dall'articolo 2112 del codice civile (trasferimento d'azienda).

La Commissione, che ha anche sentito le organizzazioni sindacali interessate, ha introdotto, in accordo con la Giunta, alcune modifiche volte a rafforzare le garanzie a favore del personale. In particolare:

a) per il personale trasferito all'ESAF S.p.A. e quindi al soggetto gestore affidatario del servizio idrico integrato, resta fermo in legge l'impegno all'applicazione del contratto collettivo di maggior favore delle aziende pubbliche di riferimento; sulla base di comparazioni effettuate tra i diversi tipi di contratto del settore, quello che presenta più affinità con gli istituti del contratto collettivo regionale, risulta essere quello sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e da "Federambiente"; in ogni caso al personale è garantita, con assegno personale non riassorbibile, la differenza tra il trattamento in godimento e quello derivante dall'applicazione del nuovo contratto, compresi i trattamenti accessori;

b) è stata prevista la conservazione per legge del trattamento previdenziale integrativo fino alla data di collocazione in quiescenza, mediante trasferimento della relativa gestione al FITQ (articolo 2, comma 6);

c) per altri aspetti è rimasto ferma la previsione di un accordo quadro per introdurre una specifica disciplina a salvaguardia degli istituti normativi ed economici previsti nel contratto collettivo regionale che risultino più favorevoli rispetto al contratto collettivo di settore da individuare ed applicare al personale, da parte dell'azienda o degli eventuali gestori subentranti;

d)    la possibilità d'ingresso nei ruoli dell'amministrazione e degli enti, compresi l'ARPAS e l'Ente Foreste, in un arco temporale limitato, per le figure professionali ritenute compatibili con le vacanze in organico, è stata disciplinata in modo da meglio individuare i criteri di valutazione delle domande che la Giunta dovrà stabilire sentite le organizzazioni sindacali;

e) è stato ampliato il novero del personale escluso dal trasferimento e da inquadrare di conseguenza immediatamente nei ruoli dell'amministrazione o degli enti regionali, portando al 30 giugno 2006 la data utile entro cui deve maturare - per essere ammessi a tale inquadramento - il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o a pensione di anzianità;

f) è stata lasciata aperta, sopprimendo il termine di otto anni inizialmente previsto, la possibilità di assorbimento nei ruoli regionali e degli enti del personale eventualmente dichiarato in esubero dai soggetti gestori, a seguito di piani di ristrutturazione aziendale o di qualunque altra natura, successivamente all'affidamento del servizio idrico integrato.

Punto chiave della disciplina resta, com'è evidente, l'accordo quadro che la società per azioni dovrà definire con le organizzazioni sindacali; in quella sede le parti potranno adottare, anche con formule transitorie e con riconoscimenti "ad esaurimento", le integrazioni del contratto collettivo di lavoro ritenute più adeguate alla salvaguardia del trattamento più favorevole per il personale, sia giuridico che economico, per realizzare il passaggio dei dipendenti dal sistema pubblico al regime privato.

Attraverso la combinazione di garanzie in legge e di rinvii obbligati alla contrattazione, la Commissione ritiene di aver individuato un procedimento per quanto possibile garantito, rispetto a un riordino dovuto del sistema.

Si tratta di intervenire, per la prima volta in Sardegna dall'Autonomia ad oggi, a normare la privatizzazione di un sistema di gestione pubblico - locale e regionale - di un bene "comune" e primario.

Il percorso normativo, di cui questo provvedimento è un segmento, mira ad assicurare la migliore gestione di un bene essenziale come "l'acqua", per preservarlo e valorizzarlo dal punto di vista quantitativo e qualitativo, renderlo accessibile a tutti e a costi sostenibili, in particolare per le fasce economicamente più disagiate della popolazione.

Tale percorso normativo necessita di una verifica di efficacia attraverso un monitoraggio permanente da parte dell'Amministrazione regionale.

La Terza Commissione, nella seduta del 18 maggio 2005, ha espresso il proprio parere, con osservazioni, sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole SECCI.

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Trasferimento del personale al soggetto gestore

1. Il personale dipendente dei comuni dei consorzi tra enti locali, delle aziende speciali istituite dagli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi idrici nel territorio regionale costituiti in forma di società per azioni a totale partecipazione pubblica che, al momento dell'approvazione del piano d'ambito, risultava adibito in via esclusiva ai servizi idrici nel territorio regionale, è trasferito al gestore affidatario del servizio idrico integrato nel numero e secondo le qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione adottati da ciascun soggetto gestore e certificati dal rappresentante legale.

2. Il personale trasferito è inquadrato dal soggetto gestore con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza; in ogni caso allo stesso personale, nell'applicazione del contratto collettivo di lavoro delle aziende pubbliche del settore di riferimento, è garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dall'ente di provenienza all'atto del trasferimento.

3. L'ente di provenienza risponde in via esclusiva di tutti i crediti che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento.

4. Il personale trasferito ha facoltà di esercitare l'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1991, n. 274, e successive modificazioni, per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.
 

Art. 1
Trasferimento del personale al soggetto gestore

1. Il personale dipendente dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle aziende speciali istituite dagli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi idrici nel territorio regionale costituiti in forma di società per azioni a totale partecipazione pubblica che, alla data del 27 dicembre 2004, risultava adibito ai servizi idrici nel territorio regionale, è trasferito al gestore affidatario del servizio idrico integrato nel numero e secondo le qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione adottati da ciascun soggetto gestore e certificati dal rappresentante legale.

2. Il personale trasferito è inquadrato dal gestore affidatario con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile, facendo esclusivo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza; in ogni caso allo stesso personale, nell'applicazione del contratto collettivo di lavoro delle aziende pubbliche del settore di riferimento, è garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dall'ente di provenienza all'atto del trasferimento.

3. L'ente di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento.

4. Il personale trasferito ha facoltà di esercitare l'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della Legge 8 agosto 1991, n. 274, e successive modificazioni, per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.

Art. 2
Trasferimento personale ESAF

1. Il personale di ruolo dell'ESAF è assegnato alle dipendenze dell'ESAF Spa e quindi al nuovo soggetto gestore affidatario del servizio idrico integrato sino alla data di cessazione dell'ESAF, con il trattamento giuridico ed economico spettante sulla base del contratto collettivo di lavoro del comparto. 

2. Dalla data di cessazione dell'ESAF, il personale di cui al comma 1 è trasferito all'ESAF Spa; dalla stessa data si applica ad esso il contratto collettivo di lavoro di maggior favore delle aziende pubbliche del settore di riferimento, osservando l'articolo 37 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e salvaguardando, comunque, il trattamento più favorevole. con accordo quadro tra l'ESAF Spa e le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 è stabilita una specifica disciplina a salvaguardia degli istituti normativi ed economici previsti nel contratto collettivo regionale, comprendendovi il fondo pensionistico integrativo. 

3. Al fine di salvaguardare la possibilità di acquisire figure professionali in relazione a specifici fabbisogni e alla essenzialità dei servizi da garantire, il personale trasferito ai sensi del comma 2 può presentare istanza, entro il periodo di sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dell'ESAF, di inquadramento nei ruoli ordinari dell'amministrazione regionale o degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, nonché nell'ARPAS e nell'ente foreste della Sardegna. le domande possono essere accolte a insindacabile giudizio della Giunta regionale nei limiti delle dotazioni organiche delle categorie esistenti e la loro valutazione è stabilita secondo criteri definiti dalla Giunta medesima, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

4. Il personale dell'ESAF che, entro il 29 luglio 2005, maturi il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia per raggiunti limiti di età o risulti in possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità è escluso dal trasferimento di cui al comma 2 a condizione che presenti domanda, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. detto personale è inquadrato, fino alla data di cessazione, nel ruolo ordinario dell'Amministrazione regionale o di uno degli enti elencati nell'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998, con la qualifica giuridica e con il trattamento economico, compresa la retribuzione di posizione, in atto alla data di cessazione dell'ESAF e con l'adeguamento, a decorrere dal nuovo inquadramento, ai successivi contratti collettivi di comparto. l'eventuale differenza tra trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservato come assegno personale non riassorbibile.

5. I dipendenti già iscritti all'INPDAP mantengono l'iscrizione al medesimo istituto previdenziale.

6. Ai dipendenti iscritti al Fondo Integrazione Pensioni (FIP) dell'ESAF, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo previsto nel comma 2, vengono liquidati gli importi rivalutati già versati dai dipendenti stessi e dall'ente, secondo le rispettive quote di competenza, salvo che l'accordo stesso non disponga diversamente definendo una disciplina di previdenza integrativa, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

7. La corresponsione al personale dell'ESAF collocato in quiescenza a tutto il 29 luglio 2005 del trattamento pensionistico integrativo, così come risulta certificato dal rappresentante legale dell'ESAF alla data di cessazione dello stesso ente, fa carico alla gestione liquidatoria dell'ESAF.

 

Art. 2
Trasferimento del personale dell'ESAF

1. Il personale di ruolo dell'ESAF è assegnato alle dipendenze dell'ESAF Spa e quindi al nuovo soggetto gestore affidatario del servizio idrico integrato sino alla data di cessazione dell'ESAF, con il trattamento giuridico ed economico spettante sulla base del contratto collettivo di lavoro del comparto.

2. Dalla data di cessazione dell'ESAF, il personale di cui al comma 1 è trasferito all'ESAF Spa; allo stesso si applica il contratto collettivo di lavoro di maggior favore delle aziende pubbliche del settore di riferimento, osservando l'articolo 37 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e salvaguardando, comunque, il trattamento più favorevole. Sino all'applicazione del predetto contratto continua ad applicarsi quello già applicato presso l'ente cedente, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservato con assegno personale non riassorbibile; nel trattamento predetto è inclusa la retribuzione accessoria la quale tuttavia non è cumulabile con analogo emolumento eventualmente spettante secondo la disciplina del nuovo contratto collettivo. con accordo quadro tra l'ESAF Spa e le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 è stabilita una specifica disciplina a salvaguardia degli istituti normativi ed economici previsti nel contratto collettivo regionale.

3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 può presentare istanza, entro il periodo di sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dell'ESAF, di inquadramento nei ruoli ordinari dell'amministrazione regionale o degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, nonché nell'ARPAS e nell'ente foreste della Sardegna. Alla valutazione delle domande si provvede con deliberazione della Giunta regionale nei limiti delle dotazioni organiche delle categorie esistenti, tenendo conto della possibilità di acquisire figure professionali in relazione a specifici fabbisogni e della essenzialità dei servizi da garantire. I criteri di valutazione sono definiti dalla Giunta medesima, previa consultazione delle organizzazioni sindacali. Non operano, ai fini della definizione delle domande, le limitazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (finanziaria 2005).

4. Il personale dell'ESAF che, entro il 30 giugno 2006, maturi il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia per raggiunti limiti di età o risulti in possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità è escluso dal trasferimento di cui al comma 2 a condizione che presenti domanda, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. detto personale è inquadrato, fino alla data di cessazione, nel ruolo ordinario dell'Amministrazione regionale o di uno degli enti elencati nell'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998, con la qualifica giuridica e con il trattamento economico, compresa la retribuzione di posizione, in atto alla data di cessazione dell'ESAF e con l'adeguamento, a decorrere dal nuovo inquadramento, ai successivi contratti collettivi di comparto. l'eventuale differenza tra trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservata come assegno personale non riassorbibile.

5. I dipendenti già iscritti all'INPDAP mantengono l'iscrizione al medesimo istituto previdenziale.

6. Ai dipendenti iscritti al fondo integrativo pensioni (FIP) dell'ESAF è assicurata la continuità del trattamento previsto dalle norme istitutive del medesimo fondo. A tal fine la gestione del FIP è trasferita, dalla data di soppressione dell'Ente, al F.I.T.Q. costituito presso l'Amministrazione regionale. Ad esso, a cura della gestione liquidatoria dell'ESAF, sono trasferite le quote rivalutate dei contributi a carico dei dipendenti e dell'ente nonché le risorse necessarie per corrispondere i trattamenti integrativi in atto alla predetta data. Lo stanziamento autorizzato dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005 a favore della gestione liquidatoria dell'ESAF è incrementata di euro 1.500.000 per l'anno 2005 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Art. 3
Garanzie a favore del personale in esubero

1.  Il personale trasferito ai sensi dell'articolo 2 all'ESAF Spa, il quale risultasse in esubero, a seguito di ristrutturazioni aziendali deliberate dalla stessa società ovvero dai subentranti soggetti gestori negli otto anni successivi all'affidamento del servizio idrico integrato, è assunto nei ruoli ordinari degli enti indicati nel comma 3 dell'articolo 2 dell'ente foreste della Sardegna o dell'ARPAS ovvero dell'Amministrazione regionale.

2. Il personale medesimo è inquadrato nella categoria già rivestita all'atto del trasferimento all'ESAF Spa con il relativo trattamento retributivo e con l'applicazione, a decorrere dal nuovo inquadramento, dei contratti collettivi regionali successivamente intervenuti. il personale assegnato all'Ente foreste e all'ARPAS è inquadrato con la qualifica giuridica individuata secondo criteri di corrispondenza tra il contratto collettivo del comparto regionale e quello dell'ente di assegnazione e con l'attribuzione, a titolo di assegno personale, dell'eventuale differenza tra il trattamento retributivo in atto e quello relativo al nuovo inquadramento.

3. Il personale appartenente agli altri soggetti giuridici di cui all'articolo 1, dichiarato in esubero ai sensi del comma 1 del presente articolo, ha diritto di essere riammesso nell'ente di provenienza nei termini e secondo le modalità indicate nell'articolo medesimo.

4. L'assunzione del personale nei ruoli della Regione e degli enti sarà accompagnata da specifici percorsi formativi, secondo programmi definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative.

 

Art. 3
Garanzie a favore del personale in esubero

1.  Il personale trasferito ai sensi dell'articolo 2 all'ESAF Spa, il quale risultasse in esubero, a seguito di ristrutturazioni aziendali deliberate dalla stessa società ovvero dai subentranti soggetti gestori successivamente all'affidamento del servizio idrico integrato, è assunto nei ruoli ordinari degli enti indicati nel comma 3 dell'articolo 2, dell'ente foreste della Sardegna o dell'ARPAS ovvero dell'Amministrazione regionale.

2. Il personale medesimo è inquadrato nella categoria già rivestita all'atto del trasferimento all'ESAF Spa con il relativo trattamento retributivo e con l'applicazione, a decorrere dal nuovo inquadramento, dei contratti collettivi regionali successivamente intervenuti. il personale assegnato all'Ente foreste e all'ARPAS è inquadrato con la qualifica giuridica individuata secondo criteri di corrispondenza tra il contratto collettivo del comparto regionale e quello dell'ente di assegnazione e con l'attribuzione, a titolo di assegno personale, dell'eventuale differenza tra il trattamento retributivo in atto e quello relativo al nuovo inquadramento.

3. L'assunzione nei ruoli degli enti e della Regione sarà accompagnata da specifici percorsi formativi, secondo programmi definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2005, si fa fronte con le risorse destinate alla gestione liquidatoria dell'ESAF, previste dal comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005 ed iscritte in conto dell'UPB S08.014 della proposta di bilancio della Regione per lo stesso anno.

 

Art. 4
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.100.000 per l'anno 2005 e in euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007; agli oneri per gli anni successivi si provvede mediante legge finanziaria.

2. Nel bilancio regionale per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

UPB S08.014

Finanziamenti agli enti strumentali

2005                          euro                 1.500.000

2006                          euro                 2.000.000

2007                          euro                 2.000.000

UPB S02.045

Oneri per il trattamento economico dei dipendenti ivi compreso il salario accessorio

2005                          euro                    450.000

2006                          euro                    760.000

2007                          euro                    760.000

UPB S02.067

Oneri di fine rapporto

2005                          euro                      25.000

2006                          euro                      40.000

2007                          euro                      40.000

UPB S02.068

Versamenti di contributi previdenziali

2005                          euro                    125.000

2006                          euro                    200.000

2007                          euro                    200.000

In diminuzione

UPB S03.006

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2005                          euro                 2.100.000

2006                          euro                 3.000.000

2007                          euro                 3.000.000

mediante riduzione delle sottoelencate voci della tabella A allegata alla legge regionale 21 aprile 2005 n. 7 (legge finanziaria):

2005                          voce 3) euro     1.630.000

                                 voce 5) euro        470.000

2006                          voce 5) euro     3.000.000

2007                          voce 5) euro     3.000.000