CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 108
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione, SORUil 21 febbraio 2005
Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 18 maggio1994, n. 21
(Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina)
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge riguarda la modifica del comma 1 dell' articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina) relativo alla nomina di guardie zoofile.
La suddetta norma prevede che il Presidente della Regione, per la vigilanza sull'applicazione della stessa legge, su proposta delle associazioni iscritte al registro regionale del volontariato, proceda alla nomina di guardie particolari giurate addette alla protezione degli animali, denominate "guardie zoofile".
Il Prefetto rilascia mediante decreto la licenza di guardia particolare giurata ai soggetti proposti che hanno i requisiti prescritti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico di pubblica sicurezza), e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento del testo unico della legge di pubblica sicurezza). Solo una volta che tale decreto viene emesso, può essere adottato il provvedimento di nomina a guardia zoofila.
Una volta nominate, le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, in collegamento con le associazioni protezionistiche.
Il provvedimento di nomina, quindi, una volta emesso, viene trasmesso dalla Presidenza, oltre che all'associazione proponente, all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale, ricadenti nella provincia di competenza territoriale del Prefetto intervenuto nel procedimento, ai fini della utilizzazione delle guardie zoofile.
In applicazione della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, ed in particolare dell'articolo 8 che sancisce il principio di separazione tra la direzione politica e la direzione amministrativa ed anche ricollegandosi a quanto statuito con deliberazione della Giunta regionale 17 agosto 2000, n. 35/8 (indirizzi interpretativi ed applicativi in merito al principio di separazione tra la direzione politica e la direzione amministrativa), sono stati forniti, con deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2004, n. 51/2, indirizzi interpretativi ed applicativi in merito alla nomina in argomento, attribuendo, ai sensi dell'articolo 25 della succitata legge regionale n. 31 del 1998, il suddetto provvedimento di nomina al dirigente che svolge le funzioni di direttore del servizio della direzione generale della presidenza, competente a curare l'istruttoria del procedimento.
Ma poiché le guardie zoofile sono, come detto, guardie particolari giurate di nomina prefettizia, che affiancano gli organi pubblici, ed in particolare, appunto, i servizi veterinari della ASL nella vigilanza sull'osservanza della normativa regionale in materia di protezione degli animali (materia, appunto, disciplinata dalla legge regionale in argomento) si ritiene che sia necessario, al fine di garantire maggiore organicità alla materia, che la competenza in ordine alla nomina di guardie zoofile venga trasferita dalla presidenza della Regione all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
Per tale motivo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, viene modificato stabilendo che l'organo amministrativo competente ad emanare provvedimenti di nomina a guardia zoofila è il competente dirigente dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Guardie zoofile1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina) è sostituito dal seguente:
"1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, il competente dirigente dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale, su proposta delle associazioni iscritte al registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali, denominate "guardie zoofile", in possesso dei requisiti prescritti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).".