CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 103/A
presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, DEPAUl'11 febbraio 2005
Disposizioni urgenti in materia di commercio
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il disegno di legge in oggetto intende risolvere il problema della proliferazione indisciplinata delle grandi strutture di vendita. Con il presente dettato legislativo si procede ad una verifica dell'esistente (gli esercizi attivi, l'utenza relativa, il territorio, etc.), ad una corretta valutazione del giusto equilibrio tra libera concorrenza e diritto del consumatore al servizio di prossimità (entrambi tutelati sia dai principi costituzionali che comunitari), all'analisi del territorio e del sistema viario. E, successivamente alla corretta istruttoria, si provvede all'elaborazione del Piano regionale per le grandi strutture di vendita.
Al fine di non vanificare la procedura di cui sopra, viene prevista la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, variazione del settore merceologico, ampliamento, trasferimento di grandi strutture di vendita fino all'entrata in vigore del Piano regionale per le grandi strutture di vendita.
Art. 1 - Si rende necessario procedere ad una programmazione commerciale per le grandi strutture di vendita attraverso la definizione di una procedura che faccia salvi i principali interessi in gioco: la tutela dei diritti del consumatore ad avere un'offerta ampia e varia che comprenda l'esercizio di prossimità; la libera concorrenza e la libertà d'impresa.
Come esplicitato dalla giurisprudenza costituzionale, la sospensione delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita può essere giustificabile soltanto al fine di procedere ad una programmazione delle stesse, attraverso un sistema di valutazione della situazione esistente: del territorio, del contesto urbanistico (distributivo e produttivo), della popolazione, del sistema viario, nonché dell'insieme degli esercizi esistenti.
Col presente articolo la Regione, facendo salva la giurisprudenza comunitaria e costituzionale, attiva una procedura di valutazione e programmazione che consente un adeguato e bilanciato sviluppo, evitando una liberalizzazione selvaggia.
Art. 2 - La legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (pubblicata sul BURAS n. 16 del 31 maggio 2002) autorizza la concessione di incentivi rientranti nella tipologia "de minimis" a favore delle piccole imprese commerciali che non abbiano più di quindici dipendenti. Le agevolazioni possono essere concesse sotto forma di contributo in conto capitale, conto interesse e conto canoni di leasing.
Il perdurare della fase transitoria di prima attivazione della legge, iniziata nel 2003, ha finora impedito l'avvio della fase ordinaria e la presentazione di nuove domande da parte degli imprenditori del settore.
Al fine di sbloccare tale situazione, il presente disegno di legge stabilisce una delimitazione delle risorse finanziarie che si intendono utilizzare per i diversi obiettivi. Per l'attivazione della fase ordinaria si prevede l'utilizzo delle risorse finanziarie che saranno disponibili nel bilancio regionale a partire dal 2005.
Per quanto riguarda la conclusione della fase di prima attivazione, è previsto l'impiego dei fondi impegnati fino al 31 dicembre 2004. Nel caso in cui tali risorse siano insufficienti, si procederà alla riduzione proporzionale dell'aiuto concedibile, al fine di consentire il pagamento dei contributi a tutte le imprese per le quali l'istruttoria abbia dato esito positivo.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA-MINIERE-CAVE E TORBIERE-ARTIGIANATO-COOPERAZIONE-LAVORO E OCCUPAZIONE-TURISMO-COMMERCIO-FIERE E MERCATI-RISORSE ENERGETICHE-FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
Composta dai consiglieri
GIAGU, Presidente e relatore-PISANO, Vice Presidente -FLORIS Vincenzo, Segretario -SANNA Matteo, Segretario- BRUNO - CHERCHI Salvatore - CONTU - FADDA Giuseppe - MATTANA - MILIA - OPPI - SABATINI
Relazione di maggioranza
pervenuta il 22 febbraio 2005
Il testo relativo a "Disposizioni urgenti in materia di commercio", approvato definitivamente dalla Sesta Commissione nella seduta del 17 febbraio 2005, presenta contenuti differenti di urgenza nei primi due articoli del testo normativo proposto.
L'articolo 1 nasce dall'urgenza di regolamentare l'apertura delle grandi strutture di vendita, successivamente definite in alcune articolazioni, attraverso la previsione di un Piano.
Il Piano è elaborato successivamente all'acquisizione di tutta una serie di pareri (enti locali, soggetti imprenditoriali e forze sociali interessate) che la Commissione ha ritenuto importanti per permettere all'amministrazione regionale di conoscere la reale situazione del territorio.
Inoltre, è stato previsto, nella procedura autorizzativa, il ruolo del Consiglio regionale che, attraverso la Commissione consiliare competente, esprime un giudizio di merito sullo stesso Piano già elaborato.
La Commissione ha voluto anche inserire nel testo un aspetto promozionale per il settore agro-alimentare: il rilascio delle autorizzazioni alle grandi strutture di vendita dovrà prevedere la promozione e la sponsorizzazione, nei punti vendita autorizzati, dei prodotti sardi del medesimo settore.
In attesa dell'approvazione dello stesso Piano, il testo prevede la sospensione del rilascio delle nuove autorizzazioni delle grandi strutture di vendita, sospensione peraltro già prevista, sino alla approvazione definitiva di questo disegno di legge e comunque per un periodo non superiore ai tre mesi, dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 5/17 del 15 febbraio 2005.
Il centro commerciale è considerato, nel testo elaborato, grande struttura di vendita e quindi ricadente negli obblighi della presente legge, anche quando si tratta di esercizi commerciali che sono inseriti in una o più strutture di vendita con collegamenti funzionali anche con diverse tipologie commerciali.
Tale precisazione si è resa necessaria affinché singole licenze commerciali, rilasciate in spazi contigui, non permettessero di ottenere il risultato di una grande struttura di vendita aggirando in tal modo l'ostacolo di richiedere la necessaria autorizzazione.
Nel testo vi è anche un'ulteriore definizione di grande struttura di vendita nella quale non rientra, e quindi non ricade nel sistema autorizzativo, il centro commerciale naturale rappresentato dall'insieme delle attività commerciali, artigianali e di servizi creati nei centri storici come attività integrate.
L'articolo 2 autorizza la Giunta regionale alla modifica delle percentuali degli aiuti concedibili, nell'ambito della ripartizione delle risorse già stanziate con la legge regionale n. 9 del 2002 concernente gli incentivi per le imprese commerciali, attraverso una riduzione proporzionale dell'aiuto medesimo, al fine di consentire il pagamento dei contributi a tutte le imprese per le quali l'istruttoria abbia dato esito positivo.
La descritta urgenza del disegno di legge non distoglie comunque l'attenzione della Commissione dall'imminente esame del disegno di legge di riordino della disciplina del commercio che dovrà dunque, sulla base di un'attenta valutazione della situazione esistente, far completare al settore del commercio, ai suoi operatori ed ai consumatori, il processo di trasformazione e ammodernamento iniziato con il decreto legislativo n. 114 del 1998.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Piano regionale per le grandi strutture di vendita e definizioni1. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio provvede - nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge - all'elaborazione del Piano regionale per le grandi strutture di vendita. Il piano deve essere approvato dalla Giunta regionale nei successivi centottanta giorni e pubblicato sul BURAS.
2. Nell'elaborazione del piano l'ammini-strazione regionale acquisisce, a titolo consultivo, i pareri delle province, delle associazioni dei comuni, dei commercianti e dei consumatori.
3. L'individuazione di zone idonee per l'insediamento di grandi strutture deve tener conto dell'aspetto demografico, dell'equilibrato sviluppo urbanistico-commerciale, della valutazione dell'impatto dei flussi di traffico riferiti alla grande distribuzione, dell'impatto territoriale ambientale, della vocazione del territorio, dell'impatto sugli insediamenti commerciali già esistenti e operanti sul territorio interessato.
4. Il piano entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione sul BURAS.
5. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, variazione del settore merceologico, ampliamento, trasferimento di grandi strutture di vendita è sospeso fino all'entrata in vigore del piano regionale per le grandi strutture di vendita.
6. Il centro commerciale è la grande struttura di vendita, promossa o progettata o realizzata o gestita con una politica commerciale unitaria, con più esercizi commerciali, inseriti in una o più strutture funzionalmente collegate, anche se separate da strade o spazi pubblici, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dall'eventuale presenza di altre tipologie di attività.
Art. 1
Piano regionale per le grandi strutture di vendita e definizioni1. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio provvede - nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge - all'elaborazione del Piano regionale per le grandi strutture di vendita. Il Piano deve essere approvato, previo parere della competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale nei successivi 60 giorni e pubblicato sul BURAS.
2. Nell'elaborazione del Piano, l'amministrazione regionale acquisisce il parere del Consiglio delle autonomie locali, o delle province e delle associazioni dei comuni, dei rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative e dei rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori.
3. Al fine di costituire un sistema integrato tra il settore produttivo dell'agro-alimentare e la moderna grande distribuzione, le future nuove autorizzazioni dovranno prevedere, all'interno delle grandi strutture di vendita, appositi spazi per la promozione e sponsorizzazione dei prodotti agro-alimentari sardi.
4. L'individuazione di zone idonee per l'insediamento di grandi strutture deve tener conto dell'aspetto demografico, dell'equilibrato sviluppo urbanistico-commerciale, della valutazione dell'impatto dei flussi di traffico, dell'impatto territoriale ambientale, della vocazione del territorio, dell'impatto sugli insediamenti commerciali già esistenti e operanti sul territorio interessato.
5. Il Piano entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul BURAS.
6. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, variazione del settore merceologico, ampliamento, trasferimento di grandi strutture di vendita, così come definite dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sospeso fino all'entrata in vigore del Piano regionale per le grandi strutture di vendita.
7. Il centro commerciale è considerato grande struttura di vendita quando è promossa o progettata o realizzata e gestita con una politica commerciale unitaria, con più esercizi commerciali, inseriti in una o più strutture funzionalmente collegate, anche se separate da strade o spazi pubblici, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dall'eventuale presenza di altre tipologie di attività.
8. E' definito centro commerciale naturale, e non è considerata grande struttura di vendita, l'insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi -comunque distinte e caratterizzate dal loro prevalente insediamento nel centro storico- che svolgono attività integrate secondo un indirizzo comune ed è individuato giuridicamente nelle forme del consorzio o dell'associazione.Art. 2
Contributi ai sensi della legge regionale n. 9 del 20021. I fondi di cui alla legge regionale 21 maggio 2002, n. 9, impegnati sino al 31 dicembre 2004, sono destinati alla definizione delle domande già regolarmente pervenute all'Asses-sorato del turismo, artigianato e commercio. Qualora tali risolse non siano sufficienti, si procederà alla riduzione proporzionale dell'aiuto concedibile, in misura tale da consentire l'erogazione dei contributi a tutte le imprese per le quali l'istruttoria abbia dato esito positivo. La Giunta regionale stabilisce i necessari atti di indirizzo.
2. Le risorse finanziarie disponibili a partire dal bilancio regionale 2005 verranno utilizzate esclusivamente per la gestione ordinaria della legge. La Giunta regionale stabilirà i necessari atti di indirizzo, le direttive ed i criteri di attuazione.
Art. 2
(identico)
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 3
(identico)