CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 97
presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PIGLIARU, di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, MANNONIil 21 gennaio 2005
Norme in materia di opere pubbliche e difesa del suolo
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Le presenti disposizioni normative si inseriscono in un più ampio contesto finalizzato al razionale ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie regionali, considerata la costante difficoltà di recuperare nuove fonti di finanziamento a fronte di sempre maggiori esigenze di fabbisogno finanziario.
Nell'ambito delle competenze per materia istituzionalmente assegnate all'Assessorato dei lavori pubblici si è, infatti, provveduto ad un'analisi dei singoli comparti al fine di individuare possibili margini di intervento in termini di maggiore razionalizzazione sia sotto il profilo organizzativo, contribuendo nel contempo a ridurre l'attuale livello di spesa (intervenendo lì dove necessario anche mediante la soppressione di organismi tecnico-amministrativi la cui attività è stata ritenuta non pienamente rispondente, anche in termini di costi/benefici, alle mutate esigenze organizzativo-funzionali peculiari della nuova realtà assessoriale), altresì direttamente sotto un profilo finanziario al fine di recuperare nuove e maggiori risorse (incidendo sulle modalità di utilizzazione dei fondi regionali destinati alla realizzazione di opere pubbliche, mediante la previsione di un diretto tempestivo riversamento sul bilancio regionale delle economie accertate a fronte di minori spese sostenute rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni disposte, in conseguenza di ribassi d'asta).
Infine l'ultima proposta normativa riguarda la necessità di costituire un riferimento normativo certo al procedimento di approvazione del Piano di Bacino Unico Regionale o dei Piani Stralcio di Bacino.
L'articolo 1 riguarda le modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1987. Le modifiche in oggetto, stralciate dal più ampio disegno di legge recante "la nuova normativa in materia di opere pubbliche", è parte di quelle disposizioni contenute nel disegno di legge citato che hanno l'obiettivo di semplificare ed accelerare le procedure di esecuzione delle opere pubbliche. In particolare le modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1987 che si vanno a proporre estendono la previsione della delega a favore degli enti anche per opere di competenza della Regione, fatte salve le opere demaniali statali curate dalla Regione a' termini del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348. Si ricorda che, come noto, l'attuazione delle opere pubbliche attraverso l'istituto della delega, pur mantenendo in capo al soggetto finanziatore compiti di sorveglianza e controllo (articolo 23 della legge regionale n. 24 del 1987), consente una potenziale maggior celerità attuativa degli interventi per l'ampia autonomia organizzativa dell'ente delegato.
L'articolo 2 riguarda le modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1987. Nella nuova formulazione (tra l'altro sono state espunte le disposizioni abrogate talvolta anche solo tacitamente da leggi successive), contiene la previsione di un recupero per l'Amministrazione regionale delle economie derivanti da ribassi d'asta, per essere disponibili ai fini di una successiva riprogrammazione da parte degli stessi assessorati regionali che originariamente avevano disposto l'erogazione dei finanziamenti.
Gli articoli 3, 4, 5 e 6 riguardano le modifiche agli articoli 18 e 19 e più limitatamente 11, 20 e 21, della legge regionale n. 24 del 1987, disciplinanti i comitati tecnico- amministrativi provinciali (CTAP) che nel nuovo testo sono stati soppressi non essendo ormai più destinati a rivestire un ruolo significativo, generando per contro uno sfavorevole rapporto costi/benefici.
L'articolo 7 riguarda le modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 24 del 1987 in materia di controlli, il cui inserimento all'interno del presente testo normativo è giustificato in considerazione del carattere funzionale rivestito dalla prevista attività di monitoraggio, in termini di maggiore efficienza, efficacia ed economicità, degli interventi oggetto di finanziamento regionale. Nel rispetto di quanto specificamente statuito a livello comunitario, nazionale e recentemente a livello regionale, la disposizione si propone di contribuire concretamente alla risoluzione di una delle annose problematiche che contraddistinguono gli uffici competenti in materia di attuazione di programmi di opere pubbliche, di fatto impossibilitati, a causa dell'ormai consolidato sottodimensionamento del proprio organico, oltreché a motivo della scarsità di risorse finanziarie specificamente destinabili, ad assicurare l'indispensabile attività di monitoraggio relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi in regime di delega e/o di concessione. Detta attività, infatti, risulta indispensabile al fine di garantire eventuali azioni correttive, necessarie in presenza di fattori ostativi la compiuta e regolare esecuzione dell'attività programmata, rappresentando un valido mezzo di intervento in presenza di un ingiustificato allungamento dei termini procedurali di esecuzione delle opere da parte degli enti attuatori e, conseguentemente, un efficace freno al grave fenomeno della formazione dei residui passivi, la cui incidenza maggiore si riscontra nell'ambito delle opere pubbliche proprio con riferimento alla fattispecie delle deleghe e delle concessioni. Ciò senza incidere sul bilancio regionale, poiché in virtù della specifica caratterizzazione assunta non necessita di copertura finanziaria gravando direttamente sul finanziamento complessivamente destinato alla realizzazione della specifica opera pubblica.
L'articolo 8 dispone, in particolare, l'abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 29 del 1993, in quanto appare in contrasto con quanto previsto nel novellato comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 24 del 1987.
L'articolo 9 è stato proposto in quanto la legge n. 14 del 2002 che introduce nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale, attribuisce ad una apposita commissione permanente, costituita presso l'Assessorato dei lavori pubblici, il compito di attribuire la qualifica alle imprese richiedenti (articolo 3 legge regionale n. 14 del 2002). Detta commissione è attualmente composta da 28 membri (decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 10 gennaio 2003), il vigente dettato normativo consente la modifica della Commissione solo nella sua composizione ma non nel numero dei componenti. L'obiettivo principale della modifica che si intende proporre è quello di una migliore funzionalità dell'organo collegiale che, con un numero inferiore di componenti, consentirebbe un esame più celere delle numerose richieste di qualificazione presentate dalle imprese.
L'articolo 10 riguarda, sostanzialmente, le procedure per l'approvazione del Piano di bacino unico regionale o dei Piani stralcio di bacino di cui all'articolo 17 della Legge 183 del 1989. Tale norma si rende necessaria al fine di colmare il vuoto normativo derivante dal mancato recepimento nella Regione Sardegna della Legge 183 del 1989 concernente " Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". Si consente in tal modo di radicare il procedimento approvativo ad un riferimento normativo proprio dando attuazione certa, dal punto di vista della legittimità giuridica agli atti di pianificazione di bacino.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 19871. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987 n. 24 sono abrogate le parole "e pertanto non rientrano nella delega di cui al precedente articolo 4".
2. Il comma 3 del medesimo articolo è sostituito dal seguente:
"3. Per la realizzazione delle opere si provvede in esecuzione diretta ovvero con affidamento in concessione o in delega ad enti pubblici, in relazione alle peculiarità delle opere da realizzarsi da definire in sede di programmazione.".
3. I commi 4 e 5 del medesimo articolo sono soppressi.
Art. 2
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 19871. Nella rubrica dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1987 dopo le parole "Utilizzazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti "e recupero risorse finanziarie a favore della regione".
2. Nel comma 2 del medesimo articolo sono abrogate le parole "e le eventuali economie".
3. Nel comma 4 del medesimo articolo le parole "a quello di versamento" sono sostituite dalle seguenti: "a quello di erogazione dei fondi ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo delle opere da realizzare".
4. Il comma 5 del medesimo articolo è sostituito dal seguente:
"5. A seguito dell'affidamento dei lavori oggetto di delega o di concessione a termini degli articoli 4 e 5 gli Assessorati competenti per materia provvedono alla rideterminazione dei singoli importi di delega o concessione disponendo il disimpegno delle economie accertate. L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su proposta dell'Assessore competente per materia, è autorizzato a disporre, con propri decreti, la variazione ad appositi capitoli di entrata e di spesa istituiti presso gli Assessorati competenti per materia, per l'anno 2005 e successivi, in corrispondenza degli importi relativi alle economie accertate, onde consentire il successivo immediato riutilizzo delle economie accertate, per le finalità istituzionali proprie degli stessi assessorati.".
5. I commi 6 e 7 del medesimo articolo sono soppressi.
Art. 3
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 19871. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1987 è soppresso.
2. Il comma 6 del medesimo articolo è sostituito dal seguente:
"6. L'approvazione dei progetti di importo superiore a quello fissato ai commi precedenti è subordinata all'acquisizione del parere da parte del comitato tecnico amministrativo regionale dei lavori pubblici fino all'importo di euro 10.000.000,00 e del comitato stesso a sezioni riunite per importi superiori.".
Art. 4
Soppressione dei Comitati tecnico-amministrativi provinciali1. Gli articoli 18 (Comitato tecnico-amministrativo provinciale) e 19 (Composizione del Comitato tecnico-amministrativo provinciale) della legge regionale n. 24 del 1987 sono abrogati.
2. Nella legge regionale n. 24 del 1987 ogni riferimento ai "Comitati" è da intendersi riferito esclusivamente al Comitato tecnico-amministrativo regionale.
Art. 5
Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 19871. Nella rubrica dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1987 le parole "Durata dei Comitati" sono sostituite dalle seguenti: "Durata del Comitato".
2. Il comma 5 del medesimo articolo è soppresso.
3. Il comma 6 del medesimo articolo è così modificato:
- sono abrogate le parole "e i Comitati tecnico-amministrativi provinciali"
- le parole "rispettivamente di lire 2.000.000 e di lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti parole: "di euro 1.876,80".
4. Nel comma 7 del medesimo articolo le parole "Detti compensi sono aggiornati" sono sostituite dalle seguenti: "Detto compenso è aggiornato".
Art. 6
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 19871. Nella rubrica dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 1987 le parole "Funzionamento dei Comitati" sono sostituite dalle seguenti: "Funzionamento del Comitato".
2. Nel comma 5 del medesimo articolo le parole "I Comitati formulano le loro" sono sostituite con le parole: "Il Comitato formula le proprie", sono altresì sostituite le parole "l'Assessore regionale" con le seguenti: "il direttore generale".
Art. 7
Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 24 del 19871. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 24 del 1987 è aggiunto il seguente:
"1bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a garanzia dell'efficiente ed efficace attuazione dei programmi di opere pubbliche da realizzarsi in regime di concessione o di delega, gli Assessorati regionali competenti in materia, provvedono all'attivazione di specifiche procedure di monitoraggio delle opere stesse, mediante utilizzo di apposita quota parte delle risorse finanziarie destinate, da determinarsi in sede di predisposizione del singolo programma di cui alla lettera i) dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1977 e all'articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1998."
Art. 8
Abrogazione di norme1. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29 e comunque tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. Nel comma 2 del medesimo articolo le parole "di cui sopra" sono sostituite con le parole: "da eseguirsi in Sardegna, siano esse complete o per lotti funzionali, finanziati a totale o parziale carico della Regione sarda".
Art. 10
Procedure per l'approvazione del piano di bacino e dei piani stralcio ai sensi della Legge n. 183 del 19891. Il Piano di bacino unico regionale o i Piani stralcio di bacino, di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme delibera di adozione della Giunta Regionale, in qualità di comitato istituzionale dell'autorità di bacino, sulla base di apposite "linee generali per la redazione del Piano" approvate dal Consiglio Regionale entro novanta giorni dalla loro presentazione, in analogia alla procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 44.
2. I Piani stralcio già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati, con le modalità di cui sopra, prescindendo dalle richieste linee generali.