CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 96
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PIGLIARU, di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ADDIS
il 21 gennaio 2005
Norme in materia di controlli sugli atti dei consorzi di bonifica.
Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica)
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con la presente proposta di modifica legislativa si vuole intervenire sul sistema attuale di controllo sugli atti dei consorzi di bonifica al fine di renderlo più aderente alle norme in vigore per tutti gli enti sottoposti a controllo della Regione, sia che abbiano una elevata autonomia, quali sono gli enti locali territoriali, sia che siano essi stessi diretta emanazione dell'amministrazione regionale.
E' infatti rimasto nella nostra legislazione un retaggio del sistema dei controlli sulle attività dei consorzi di bonifica risalente agli anni '70, considerato che la legge regionale n. 62 del 1978 prevedeva il controllo totale sugli atti dei consorzi di bonifica, riconfermato con rinvio alla precedente normativa, anche dopo che con legge regionale n. 38 del 1994 e successive sue modifiche, si era provveduto ad adeguare il sistema di controllo sugli atti degli enti locali.
Tale anacronistica situazione non ha subito modifiche neppure con l'introduzione nella legislazione regionale di tecniche di controllo più moderne e meno invasive dal punto di vista formale con legge regionale n. 14 del 1995, destinate in via esclusiva ad intervenire sulle procedure di controllo della gestione degli enti strumentali della Regione Sardegna.
La conseguenza di tale situazione è la riproposizione in capo all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di un controllo di tipo cartolare e per questo inefficace, su tutti gli atti che promanano dai consorzi di bonifica.
Per questo sono stati riscritti e pertanto sostituiti integralmente gli articoli 25 e 26 della legge regionale 14 maggio1984, n. 21, "Riordinamento dei consorzi di bonifica" intitolati rispettivamente "Collegio dei revisori dei conti" e "Controllo regionale sugli atti dei consorzi" e modificato con l'aggiunta di un comma l'articolo 24 della stessa legge, con riguardo alla composizione della deputazione amministrativa.
Infatti, come è già avvenuto per il resto della pubblica amministrazione, in adesione al dettato del decreto legislativo n. 286 del 1999, in tutte le amministrazioni autonome sono stati introdotti compiti e competenze di controllo di gestione interna e di controllo della contabilità, attribuiti ad organismi specializzati, quali i collegi dei revisori dei conti.
Per quanto riguarda il collegio dei revisori dei conti, si è provveduto a ridefinire la competenza della nomina del presidente del collegio, attribuendone la scelta all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, al fine di legare in maniera indissolubile la direzione dell'organismo di controllo contabile ad un rapporto di massima fiducia con l'organo di governo del ramo di amministrazione regionale cui competono i controlli.
Nei commi successivi sono state esplicitate le funzioni di controllo finanziario, contabile e gestionale che competono a tutti gli organismi simili in ragione delle competenze previste dalla legge in tutte le società pubbliche e private.
Nella parte relativa al controllo regionale sugli atti dei consorzi è stata ridisegnata la relativa procedura, riferita esclusivamente a quegli atti la cui adozione sostanzia una effettiva modificazione delle finalità e degli obiettivi della gestione, oltre ad essere indicatori dello stato di salute dei consorzi dal punto di vista contabile e finanziario; infatti gli atti su cui si effettua il controllo sono:
- l'approvazione dei bilanci preventivi, loro variazioni e assestamenti e del conto consuntivo;
- l'assunzione di mutui;
- i piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica consortili;
- i provvedimenti relativi alle operazioni elettorali;
- i piani di organizzazione variabile per l'ordinamento dei servizi e degli uffici consortili;
- i contratti di acquisto e alienazione di immobili;
- le modifiche statutarie ed i regolamenti di cui alla presente legge e quelli di gestione delle opere e dei servizi;
- i trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Per tutti questi atti la procedura determina tempi e modi per l'esercizio dell'attività di controllo e dà certezza del diritto agli organismi direttivi dei consorzi.
Per tutti i restanti atti non soggetti al controllo di legittimità valgono i criteri di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa vigenti in ogni organismo eletto democraticamente.
Con la presente modifica si punta ad un'azione di recupero dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, in quanto mette gli uffici regionali in condizione di esercitare un adeguato controllo di legittimità su un centinaio di atti provenienti dai dodici consorzi di bonifica nel corso di un anno, a fronte delle svariate migliaia di atti contenenti ogni genere di intervento minimale deliberati attualmente ed inviati indiscriminatamente al controllo.
In ultimo è stato ripreso il testo già esistente nell'articolo sostituito, relativo alla funzione di controllo sostitutivo in precedenza esercitata dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed ora, in vigenza della legge regionale n. 31 del 1998, attribuita alla competenza del dirigente responsabile del servizio competente sui controlli degli atti dei consorzi.
Nella logica di spostamento dell'interesse dell'amministrazione regionale dal controllo indifferenziato degli atti dei consorzi di bonifica al controllo sulla gestione, si inquadra la modifica dell'articolo 24 della legge regionale 14 maggio1984, n. 21, che introduce nella deputazione amministrativa, organo principale di gestione del consorzio, il rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura quale membro di diritto.
Tale soluzione gestionale ha dato ottimi risultati relativamente al controllo sugli obiettivi di gestione degli enti di bonifica in numerose realtà regionali, dove vige da moltissimi anni:, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Molise, Campania, Puglia e Calabria.
Con l'ultimo articolo infine vengono dettate le regole per il rispetto dei tempi in cui devono essere adeguati gli statuti dei consorzi di bonifica alle nuove norme di legge.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 211. L'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 1984, è sostituito dal seguente:
"Art. 25 - Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno nominato con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, scelto tra soggetti esperti in materia contabile e amministrativa, cui spetta la presidenza del collegio; gli altri due membri sono nominati dal consiglio dei delegati e prescelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica quanto il consiglio dei delegati che lo ha espresso.
3. Il collegio dei revisori dei conti esercita compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità secondo le modalità stabilite dalle direttive regionali, ed in particolare:
a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;
c) svolge le funzioni attribuite al collegio sindacale dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile;
d) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;
e) presenta annualmente alla Regione una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio nonché sui risultati dell'attività di cui alla lettera c).".
2. L'articolo 26 della legge regionale 14 maggio1984, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 26 - Controllo regionale sugli atti dei consorzi.
1. Il controllo regionale sugli atti dei consorzi è effettuato, con provvedimento motivato, dal servizio competente sul controllo enti dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
2. Le deliberazioni dei consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al competente Assessorato regionale entro quindici giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di venti giorni dalla loro ricezione.
3. Il termine di cui al comma 2 è sospeso se intervengono richieste di chiarimenti o di elementi integrativi. In tale ipotesi le richieste vanno evase entro trenta giorni, scaduti i quali, le deliberazioni si intendono annullate e decadute sin dall'origine.
4. Per le deliberazioni sottoposte al controllo possono essere richiesti gli elementi di cui al comma 3 una sola volta. Ottenuto quanto richiesto, se dalla data di ricevimento decorrono venti giorni, senza che sia pronunciato l'annullamento da parte dell'organo di controllo, le deliberazioni diventano esecutive.
5. Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni dei consorzi aventi ad oggetto:
a) l'approvazione dei bilanci preventivi, loro variazioni e assestamenti e del conto consuntivo;
b) le assunzioni di personale;
c) l'assunzione di mutui;
d) i piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica consortili;
e) i provvedimenti relativi alle operazioni elettorali;
f) i piani di organizzazione variabile per l'ordinamento dei servizi e degli uffici consortili e relativa pianta organica;
g) i contratti di acquisto e alienazione di immobili;
h) le modifiche statutarie ed i regolamenti di cui alla presente legge e quelli di gestione delle opere e dei servizi;
i) i trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi ad avvenuta scadenza dei termini di pubblicazione di cui al comma 7, salvo che l'atto non sia dichiarato immediatamente esecutivo per evidenti motivi d'urgenza.
7. Le deliberazioni del consiglio dei delegati, della deputazione amministrativa e del presidente, assunte anche sotto forma di provvedimento di urgenza da sottoporre a ratifica del competente organo, sono pubblicate entro sette giorni dall'adozione mediante affissione per otto giorni consecutivi nell'albo consortile istituito presso la sede del consorzio e diventano esecutive trascorso il termine di affissione.
8. Per assicurare il funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali dei consorzi, il servizio competente sul controllo enti dell' Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, qualora gli organi consortili siano inadempienti, può disporre in via sostitutiva, previa diffida, il compimento degli atti di loro competenza.".
3. I consorzi di bonifica provvedono a dare immediata esecuzione alle presenti disposizioni adeguando gli statuti consortili. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni cessano di avere efficacia tutte le nomine per la costituzione dei collegi dei revisori dei conti secondo la precedente normativa ed i consorzi provvedono negli stessi termini alla costituzione dei nuovi collegi dei revisori dei conti.".
Art. 2
Controllo sui consorzi di bonifica1. L'attività di indirizzo, controllo e vigilanza sui consorzi di bonifica è esercitata secondo le norme della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni
2. La competenza relativa agli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità e di merito, elencati all'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 1995, è estesa, per i consorzi di bonifica, ai seguenti atti:
a) l'assunzione di mutui;
b) i piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica consortili;
c) i provvedimenti relativi alle operazioni elettorali.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 1984 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Della deputazione amministrativa fa altresì parte di diritto un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale nominato con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 17 della presente legge.".
4. Ai consorzi di bonifica non si applicano le procedure di controllo previste per gli atti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 1995, nè quelle previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge citata.
5. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 è abrogato.