CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 95
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PIGLIARU, di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, DESSI'il 21 gennaio 2005
Disposizioni nel settore ambientale
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge interviene nell'ambito di alcuni campi del settore ambientale al fine di adeguare gli stessi alle vigenti disposizioni statali o esigenze regionali. In particolare:
Art. 1 In attuazione del decreto legislativo n. 152 del 1999 così come modificato dal decreto legislativo n. 258 del 2000 la Regione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, adegua la propria legislazione e dà una prima attuazione al decreto legislativo n. 152 del 1999 con la legge regionale n. 14 del 2000, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dallo Statuto e relative norme di attuazione.
Con la legge regionale n. 14 del 2000 al comma 5 dell'articolo 3 è prevista la predisposizione di apposita direttiva da emanarsi a cura dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per le modalità di riutilizzo ai fini irrigui o produttivi delle acque reflue urbane, industriali e domestiche.
In analogia con quanto già previsto con la legge regionale n. 14 del 2000, al fine dell' adeguamento della disciplina tecnica regionale in materia di scarichi e della semplificazione delle procedure, nelle more della approvazione del Piano di tutela delle acque e della predisposizione di una legge organica sulla tutela delle acque, si propone l'inserimento dell'articolo di seguito proposto.
Art. 2 La legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", ha previsto alla lettera b), comma 1 dell'articolo 87 che venga pagata una tassa annuale per l'esercizio venatorio.
La citata lettera b) prevede che l'importo della "tassa annuale per tutti i tipi di fucile è pari al 50 per cento della tassa (concessione governativa) di cui al numero 26, sottonumero I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni".
Considerato che con l'articolo 55 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 sono state apportate alcune modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998 e in particolare:
a) il comma 1 dell'articolo 80 è stato abrogato;
b) il comma 2 dell'articolo 80 è stato sostituito dal seguente "La tassa per l'esercizio venatorio deve essere corrisposta prima dell'inizio della stagione venatoria e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno";
c) nel comma 2 dell'articolo 96 sono state abrogate le parole: "e il versamento del contributo regionale di cui all'articolo 22 della stessa legge";
d) dopo il comma 2 del medesimo articolo 96 è stato aggiunto il seguente:
"2 bis. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio, non è richiesto il pagamento della tassa annuale per l'esercizio venatorio istituita dalla presente legge e la validità dell'abilitazione regionale per l'esercizio venatorio è subordinata al pagamento del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978. Il mancato pagamento del contributo previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di lire 250.000.";
e che di fatto in attesa della redazione del piano regionale faunistico venatorio nella regione non si paga la tassa di concessione ma un contributo per le spese, ai sensi della legge regionale n. 32 del 1978, attualmente stabilito in euro 5,16 dal Consiglio Regionale.
Si ritiene opportuno prevedere nella finanziaria una norma che disponga il pagamento della tassa regionale a prescindere dall'adozione o meno del piano faunistico venatorio regionale; che tale norma disponga di destinare direttamente alle Amministrazioni provinciali una quota della citata tassa per l'espletamento delle funzioni trasferite alle stesse dalla legge regionale n. 23 del 1998 quali i compiti di pianificazione, di tutela dell'ambiente, della fauna e in materia di attività venatoria e che il regolamento di attuazione della legge regionale n. 23 del 1998 possa essere adottato anche non contestualmente all'adozione del piano faunistico venatorio regionale.
Art. 3 La normativa statale citata, con la quale si richiede una specifica autorizzazione al fine di realizzare interventi su territori percorsi dal fuoco, deve essere traslata in ambito regionale, definendo la competenza al rilascio della stessa. Non è possibile operare per analogia con la previsione statale, che pone la competenza in capo al Ministro, disponendo un'assegnazione in capo all'Assessore regionale. Ciò infatti contrasterebbe con l'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998, che pone la potestà amministrativa, ivi compresa quella tecnico-discrezionale, cui va ricondotta l'autorizzazione di che trattasi, in capo all'apparato dirigenziale. La scelta proposta, oltre che per i motivi sopra detti, è supportata da ragioni di efficienza e di efficacia, in quanto la direzione del Corpo forestale novera tra le sue attribuzioni i controlli, le verifiche e il monitoraggio del territorio.
Art. 4 Le vigenti direttive concernenti le risorse strumentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono state emanate in qualità di regolamenti, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985.
Infatti la materia in trattazione è disciplinata dagli gli articoli dall'1 al 9, 24 e 25 del regolamento decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 1990, n.80[1] e successive modifiche dettate dal D.P.G.R. 13 ottobre 1995, n.278, concernenti modalità di assegnazione delle dotazioni di vestiario, equipaggiamento e divise e dal regolamento del decreto del Presidente della Giunta 22 gennaio 1998, n. 12, concernente la definizione dei gradi e degli altri distintivi.
Tali discipline necessitano di improcrastinabili modificazioni al fine di migliorare la sicurezza del personale in coerenza col vigente assetto applicativo del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché per scongiurare gli antieconomici acquisti di dotazioni "a calendario", previsti dall'allegato B del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 1990.
Inoltre, i citati regolamenti sono abbondantemente "inquinati" da mere direttive applicative, che devono migrare alla competenza dell'esecutivo.
Per di più, il comma 2 dell'articolo 24, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 1990, coinvolge la Giunta e il Presidente nell'emanazione di atti di chiara pertinenza dirigenziale, quale la definizione dei logotipi da applicare ai nuovi modelli di autoveicoli del corpo.
Il presente disegno di legge persegue l'obiettivo di conseguire una maggiore efficienza, economicità e dinamicità nella gestione delle risorse strumentali, attraverso le seguenti azioni congiunte:
a) stabilire con legge i criteri generali ed astratti sull'individuazione e gestione delle uniformi e degli equipaggiamenti da destinare al personale del Corpo foresta e di vigilanza ambientale;
b) affidare all'Assessore della difesa dell'ambiente la competenza di disciplinare le relative direttive applicative.
La norma proposta si conclude con l'abrogazione esplicita di parte del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 1990, nonché dei decreti del Presidente della Giunta regionale n. 278 del 1995 e n. 12 del 1998, che decorre dalla data di emanazione della nuova disciplina da parte dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
Il disegno di legge non modifica la materia delle armi, che resta disciplinata a livello regolamentare.
L'attuazione dell'articolo in questione non comporta suppletivi oneri finanziari a carico dell'Amministrazione.
[1] Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 1990 reca la disciplina di attuazione del comma 2, dell'articolo 27 della legge regionale n. 26 del 1985, il cui testo è di seguito trascritto:
Art. 27:
1.L'Amministrazione regionale fornisce al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto, nonché, secono le prescrizioni della competente autorità statale, le divise e le armi in dotazione.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono determinate le modalità di assegnazione della votazione di cui al comma 1.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 è aggiunto il seguente:
"6. bis. L'Assessorato della difesa del-l'ambiente emana direttive tecniche in materia di:
a) scarichi di agglomerati aventi popolazione inferiore a 2000 a.e. e individuazione di sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera indicata al comma 7 dell'articolo 62, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale ai sensi, rispettivamente, del comma 2 dell' articolo 31 allegato 5 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 punto 1.1 e del comma 4 articolo 27 del decreto legislativo n. 151 del 1999 e sue modifiche ed integrazioni ;
b) scarichi da assimilare alle acque reflue domestiche ai sensi del comma 7 dell'articolo 28 del decreto legislativo n.152 del 1999 e sue modifiche ed integrazioni;
c) forme di rinnovo tacito delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue domestiche ai sensi del comma 7 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e sue modifiche ed integrazioni;
d) approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e modalità delle gestioni degli stessi che devono assicurare i valori limite degli scarichi ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e sue modifiche ed integrazioni;
e) avvio degli impianti di depurazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 45, del decreto legislativo n. 152 del 1999 e sue modifiche ed integrazioni;
f) scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e sue modifiche ed integrazioni;
g) acque di prima pioggia ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e sue modifiche ed integrazioni;
h) definizione di valori limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e sue modifiche ed integrazioni, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini ai sensi dei commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e sue modifiche ed integrazioni
Art. 2
Tassa annuale per l'esercizio venatorio (Modiche alla L.R. n. 23 del 1998)1. Il comma 2 dell'art. 79 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 è sostituito dai seguenti:
"2. Le tasse di concessione regionale di cui al comma 1 costituiscono risorse a destinazione specifica, i cui introiti sono utilizzati per le attività di tutela e gestione della fauna selvatica di cui alla presente legge. Le risorse introitate, relativamente alle tasse percepite ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1, sono per il 50 per cento erogate, per i compiti previsti all'articolo 12 della presente legge, alle Amministrazioni provinciali con le modalità previste dalla legge regionale 1 giugno 1993, n 25 e secondo il criterio della residenza anagrafica dai titolari del versamento, e per il 50 per cento iscritte negli specifici capitoli di competenza del Bilancio regionale.
2 bis. Nelle more dell'approvazione del piano faunistico venatorio regionale le Amministrazioni provinciali, a valere delle somme di cui al comma 2, provvedono anche ad accertare, stimare e risarcire gli eventuali danni alle produzioni agricole e zootecniche ed alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascolo causati dalla fauna selvatica.
2 ter. La tassa di concessione regionale prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 87 è dovuta a partire dalla stagione venatoria 2005-2006 anche in mancanza del Piano regionale faunistico venatorio. Il mancato pagamento della tassa comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 130,00.".
2. I commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 96 della legge regionale n. 23 del 1998 sono abrogati
3. Nel comma 1 dell'articolo 104 della legge regionale n. 23 del 1998 è abrogata la seguente frase "… che viene adottato contestualmente al piano faunistico venatorio regionale …"
Art. 2
Tassa annuale per l'esercizio venatorio (Modiche alla L.R. n. 23 del 1998)1. Il comma 2 dell'art. 79 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 è sostituito dai seguenti:
"2. Le tasse di concessione regionale di cui al comma 1 costituiscono risorse a destinazione specifica, i cui introiti sono utilizzati per le attività di tutela e gestione della fauna selvatica di cui alla presente legge. Le risorse introitate, relativamente alle tasse percepite ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1, sono per il 50 per cento erogate, per i compiti previsti all'articolo 12 della presente legge, alle Amministrazioni provinciali con le modalità previste dalla legge regionale 1 giugno 1993, n 25 e secondo il criterio della residenza anagrafica dai titolari del versamento, e per il 50 per cento iscritte negli specifici capitoli di competenza del Bilancio regionale.
2 bis. Nelle more dell'approvazione del piano faunistico venatorio regionale le Amministrazioni provinciali, a valere delle somme di cui al comma 2, provvedono anche ad accertare, stimare e risarcire gli eventuali danni alle produzioni agricole e zootecniche ed alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascolo causati dalla fauna selvatica.
2 ter. La tassa di concessione regionale prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 87 è dovuta a partire dalla stagione venatoria 2005-2006 anche in mancanza del Piano regionale faunistico venatorio. Il mancato pagamento della tassa comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 130,00.".
2. I commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 96 della legge regionale n. 23 del 1998 sono abrogati.
3. Nel comma 1 dell'articolo 104 della legge regionale n. 23 del 1998 è abrogata la seguente frase "… che viene adottato contestualmente al piano faunistico venatorio regionale …"
Art. 3
Autorizzazione in deroga sui terreni percorsi dal fuoco1. La competenza al rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 è attribuita alla direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale dell'Assessorato della difesa ambiente.
Art. 4
Dotazioni strumentali del personale appartenente al C.F.V.A (Modifiche alla L.R. n. 26 del 1985)1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, è sostituito dal seguente:
"2. Le uniformi e gli equipaggiamenti da destinare al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono individuati e gestiti secondo criteri generali di sicurezza, ergonomicità, funzionalità, economicità, decoro. I fregi ed i distintivi di grado da applicare sulle uniformi del Corpo medesimo sono individuati nel rispetto degli elementi tradizionali che valorizzano l'immagine istituzionale della Regione".
2. Dopo il comma 2 del medesimo articolo 27 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Con regolamento, sono determinate le modalità generali di assegnazione, custodia e gestione delle armi in uso presso il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
2 ter. L'Assessore della difesa dell'am-biente, sentito il Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, fatte salve le competenze esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed in conformità ai criteri dettati dal comma 2, determina con proprio decreto le direttive relative alle dotazioni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, concernenti:
a) l'assegnazione, la foggia ed il colore delle uniformi, dei capi di vestiario e dell'equipaggiamento necessari allo svolgimento dei compiti di istituto, nonché le circostanze e le modalità in cui si indossano le dotazioni medesime;
b) la foggia dei gradi, dei fregi e degli altri simboli distintivi, nonché le circostanze e le modalità di applicazione dei medesimi sulle uniformi;
c) il colore e i contrassegni dei mezzi di servizio.
2 quater. Con decorrenza dall'emanazio-ne dell'atto di cui al comma 4, sono abrogati:
a) gli articoli dall'1 all'11, l'articolo 24 e l'articolo 25 del regolamento del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 1990, n. 80;
b) il regolamento del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 ottobre 1995, n. 278;
c) il regolamento del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 1998, n. 12.".