CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 93

presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PIGLIARU, di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, DEPAU

il 21 gennaio 2005

Riordino delle competenze in materia turistica e trasferimento ai comuni e alle province delle competenze delle Aziende di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali del turismo. 


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

 Poiché il turismo rappresenta in Sardegna il settore economico di maggiore potenzialità ed il nuovo modello di sviluppo economico, sociale e culturale, appare indispensabile provvedere con priorità al riordino delle competenze in materia turistica tra Regione, province e comuni. Il presente disegno di legge assolve a tale finalità, giacché ai predetti enti locali territoriali vengono trasferiti funzioni e compiti in attuazione del principio di sussidiarietà.

La disciplina normativa in argomento assolve infine alla finalità di valorizzare e promuovere il ruolo dei Sistemi Turistici Locali di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135, mediante il recepimento dell'articolo 5 della stessa Legge, secondo le modalità che saranno definite dalla Giunta regionale.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del disegno di legge.

Gli articoli 2, 3 e 4 definiscono il riparto delle competenze tra Regione, province e comuni in attuazione dei principi normativi richiamati nell'articolo 1.

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio della Sardegna e per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività.

2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge definisce le funzioni della Regione e quelle conferite alle province e ai comuni.

3. La presente legge, inoltre, recepisce la disciplina di cui all'articolo 5 della Legge 29 marzo 2001, n. 135, secondo le modalità e gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, al fine di valorizzare e promuovere il ruolo dei Sistemi Turistici Locali di cui alla medesima legge (di seguito denominati S.T.L.) nonché la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo dell'isola.

   

Art. 2
Competenze della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia turistica:

a) la programmazione turistica regionale;

b) la determinazione, il coordinamento e l'assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistiche del territorio sardo ed alle iniziative turistiche di interesse regionale;

c) la promozione turistica in Italia e all'estero;

d) la promozione del marchio Sardegna;

e) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il coordinamento con le altre Regioni;

f) l'incentivazione e l'innovazione dell'offerta turistica sarda anche mediante il sostegno ai club di prodotto;

g) lo sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati, anche mediante l'Osservatorio economico regionale

h) lo sviluppo ed il coordinamento del sistema informatico-informativo turistico regionale e delle attività informatiche dei S.T.L. per la loro integrazione con il sistema regionale;

i) il monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione contribuisce;

l) il riconoscimento degli S.T.L.;

m) la definizione dei criteri generali per il riconoscimento delle professioni turistiche;

n) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico;

o) la programmazione, la concessione e l'erogazione di contributi in materia di incentivazione dell'offerta turistica;

p) la pubblicità dei prezzi applicati dalle strutture ricettive;

q) gli indirizzi e i criteri generali per la classificazione delle strutture ricettive;

r) gli indirizzi e i criteri generali per le imprese di intermediazione turistica (agenzie di viaggio; tour operator);

s) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.

   

Art. 3
Competenze delle province

1. Sono conferite alle province le seguenti funzioni e compiti:

a) l'indizione e l'espletamento degli esami di abilitazione alle professioni di interesse turistico definite dall'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina delle attività di interesse turistico - albi regionali e disposizioni tariffarie);

b) la ricezione, l'esame e la decisione in ordine ai ricorsi presentati in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo di coloro che esercitano le professioni turistiche;

c) l'organizzazione periodica di corsi di preparazione per le materie oggetto degli esami di cui alla lettera a), nonché corsi di aggiornamento e di perfezionamento riservati agli iscritti agli albi indicati nella medesima lettera a);

d) la tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco;

e) l'attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, nonché di promozione locale in ciascuno degli ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica omogenea;

f) l'autorizzazione per l'apertura delle agenzie di viaggio e di turismo e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni amministrative.

2. Le province, per quanto concerne tutte le attività di cui al comma 1, trasmettono i dati raccolti alla Regione.

   

Art. 4
Competenze dei comuni

1. Sono attribuiti ai comuni:

a) la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi delle associazioni senza fini di lucro che organizzano pellegrinaggi e viaggi per fedeli ed ammalati;

b) la vigilanza sul corretto esercizio delle attività professionali e non professionali di interesse turistico;

c) il rilascio e la revoca delle autorizzazioni in materia di apertura, trasferimento e chiusura degli esercizi ricettivi;

d) l'applicazione, ferme restando le attribuzioni degli organi giudiziari, delle sanzioni amministrative relative all'esercizio abusivo delle attività professionali di interesse turistico;

e) lo svolgimento delle attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, nonché di promozione locale;

f) le funzioni amministrative di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) e dell'articolo 22 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21) e applicazione delle relative sanzioni.