CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 83/A

presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, DESSI'

il 27 dicembre 2004

Norme per la gestione straordinaria dei parchi e delle riserve naturali istituite con legge regionale


RELAZIONE DELLA GIUNTA

Il disegno di legge nasce dall'esigenza di colmare un vuoto normativo nella gestione delle aree protette istituite con legge regionale.

In presenza di situazioni straordinarie ed eccezionali che possono riguardare l'assenza dell'organismo di gestione, l'inerzia, il grave pericolo di danno ambientale, gravi violazioni di legge, l'amministrazione regionale ha il dovere di esercitare le azioni necessarie per la salvaguardia dei valori ambientali e naturalistici presenti nelle aree protette.

In queste situazioni, il Presidente della Regione potrà nominare un Commissario straordinario con il compito di assicurare ogni adempimento, ordinario e straordinario, connesso con le finalità dell'area protetta. Il decreto di nomina specifica le attribuzioni che gli sono conferite.

Le procedure per la nomina, il decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono quelli previsti dalla legislazione per gli enti strumentali della Regione.

La durata dell'incarico è limitata a 6 mesi e può essere rinnovata, in via motivata, una sola volta.

La copertura finanziaria della norma è assicurata con le riserve iscritte nel bilancio regionale ai sensi della legge di istituzione del parco o della riserva per il quale il Commissario straordinario è nominato.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA - BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO

composta dai Consiglieri

SANNA Alberto, Presidente e relatore - CUCCU Giuseppe Luigi, Segretario - MORO, Segretario - ATZERI - CACHIA - CALLEDDA - CAPPAI - CORDA - FADDA Giuseppe - SANCIU

pervenuta l'8luglio 2005

La quinta Commissione permanente, nella seduta dell'8 giugno 2005, ha approvato il disegno di legge "Norme per la gestione straordinaria dei parchi e delle riserve naturali istituite con legge regionale". Prima dell'approvazione finale la Quinta Commissione ha acquisito il parere della Prima Commissione e della Terza Commissione sugli aspetti di competenza.

La Commissione, nel condividere l'obiettivo perseguito dal disegno di legge di permettere la nomina, da parte della Regione, di Commissari straordinari nei parchi e nelle riserve naturali per fronteggiare situazioni che potrebbero compromettere le finalità perseguite con l'istituzione delle aree protette, ha apportato alcune modifiche al testo presentato dalla Giunta regionale.

La differenza sostanziale tra il testo presentato dalla Giunta regionale e quello licenziato dalla Commissione consiste nel fatto che mentre il disegno di legge prevedeva semplicemente la possibilità di nominare un commissario straordinario in determinate circostanze e precisamente nelle more della costituzione degli organi di gestione, in presenza di grave pericolo di danno ambientale, in casi di    inerzia o gravi violazioni di legge, la Commissione ha voluto differenziare le varie ipotesi, prevedendo una procedura che veda un maggior coinvolgimento degli enti locali, ai quali la normativa regionale affida la gestione delle aree protette, o come singoli o mediante la costituzione di un consorzio [1].

Di seguito si illustra il contenuto dei singoli articoli approvati dalla Commissione.

L'articolo 1 contiene le finalità che si intendono perseguire con l'approvazione della legge.

L'articolo 1 bis disciplina l'obbligo per la Regione di nominare un commissario straordinario per la gestione dei parchi e delle riserve una volta decorso il termine assegnato agli enti locali per la costituzione degli organi di gestione dell'area protetta. La Commissione ha previsto che il Presidente della Regione, cui è demandato l'onere di nominare il commissario straordinario, senta gli enti locali interessati prima di procedere alla nomina del commissario straordinario. Un obbligo di procedere alla nomina di un commissario straordinario, sia pure una volta decorso il termine per l'istituzione degli organi di gestione delle aree protette, potrebbe sembrare a prima vista eccessivo ed in contrasto con l'esaltazione del ruolo delle autonomie locali perseguito dalla Commissione, però questa previsione si comprende se si tiene conto che il presupposto per l'istituzione delle aree protette regionali è il consenso degli enti locali interessati, consenso che si manifesta prima della istituzione dell'are protetta e quindi l'intervento della Regione serve a superare eventuali momenti di difficoltà nella fase di avvio, ma si innesta in un procedimento che ha già visto la manifestazione della volontà degli enti locali di procedere alla istituzione dell'area protetta.

L'articolo 1 ter prevede la possibilità di nominare il Presidente del parco o della riserva commissario straordinario qualora si verifichi un grave pericolo di danno ambientale nel territorio dell'area protetta e questo pericolo non derivi da un'inerzia degli organi di gestione.

L'articolo 1 quater disciplina la possibilità per l'Amministrazione regionale di nominare un commissario straordinario qualora vi sia un'inerzia degli organi di gestione dell'area protetta che possa compromettere il raggiungimento delle finalità perseguite con l'istituzione dell'area protetta medesima. In questo caso è previsto che il Presidente della Regione nomini un commissario straordinario per il compimento degli atti necessari al superamento dell'inerzia e, nei casi di particolare gravità, è anche prevista una sospensione temporanea degli organi dell'area protetta. Prima della nomina del commissario straordinario il Presidente della Regione invita gli organi di gestione a procedere direttamente indicando un termine per l'adempimento degli atti necessari al superamento dell'inerzia; decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione può nominare il commissario straordinario ed eventualmente procedere alla sospensione degli organi di gestione dell'area protetta.

L'articolo 1 quinquies contiene un rinvio alla legislazione statale e regionale in caso di gravi violazioni di legge da parte degli organi di gestione.

L'articolo 1 sexties disciplina la durata del mandato del commissario straordinario e l'individuazione del commissario tra i dirigenti regionali e degli enti in possesso di adeguata capacità. L'articolo prevede, inoltre, che il dirigente nominato commissario straordinario mantenga il proprio trattamento economico senza ulteriori benefici economici. L'articolo dispone, anche, che il commissario straordinario possa essere autorizzato a svolgere le funzioni di funzionario delegato per la gestione delle risorse iscritte al bilancio regionale per le finalità delle aree protette.

All'articolo 1 septies è previsto che il commissario straordinario nominato nelle more della costituzione degli organi di gestione dei parchi istituiti in forma di consorzio tra enti locali attivi, per sopperire all'inerzia degli enti locali, un procedimento finalizzato alla costituzione degli organi di gestione. A tal fine il commissario straordinario predispone le proposte di convenzione e di statuto del parco e le trasmette agli enti locali interessati perché siano approvate entro tre mesi; trascorso il termine il commissario straordinario adotta lo statuto del parco e provvede alla costituzione del consorzio.

L'articolo 1 octies contiene l'abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 15 concernente l'istituzione del Parco regionale "Molentargius - Saline". Le disposizioni che si intendono abrogare disciplinano per il Parco del Molentargius - Saline la procedura da utilizzare per la costituzione del Parco nel caso che gli enti locali non raggiungano la necessaria intesa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 1999; la Commissione ha ritenuto opportuno abrogare tali norme per evidenziare con certezza che anche per il Parco del Molentargius - Saline si applica la nuova normativa contenuta nell'articolo 1 septies; durante l'iter dell'approvazione del disegno di legge, tuttavia, la Provincia di Cagliari ed i Comuni di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius e Quartucciu hanno costituito un consorzio di gestione del Parco, tale fatto rende superflua la necessità di individuare le procedure per la costituzione del Parco.

Nell'articolo 2 sono contenute le disposizioni di carattere finanziario.

PARERI DELLE COMMISSIONI COMPETENTI
ESPRESSI AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 45
DEL REGOLAMENTO INTERNO

COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri 

MANINCHEDDA, Presidente - ARTIZZU, Vice Presidente - URAS, Segretario - BIANCAREDDU, Segretario - BALIA - CORRIAS - CUCCU Giuseppe - CUGINI - FLORIS Mario - MARRACINI - ORRU' - PILI - SANNA Francesco

pervenuta il 31 maggio 2005

La Prima Commissione ritiene che il disegno di legge, nel testo predisposto dalla Commissione, disciplini un sistema di poteri sostitutivi che tiene conto complessivamente degli indirizzi della recente giurisprudenza costituzionale in materia.

Osserva, tuttavia, che la previsione dell'articolo 1 bis si discosta dallo schema, adottato per altri casi (articolo 1 quater), basato sulla individuazione delle fattispecie di inerzia e sulla previsione di una fase interlocutoria volta a favorire l'adempimento spontaneo.

Nel caso dell'articolo 1 bis, infatti, il potere sostitutivo appare maggiormente discrezionale ("può essere preposto un commissario straordinario") e non subordinato all'accertamento di un'inerzia effettiva né a un pericolo immediato (il potere può essere esercitato "fino alla costituzione dei parchi"); né è prevista la fissazione di un termine per l'adempimento spontaneo.

Sembra più coerente con l'impostazione data dalla stessa Commissione Quinta e maggiormente rispettoso dell'autonomia degli enti locali, che anche per questa ipotesi il potere sostitutivo scatti quando sia scaduto il termine eventualmente previsto dalla legge per la costituzione; ovvero quello diverso fissato dalla Giunta regionale di fronte ad un protrarsi dei tempi, salva sempre la possibilità di provvedere in via d'urgenza quando dal ritardo possano derivare danni ai beni che si vogliono tutelare.

Infine si segnala che l'articolo 1 quinquies potrà fare direttamente riferimento alla disciplina prevista dalla proposta di legge n. 79/A II parte (e segnatamente all'articolo che riguarda la sospensione o la rimozione di amministratori locali), licenziato dalla Prima Commissione, qualora questo venga approvato dall'Aula prima del disegno di legge n. 83.

La Terza Commissione, nella seduta del 18 maggio 2005, ha espresso il proprio parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole SECCI.

[1] L'articolo 13 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 "Norme per la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale" prevede che la gestione dei parchi e delle riserve sia affidata ai Comuni interessati, alle Comunità montane, alle Province e all'Azienda foreste demaniali della Regione sarda per quanto riguarda i terreni di sua proprietà, ovvero a consorzi fra gli enti predetti.

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Nei parchi e nelle riserve naturali, istituiti con legge regionale, il Presidente della Regione, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente e previa conforme delibera della Giunta regionale, può nominare un commissario straordinario:

a) nelle more della costituzione degli organi di gestione;

b) in presenza di grave pericolo di danno ambientale;

c) in caso di inerzia o gravi violazioni di legge, da parte degli organi di gestione.

2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti dell'amministrazione e degli enti regionali in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere.

3. Il commissario straordinario ha il compito di assicurare ogni adempimento ordinario e straordinario, connesso alle finalità dell'area protetta.

4. Il decreto di nomina disciplina le attribuzioni conferite. La durata dell'incarico è pari a sei mesi rinnovabili, in via motivata, per una sola volta.

5. Il commissario straordinario nominato nelle more della costituzione degli organi di gestione dei parchi istituiti in forma di consorzio tra enti locali, predispone le proposte di convenzione e di statuto del parco e le trasmette agli enti locali interessati, affinché le approvino entro tre mesi dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine in assenza di approvazione, il commissario straordinario adotta lo statuto del parco e provvede alla costituzione del consorzio obbligatorio di gestione, nominando in via sostitutiva i sindaci e, ove previsti, i presidenti delle province, quali componenti dell'assemblea del consorzio ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Il commissario straordinario può essere autorizzato a svolgere le funzioni di funzionario delegato per la gestione delle risorse iscritte nel bilancio regionale per le finalità dell'area protetta.

7. I dirigenti dell'amministrazione e degli enti, nominati commissari ai sensi della presente legge, mantengono il proprio trattamento economico.

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina la nomina di commissari straordinari nei parchi e nelle riserve naturali istituite con legge regionale nei seguenti casi:

a) nelle more della costituzione degli organi di gestione;

b) in presenza  di grave pericolo di danno ambientale;

c) in caso di inerzia o gravi violazioni di legge da parte degli organi di gestione.

2. La presente legge disciplina inoltre la procedura per l'intervento sostitutivo della Regione in caso di mancata costituzione dei consorzi fra enti locali ai quali sia affidata la gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali.

   

Art. 1 bis
Gestione provvisoria parchi e riserve naturali

1. Fino alla costituzione degli organi di gestione ordinaria dei parchi e delle riserve naturali regionali alla gestione delle stesse può essere preposto un commissario straordinario; il commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

2. Il commissario straordinario esercita i poteri attribuiti agli organi di gestione ordinari, con esclusione di quelli attribuiti al collegio dei revisori o altro organo di controllo.

3. L'amministrazione regionale provvede all'assegnazione al commissario straordinario di un contingente provvisorio di personale per l'espletamento dei propri compiti.

4. Per l'espletamento dei compiti di gestione il commissario straordinario si avvale anche delle dotazioni di personale e mezzi messi a disposizione degli enti locali territorialmente competenti.

   

Art. 1 ter
Commissario straordinario nei parchi
e nelle riserve naturali in presenza
di grave pericolo ambientale

1. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio dei parchi e riserve naturali regionali il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, può nominare il Presidente del Parco quale commissario straordinario per il compimento degli atti necessari per il superamento del pericolo.

2. Resta fermo il potere previsto dalla normativa regionale che prevede la possibilità per l'Assessore della difesa dell'ambiente di emanare ordinanze contingibili e urgenti per il superamento delle emergenze ambientali all'interno delle aree protette e la disposizione contenuta nell'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46.

   

Art. 1 quater
Potere sostitutivo per la gestione
dei parchi e delle riserve naturali

1. In caso di inerzia che comprometta il raggiungimento delle finalità dei parchi e delle riserve naturali il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore della difesa  dell'ambiente, può nominare un commissario straordinario per il compimento degli atti necessari al superamento dell'inerzia.

2. Prima della nomina del commissario straordinario il Presidente della Regione invita gli organi di gestione del Parco funzionalmente competenti ad adottare gli atti necessari al superamento dell'inerzia e indica un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione degli atti indicati; il Commissario non può essere nominato prima dello scadere del termine.

3. In caso di inerzia di particolare gravità che non possa essere superata con la nomina di un commissario straordinario avente il compito di adottare atti specifici, il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente può sospendere uno o più organi di gestione del parco o della riserva e nominare un commissario straordinario per la gestione dell'area protetta.

4. Prima della sospensione degli organi di gestione e della nomina del commissario straordinario, il Presidente della Regione invita gli organi di gestione funzionalmente competenti ad adottare gli atti necessari al superamento dell'inerzia e indica un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione degli atti indicati; gli organi di gestione non possono esser sospesi ed il commissario non può essere nominato prima dello scadere del termine.

5. La sospensione non può essere superiore a sei mesi.

   

Art. 1 quinques
Scioglimento degli organi di gestione

1. Qualora la gestione dei parchi e delle riserve naturali sia affidata ad un ente locale o ad un consorzio tra enti locali si applicano, in caso di gravi violazioni di legge, le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la sospensione e lo scioglimento degli enti locali.

   

Art. 1 sexties
Commissario straordinario

1. Il decreto di nomina del commissario straordinario previsto dagli articolo 1 bis, 1 ter e 1 quater indica le funzioni conferite e la durata dell'incarico che non può essere superiore ai sei mesi, prorogabile fino ad un anno esclusivamente nei casi previsti dagli articolo 1 bis, 1 ter e dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 quater.

2. Il commissario straordinario previsto dagli articolo 1 bis e 1 quater è scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere e mantiene il proprio trattamento economico.

3. Il commissario straordinario può essere autorizzato a svolgere le funzioni di funzionario delegato per la gestione delle risorse iscritte al bilancio regionale per le finalità dell'area protetta.

   

Art. 1 septies
Intervento sostitutivo per la costituzione degli organi di gestione dei parchi e delle riserve

1.  Il commissario straordinario nominato nelle more della costituzione degli organi di gestione dei parchi istituiti in forma di consorzio tra enti locali, predispone le proposte di convenzione e di statuto del parco e le trasmette agli enti locali interessati, affinché le approvino entro tre mesi dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine in assenza di approvazione, il commissario straordinario adotta lo statuto del parco e provvede alla costituzione del consorzio obbligatorio di gestione, nominando in via sostitutiva i sindaci e, ove previsti, i presidenti delle province, quali componenti dell'assemblea del consorzio ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

   

Art. 1 octies
Modifica alla legge regionale
26 febbraio 1999, n. 5

1. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 1999.

Art. 2

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse già destinate dalla rispettiva legge istitutiva, a titolo di contributo gestionale, a favore del parco o della riserva commissariata, ed iscritte in conto della UPB S05.035 del bilancio della Regione per l'anno 2005 e delle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi.

 

Art. 2

(identico)