CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 82
presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, SANNA
di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, DADEAil 27 dicembre 2004
Disposizioni urgenti per la costituzione delle nuove province della Sardegna ad integrazione e parziale modificazione della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 e della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 e discipline diverse
RELAZIONE DELLA GIUNTA
Con le leggi regionali del 2 gennaio 1997, n. 4, del 12 luglio 2001, n. 9, del 1° luglio 2002, n. 10 e del 13 ottobre 2003, n. 10, si è dato avvio, com'è noto, e si è concluso il generale riassetto delle circoscrizioni provinciali della Regione Sardegna e si è provveduto a disciplinare le modalità dell'insediamento dei rispettivi organi elettivi.
L'iter di formazione delle leggi sopra citate non è stato privo di ostacoli, considerato che è stata messa in discussione dal Governo la stessa potestà legislativa regionale in materia di istituzione di nuove province, riconosciuta, poi, al di fuori di ogni dubbio, dalla Consulta con la sentenza n. 230 del 2001, e dichiarata, invece, l'incostituzionalità della norma che disponeva l'elezione degli organi delle nuove province con conseguente anticipata scadenza di diritto del mandato degli organi delle Province preesistenti.
Nonostante tutti gli ostacoli, il riordino generale dell'assetto territoriale dovrebbe concludersi nella tornata elettorale che si svolgerà nella prossima primavera, in corrispondenza con la scadenza dei mandati in essere dei consigli provinciali di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.
Proprio le nuove elezioni sembrano rappresentare l'occasione per poter esplicare la competenza primaria di cui gode la Regione Sardegna in tema di ordinamento degli enti locali e di modalità di elezione dei loro organi rappresentativi di essi, competenza che pur sancita fin dal 1993 dall'articolo 3, lettera b, dello Statuto e riconosciuta ampiamente, come detto, dalla Corte costituzionale, non ha mai trovato la dovuta attuazione.
In considerazione di ciò ed anche del fatto che nel documento di programmazione economica e finanziaria approvato dalla Giunta e in fase di approvazione in Consiglio, si esprime l'intento di avviare in via prioritaria le attività strumentali alla effettiva operatività delle province di nuova costituzione, si è posta l'esigenza di accelerare il momento conclusivo del procedimento di riassetto del territorio regionale, determinando le modalità di costituzione e fissando la data per lo svolgimento delle elezioni degli organi elettivi delle nuove province.
Queste ragioni sostengono la proposta del presente articolato normativo.
L'articolo 1 stabilisce le procedure da seguire per la costituzione degli organi provinciali e la applicabilità, per l'elezione dei medesimi, laddove nulla sia disposto con la presente legge, delle disposizioni statali vigenti in materia di elezioni provinciali.
L'articolo 2 prevede un termine perentorio di 15 giorni per definire gli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 10 del 2002 in materia di collegi elettorali provinciali e dispone la pubblicazione nel BURAS del decreto del Presidente della Regione relativo all'emanazione delle tabelle delle circoscrizioni dei collegi per l'elezione dei consigli delle province, stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali.
L'articolo 3, dopo aver espressamente sancito che con decreto del Presidente della Regione deve essere fissata la data per lo svolgimento delle elezioni degli organi elettivi delle province e disposta la indizione dei comizi elettorali, stabilisce il periodo di tempo ordinario in cui devono essere svolte tali elezioni, prevedendo un unico turno annuale in una data compresa tra il quindici aprile e il quindici giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
L'articolo 4 abroga l'articolo 8 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10.
In tema di vacatio legis, data l'urgenza, è prevista l'entrata in vigore immediata.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Costituzione degli organi delle province - Procedure1. Con la presente legge sono disciplinate le procedure costitutive degli organi delle province della Sardegna, così come istituite con legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, in esito al riassetto generale previsto dalla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4.
2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), così come modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, la Legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni, la Legge 25 marzo 1993, n. 81 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché tutte le altre norme vigenti in materia elettorale, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
Art. 2
Adempimenti previsti dalla legge regionale n. 10 del 20021. Gli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 sono definiti non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il decreto del Presidente della Regione previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2002, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 3
Elezioni1. L'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, è stabilita con decreto del Presidente della Regione, che dispone l'indizione dei comizi elettorali.
2. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono in un unico turno annuale. compreso tra il quindici aprile e il quindici giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
3. Per ciascun consiglio provinciale il mandato decorre dalla data delle elezioni.Art. 4
1. E' abrogato l'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2002.
AbrogazioneArt. 5
1. La presente legge riveste carattere d'urgenza ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Entrata in vigore