CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 75/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, PIGLIARU

il 20 dicembre 2004

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'anno 2005


RELAZIONE DELLA GIUNTA

Il presente disegno di legge propone un'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2005 per un periodo di due mesi, che si ritengono sufficienti a garantire la continuità dell'attività amministrativa, in rapporto ai tempi occorrenti per l'esame e l'approvazione della manovra finanziaria per il triennio 2005-2007 da parte del Consiglio regionale. 

L'articolo 1 dispone la durata e le modalità dell'azione amministrativa durante l'esercizio provvisorio.

L'articolo 2 è la norma di entrata in vigore.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - BILANCIO - CONTABILITÀ - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO- PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai Consiglieri

SECCI, Presidente e relatore - RASSU, Vice Presidente - SALIS, Segretario - LADU, Segretario - BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CAPELLI - CUGINI - DIANA - LICHERI - LA SPISA - MARROCU - OPPI - PINNA - SCARPA - VARGIU

pervenuta il 21 dicembre 2004

La Commissione bilancio, nella seduta del 21 dicembre 2005, ha approvato con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza ed il voto contrario dei gruppi di minoranza il disegno di legge n. 75 relativo all'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2005 condividendo i motivi che hanno indotto la Giunta a presentarlo.

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, e fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 2005, il bilancio della Regione per l'anno 2005, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 11 maggio 2004, n. 7, ad esclusione delle autorizzazioni di spesa una tantum o incrementative di stanziamenti determinati da apposite disposizioni normative.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna Unità Previsionale di Base degli stati di previsione di spesa.

3. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini del comma 2.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresì, ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 29 della stessa legge regionale.

 

Art. 1

(identico)

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il1° gennaio 2005.