CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 25
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, DEPAU, di concerto con l'Assessore degli affari regionali, personale e riforma della Regione DADEAil 6 settembre 2004
Razionalizzazione degli uffici dell'organizzazione turistica pubblica della Regione
RELAZIONE DELLA GIUNTA
La legge regionale n. 20 del 1995, recante norme di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione, all'articolo 31 impegnava alla "approvazione di una nuova legge regionale che ridefinisca la ripartizione delle competenze amministrative in materia turistica e disponga lo scioglimento degli Enti provinciali per turismo (EPT) e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (AAST)".
Il riordino dell'organizzazione turistica della Sardegna è da tempo ritenuto unanimemente indispensabile per diverse ragioni: intanto è oggettivamente necessario adeguare alla realtà attuale il tradizionale assetto dell'organizzazione pubblica del turismo, pensato e costruito in tempi assai lontani, e rimasto da decenni pressoché immutato, con la compresenza di ben tredici enti, di cui uno configurato come strumentale, l'ESIT, mentre gli altri dodici con qualificazione giuridica incerta, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Regione, definiti come "ausiliari" della regione: quattro Enti provinciali del turismo e otto Aziende autonome di soggiorno e turismo.
Inoltre la diversa derivazione giuridica degli enti, che costituisce il fondamento dell'autonomia amministrativa e gestionale di cui sono dotati, comporta il permanere di duplicazioni di compiti e funzioni, oltre a inefficienze di carattere organizzativo, che causano un inutile dispendio di risorse umane e finanziarie altrimenti impiegabili con miglior successo.
Ancora, vi sono realtà di enti i cui organi di amministrazione e controllo sono in numero pari (un commissario e tre revisori dei conti) al personale impiegato. Ciascun ente possiede un ufficio ragioneria, che elabora paghe, contributi, gestisce contratti e bilanci per entità formate da quattro o cinque persone. Per la gestione dell'organizzazione turistica pubblica periferica della Regione, che impiega soggetti impiegati nell'attività di controllo (revisori dei conti), dodici uffici ragioneria, dodici bilanci distinti e autonomi. Dodici gestioni distinte, quindi, che generano oneri di funzionamento inutili ed eccessivo frazionamento di compiti rispetto alla dimensione delle strutture.
In tale situazione appare immediatamente evidente come sia urgente e necessario provvedere a razionalizzare l'organizzazione turistica pubblica periferica regionale nei tempi più rapidi possibile.
Peraltro la necessità di provvedere rapidamente ad eliminare le inefficienze causate dall'assetto organizzativo attuale e pervenire all'ottimizzazione delle risorse disponibili, mal si concilia con l'esigenza di pervenire alla ridefinizione complessiva delle funzioni in materia turistica nell'ambito del territorio regionale, perché ciò richiede altri tempi ed altre procedure. Una riforma complessiva del settore, che valuti funzioni e competenze, non può infatti prescindere dalla indispensabile e adeguata partecipazione degli enti locali, degli operatori del settore, delle diverse parti sociali. Occorre, in altre parole, aprire il dibattito sulla riforma complessiva del settore, anche alla luce delle importanti innovazioni in materia introdotte dalla legislazione quadro nazionale (L. 135/2001), con l'obiettivo di pervenire al più presto alla definizione di un quadro normativo regionale che ponga i necessari presupposti per lo sviluppo turistico della regione.
Al fine di soddisfare entrambe le esigenze descritte si è ritenuto opportuno provvedere, nell'immediato, a razionalizzare le strutture turistiche periferiche della regione operando, esclusivamente, in termini di riorganizzazione amministrativa delle stesse, senza alterare, al momento, il complesso sistema delle funzioni e delle competenze. Contestualmente si attivano le iniziative dirette a pervenire alla riforma complessiva del settore, attraverso la partecipazione dei soggetti e delle categorie interessate.
La presente legge, quindi, come indicato nelle finalità (art. 1) ha come obiettivo la razionalizzazione dell'organizzazione turistica pubblica della Regione, nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica di riforma che definisca l'attribuzione delle competenze in materia turistica.
Tutto l'impianto normativo è finalizzato a questo obiettivo. La razionalizzazione delle strutture comporta come primo risultato l'ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie a disposizione e, inoltre, assicura l'applicazione omogenea sul territorio regionale degli indirizzi posti in materia dalla Regione.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. In attuazione dell'articolo 3, lettere a) e p), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e delle relative norme di attuazione, la presente legge disciplina la razionalizzazione dell'organizzazione turistica pubblica della Regione, nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica di riforma che definisca l'attribuzione delle competenze in materia turistica.
Art. 2
Soppressione degli EEPPT e delle AAAAST.1. Gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome di soggiorno e turismo operanti nella Regione sono soppressi.
2. Alla soppressione degli Enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome di soggiorno e turismo provvede il Presidente della Regione, con proprio decreto, definite le procedure di liquidazione di cui al successivo articolo 3.
3. Le strutture amministrative degli enti soppressi costituiscono servizi, nell'accezione di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, territoriali dell'Ente sardo industrie turistiche (ESIT). I servizi territoriali corrispondenti ai soppressi Enti provinciali per il turismo ed Aziende autonome di soggiorno e turismo di Cagliari e Sassari sono unificati nei rispettivi territori.
4. In attesa della legge organica di riforma del settore di cui al precedente articolo 1, i servizi territoriali dell'ESIT mantengono le funzioni e le competenze già attribuite, alla data della soppressione, ai rispettivi enti soppressi. Ogni riferimento agli Enti provinciali per il turismo ed alle Aziende autonome di soggiorno e turismo, contenuto nella normativa vigente, deve intendersi riferito all'ESIT.
5. I commissari straordinari degli enti soppressi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dall'incarico e sono sostituiti da commissari liquidatori nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale medesima. I commissari liquidatori sono individuati fra i funzionari dell'Amministrazione regionale inquadrati nella categoria D del ruolo regionale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, garantendo, per la durata dell'incarico, il compenso mensile nella misura vigente per i commissari straordinari dei relativi enti soppressi.
6. Il Collegio dei revisori dei conti degli enti soppressi permane in carica sino alla definizione delle procedure di liquidazione di cui al successivo articolo 3.
7. La decadenza dei commissari straordinari comporta l'immediata cessazione di tutti i contratti di collaborazione in essere con soggetti esterni ai ruoli degli enti soppressi.
Art 3
Liquidazione degli enti soppressi1. I commissari liquidatori provvedono, entro sessanta giorni dal decreto di nomina, a trasmettere alla Giunta regionale:
a) lo stato di consistenza dei beni immobili e immobili di proprietà dell'ente;
b) la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi esistenti;
c) il bilancio di liquidazione;
d) l'elenco del personale in servizio, con i dati sull'inquadramento funzionale e sullo stato giuridico ed il trattamento economico;
e) il regolamento, il bilancio e la consistenza del Fondo Integrazione del Trattamento di Quiescenza (FITQ) del personale, nonché l'elenco dei dipendenti in quiescenza , o dei loro aventi causa, che beneficiano del trattamento di detto fondo, con i dati sulle qualifiche funzionali e sul trattamento economico in essere.
2. La Giunta regionale approva i suddetti atti e, contestualmente al decreto di soppressione, delibera il passaggio dei beni, dei rapporti giuridici e del personale, degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo all'ESIT. Le conseguenti formalità giuridiche sono adempiute dai commissari liquidatori.
3. Al fine di prevenire possibili soluzioni di continuità nell'operatività delle strutture amministrative, i contratti per la fornitura dei beni e servizi agli enti soppressi, in scadenza nel periodo di sei mesi dalla data della presente legge, possono essere prorogati dai commissari liquidatori per un anno alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla medesima data. Sono fatti salvi gli affidamenti già formalizzati a seguito di idonee procedure di gara.
Art. 4
Personale degli EEPPT e delle AAAAST1. Il personale di ruolo degli EEPPT e delle AAAAST, in servizio alla data di soppressione degli stessi, transita nel ruolo unico del personale dell'ESIT, che ridefinisce, contestualmente, il proprio regolamento organizzativo interno, la pianta e la dotazione organica in relazione all'acquisizione dei servizi territoriale e delle corrispondenti funzioni degli enti soppressi.
2. Le posizioni del personale in servizio e di quello in quiescenza, o dei suoi aventi causa, che usufruiscono delle prestazioni del Fondo integrazione del trattamento di quiescenza (FITQ) presso gli enti di provenienza, sono trasferite, insieme con l'ammontare della consistenza di cassa dei FITQ dei singoli enti soppressi, al FITQ del personale dell'ESIT.
Art. 5
Trasferimento di risorse1. Le provvidenze contributive già previste dalla legge regionale 3 giugno 19754, n. 10 in favore degli enti soppressi ed iscritte in conto dell'UPB S07.013 del bilancio della regione per gli anni 2004-2006 ed in conto delle corrispondenti UPB dei bilanci per gli anni successivi, si intendono trasferite all'ESIT.
2. L'ESIT assicura l'assegnazione delle corrispondenti risorse degli enti soppressi ai rispettivi servizi territoriali, in misura non inferiore a quanto risultante dalla più recente assegnazione disposta dall'Assessorato al turismo ai sensi della citata legge regionale n. 10 del 1974, dedotte le somme necessarie alla copertura degli oneri relativi al trasferimento dei rapporti giuridici e del personale.
3. Con apposito decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio sono apportate le variazioni al bilancio annuale ed a quello pluriennale della Regione necessarie per l'applicazione della presente legge.
Art. 6
1. Agli oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2 della presente legge si provvede con le risorse già destinate al pagamento dei compensi previsti per i Commissari straordinari degli enti soppressi di cui all'articolo 2, recate nei rispettivi bilanci.
Norma finanziaria