CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 19

presentata dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente, SORU

il 12 agosto 2004

Norme per la nomina e la durata in carica degli organi degli enti regionali


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, ha provveduto alla semplificazione dell'ordinamento degli enti strumentali e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale, dettando norme modificative dei consigli di amministrazione di ciascun ente, nelle more dell'approvazione delle singole leggi di riforma. La norma transitoria ha inoltre previsto che tutti gli organi fossero nominati entro il 31 ottobre 1995 e cessassero dalla carica il 30 giugno 1996.

Tale termine, stabilito sul presupposto che entro quella data sarebbe stato possibile varare la legge di riforma degli enti, fu prorogato dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 25, al 31 marzo 1997.

Allo spirare di quest'ultimo la Giunta regionale, non essendo state ancora approvate dal Consiglio le leggi di riforma, deliberò in data 26 marzo 1997 un disegno di legge per prorogare ulteriormente il termine.

Nel marzo 1997 la prima Commissione consiliare, nel corso dell'esame delle proposte di legge in materia di ordinamento degli enti regionali, constatata l'esigenza di approvare una ulteriore proroga del termine di scadenza degli organi stessi, presentava al Consiglio uno stralcio del testo (D.L. 328/parte), proponendo il differimento del termine al 31 dicembre 1997. Tale proposta, votata in aula il 23 aprile 1997, non venne approvata.

La Giunta regionale non potendo ripresentare il disegno di legge prima di sei mesi si trovò a dover affrontare il problema di assicurare il governo degli enti in quanto gli organi in carica sarebbero decaduti il 15 maggio 1997.

Pertanto il 14 aprile 1997 deliberò di ricostituire gli organi degli enti sulla base della composizione e con le modalità previste dalla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, che si ritenne, per quella parte, modificativa delle singole leggi istitutive ancora efficaci e quindi applicabili.

Per la durata degli organi si fece pure riferimento alle leggi istitutive adeguate alle disposizioni introdotte dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11.

Lo stesso problema si pose, naturalmente, alla scadenza degli organi come da ultimo nominati e la Giunta, in data 2 marzo 2000, approvò, ancora una volta, un disegno di legge di proroga della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, commissariando, nel contempo, gli enti regionali.

Il disegno di legge di proroga non venne approvato, neanche questa volta, dal Consiglio che peraltro aveva reiterato il voto di nomina dei consigli di amministrazione di pertinenza consiliare e aveva chiesto l'adozione del decreto di nomina del consiglio di amministrazione dell'A.R.S.T. che presentava componenti di designazione consiliare.

La Giunta regionale interpretò il comportamento del Consiglio come espressione della volontà di ricostituire i consigli di amministrazione degli enti.

La Giunta, conseguentemente, anche stavolta deliberò la nomina dei consigli di amministrazione secondo la composizione dettata dalla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 e per la durata prevista dalle singole leggi istitutive e dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11.

Per gli enti provinciali per il turismo e per le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, si confermò la figura del Commissario introdotta dalla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, e si optò per la durata di sei mesi indicata per i Commissari dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

Contestualmente si rinominarono i collegi dei revisori e dei sindaci rapportando la loro durata in carica a quella del rispettivo organo di amministrazione.

Ad oggi gli organi da ultimo nominati presentano una scadenza già intervenuta o prossima, una scadenza al centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale ovvero una scadenza protratta nel tempo.

La nuova Giunta regionale deve comunque immediatamente affrontare la situazione degli organi che si trovano in regime di prorogatio e che stanno per decadere e, poiché il problema di fondo non può che essere risolto unitariamente, predispone il presente disegno di legge con il quale si ripristina, per un periodo determinato, la vigenza della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, e per lo stesso periodo, nelle more dell'approvazione delle norme organiche di riforma degli enti, si sostituisce agli attuali organi di amministrazione un commissario straordinario, lasciando invariata la figura del commissario per gli enti provinciali per il turismo e per le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

La scelta del commissario straordinario corrisponde a esigenze di snellezza e rapidità nell'azione amministrativa per un agevole percorso verso la riforma.

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Nelle more dell'approvazione delle norme organiche di riforma degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, il presidente ed il consiglio di amministrazione degli enti stessi sono sostituiti da un commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del Presidente della Regione, sentiti l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione e l'Assessore competente nella materia oggetto dell'attività dell'ente entro ___________ dalla data di entrata in vigore della presente legge.

   

Art. 2

1. Gli organi di amministrazione degli enti di cui all'articolo precedente non ancora decaduti, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1995, n 11, alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono in carica sino alla nomina del commissario straordinario.

   

Art. 3

1 Il collegio dei revisori dei conti e dei sindaci degli enti di cui all'art. 1, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge vengono ricostituiti contestualmente alla nomina del commissario straordinario  dell'ente di riferimento, secondo la composizione, le procedure ed i criteri della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.

   

Art. 4

1. I commissari straordinari degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di cui all'art. 31 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, ed i relativi collegi dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono al trentesimo giorno dalla stessa data e vengono rinominati, secondo la composizione, le procedure ed i criteri della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.

   

Art. 5

1. I commissari straordinari, i collegi dei revisori ed i collegi dei sindaci degli enti di cui all'articolo 1, nonché i commissari straordinari ed i collegi dei revisori degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo cessano dalla carica al centoottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo il termine più breve previsto dalle rispettive leggi regionali di riforma.

   

Art. 6

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge si provvede con le risorse già destinate al pagamento dei compensi previsti per gli organi di amministrazione degli enti regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, recate nei rispettivi bilanci.

   

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.