CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIII LEGISLATURA
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La commissione Sanitą ha espresso parere favorevole (a maggioranza) sulle delibere della giunta regionale che convalidano le nomine dei direttori generali delle Asl.
Cagliari, 11 novembre 2008 - La commissione Sanitą ha espresso,
stamattina, parere favorevole a maggioranza (con l’astensione dell’opposizione e
dell’on. Uggias dell’Idv) sulle delibere della giunta regionale che convalidano
le nomine dei direttori generali dell’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, Lanusei,
Carbonia e Oristano.
Il parere č stato espresso con la raccomandazione che le prossime nomine che
dovessero arrivare al parere dell’organismo consiliare siano accompagnate da
idonea documentazione in modo da permettere alla commissione di poter decidere
nel merito.
Su queste delibere, approvate oggi, nei giorni scorsi si era aperta una accesa
discussione in quanto la giunta aveva deliberato senza seguire le prescrizioni
della Statutaria.
L’articolo 12 della legge statutaria prescrive, infatti, che le nomine di
competenza degli organi di governo della Regione e quelle riguardanti i
direttori generali delle aziende sanitarie regionali, siano sottoposte al parere
delle Commissioni consiliari competenti.
Il presidente della commissione Nazareno Pacifico (PD), in una lettera al
presidente del Consiglio regionale, aveva espresso il rincrescimento per tale
comportamento della giunta e aveva chiesto al presidente Spissu di intervenire
con il presidente della Regione.
L’assessore Dirindin oggi in commissione ha assicurato la volontą della giunta
di collaborare con il Consiglio regionale e con le commissioni consiliari e
sulle delibere č stato espresso parere favorevole con l’astensione della
minoranza e dell’on. Uggias dell’Italia dei valori.
Il presidente Pacifico, pur condividendo le ragioni dell’opposizione e dell’on.
Uggias ha dichiarato che la maggioranza ha accolto con favore le dichiarazioni
di collaborazione tra giunta e Consiglio ribadite dall’assessore e ha ritenuto
di votare a favore delle delibere in quanto era doveroso sanare il “vulnus”
procedurale di legittimitą degli atti. (R.R.)