CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII legislaturaSarà eletto venerdì, a Cagliari, il primo Consiglio delle autonomie locali
Cagliari, 13 luglio 2005 - Nascerà ufficialmente venerdì, a Cagliari, il Consiglio delle autonomie locali, come recita la legge istitutiva, la n. 1/2005, "l'organo di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria degli enti locali della Sardegna", la sede di incontro, studio, approfondimento di tutti gli argomenti, i temi, i problemi dei comuni e delle province isolane. Il presidente del Consiglio regionale, Giacomo Spissu, come stabilisce la legge istitutiva, ha infatti convocato per venerdì mattina, alle ore 10.30, a Cagliari, nel palazzo dei Congressi della Fiera internazionale della Sardegna, tutti i sindaci dell'isola chiamati ad eleggere il nuovo organismo rappresentativo delle province e dei comuni della Sardegna. Lo stesso presidente Spissu aprirà e presiederà l'importante assemblea, che si concluderà con l'elezione del primo Consiglio delle autonomie, il nuovo "organismo rappresentativo delle esigenze locali", che avrà anche il compito di concorrere alla elaborazione delle leggi regionali, degli atti di programmazione, di promuovere questioni di "legittimità costituzionale" su atti dello Stato considerati "lesivi" delle prerogative degli stessi enti locali.
Il Consiglio delle autonomie locali, articolo 3 della legge, è composto da 44 membri:
i presidenti delle otto province; i sindaci degli otto capoluoghi provinciali (una norma specifica dirime le questioni in caso di più capoluoghi provinciali); quattro sindaci di comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, non appartenenti tutti alla stessa provincia; otto sindaci di comuni con una popolazione compresa tra i 3.001 e 10.000 abitanti (uno per provincia); sedici sindaci di comuni con una popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti (due per ogni provincia). In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, il principio di parità tra donne e uomini, il "genere meno rappresentato non può avere, in percentuale, una rappresentanza inferiore a quella degli eletti alla carica di sindaco nell'insieme dei comuni della Sardegna", in questo caso la rappresentanza femminile non deve essere inferiore al 7,78 per cento dei componenti il Consiglio delle autonomie (4 componenti, nella attuale situazione complessiva) .
Venerdì mattina, quindi, i sindaci chiamati a scegliere i loro rappresentanti voteranno "divisi" in nove collegi elettorali: un collegio regionale, che comprenderà i sindaci dei comuni sardi con più di 10 mila abitanti (30 in totale), otto collegi provinciali per eleggere i rappresentanti dei comuni con popolazione tra i 10 mila ed i 3 mila ed 1 abitanti (68 in tutta l'isola) ed i rappresentanti dei comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti (245 complessivamente). Tutti i sindaci, o i rappresentanti comunali nel caso di comuni "commissariati", potranno esprimere una sola preferenza. La funzione di componente del Consiglio delle autonomie non è "delegabile", quindi non saranno ammesse deleghe neanche per le operazioni di voto. Risulteranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i sindaci dei comuni di minore dimensione demografica.
Nel caso in cui tutti i rappresentanti dei comuni con più di 10 mila abitanti risultino appartenere alla stessa provincia, al posto del "meno votato" sarà proclamato eletto il sindaco "più votato" che appartenga ad un'altra provincia.
Per garantire l'equa rappresentanza "dei sessi", nel caso in cui tra gli eletti non si riscontri la percentuale prevista, i "meno votati" tra gli eletti saranno sostituiti dai "più votati" tra i non eletti del genere "meno rappresentato", a cominciare dai sindaci dei comuni con meno di 3 mila abitanti, sino alla concorrenza della percentuale prevista. Se necessario, saranno nominati i rappresentanti dei comuni compresi tra i 10 mila e 3 mila ed 1 abitanti, per passare poi a quelli dei comuni con più di 10 mila abitanti, sino alla "copertura" dei seggi previsti per il genere meno rappresentato.
Il presidente del Consiglio, al termine delle operazioni di voto, comunicherà i nomi degli eletti al presidente della Regione, che emanerà il decreto di nomina dei componenti il Consiglio delle autonomie locali, compresi quelli di "diritto" (i presidenti delle province ed i sindaci dei comuni capoluogo).
Il Consiglio delle autonomie locali rimarrà in carica tre anni ed i suoi componenti eserciteranno il loro mandato sino alla nomina dei loro successori; decadranno, invece, quando cesseranno, per qualunque ragione, dalla carica che ricoprivano quando sono stati nominati. (mc)
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