Interrogazione n. 1775/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI Legislatura

Interrogazione n. 1775/A

(Pervenuta risposta scritta in data 31/07/2023)

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SATTA Gian Franco – AGUS – ZEDDA Massimo, con richiesta di risposta scritta, sul bando di procedura selettiva, in svolgimento, per l’assunzione di assistenti amministrativi cat. C, presso le strutture del Servizio sanitario regionale, approvato in attuazione della delibera del direttore generale n. 272 del 2 dicembre 2022.

I sottoscritti,

premesso che:
– in data 2 dicembre 2022 l’ARES Sardegna, con delibera del direttore generale n. 272, ha ap-provato l’indizione di una procedura selettiva per titoli e colloquio ai sensi del comma 5 bis, dell’articolo 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77) e comma 23 dell’articolo 6, della legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di posti relativi al profilo di assistente ammi-nistrativo cat. C per le necessità assunzionali di diverse aziende del Servizio sanitario regio-nale (SSR), per un totale di 243 posti;
– in data 6 dicembre 2022 è stato pubblicato il bando in Gazzetta ufficiale al n. 96 oltre che all’Albo pretorio dell’ARES Sardegna nella sezione bandi di concorso e selezioni, con sca-denza per la presentazione delle domande fissata al 5 gennaio 2023;
Рattualmente ̬ stata nominata la commissione esaminatrice ed ̬ stato predisposto il calenda-rio per i colloqui degli ammessi a decorrere dal 3 aprile e fino al 20 aprile 2023;

considerato che:
– il bando riporta i requisiti generali di ammissione oltre ad alcuni requisiti specifici in assenza dei quali non sarà possibile partecipare alla selezione;
– tra i requisiti specifici, in particolare, si legge:
1) aver maturato presso aziende del SSR della Sardegna – nel profilo amministrativo – un’esperienza professionale nei 36 mesi antecedenti la data del 22 dicembre 2021 nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all’articolo 30 del decreto le-gislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
2) saranno considerate utili ai fini dell’ammissione alla procedura le esperienze lavorative svolte con le seguenti forme contrattuali:
– lavoro subordinato a tempo determinato;
– rapporti di somministrazione ex articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 attivati su richiesta di aziende del SSR e con prestazioni rese dal lavoratore somministrato presso aziende del SSR;
– co.co.co e co.co.pro;
– libero professionale ex comma 6 articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

appurato che:
– sulla base dei requisiti specifici indicati nel bando, l’ammissione alla selezione è consentita esclusivamente a coloro che abbiano operato un’esperienza lavorativa come amministrativo presso le aziende del SSR della Sardegna, mentre viene escluso chiunque abbia prestato la propria attività presso strutture private ancorché convenzionate con il SSR;
– il bando non indica un tempo minimo di esperienza professionale maturato nei 36 mesi an-tecedenti la data del 21 dicembre 2021 e questo, paradossalmente, consente l’ammissione alla selezione a chi ha maturato un’esperienza lavorativa anche di un solo giorno presso aziende del SSR, mentre esclude tutti coloro che hanno lavorato o lavorano presso aziende private;
– i requisiti specifici prevedono che l’esperienza professionale debba essere maturata nei 36 mesi antecedenti la data del 21 dicembre 2021 pregiudicando, di fatto, tutti coloro che pos-sono aver maturato la stessa esperienza lavorativa ma in un periodo precedente quello indi-cato;

tenuto conto che:
– le indicazioni espresse attraverso i requisiti specifici del Bando lo assimilano molto più ad una procedura di stabilizzazione del personale precario piuttosto che ad una procedura se-lettiva per titoli e colloquio, come invece è indicato nella deliberazione del direttore generale di ARES n. 272 del 2 dicembre 2022;
– in tal caso, la disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni è attualmente dettata dall’articolo 20 del decreto legge n. 75 del 2017 che, nell’ambito del pubblico impiego, prevede sia una specifica procedura di stabilizzazione, sia l’espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate;
– per le procedure di stabilizzazione si prevede che, fino al 31 dicembre 2023, le pubbliche amministrazioni possano procedere alle stabilizzazioni del personale non dirigente che pos-segga i seguenti requisiti:
1) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione);
2) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’amministrazione che proce-de all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Per le stabilizzazioni presso gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, ai fini di tale requisito, rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altre ammini-strazioni del Servizio sanitario nazionale;
– per le procedure concorsuali riservate, invece, le amministrazioni fino al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2022 per le assunzioni relative a personale medico, tecnico professionale e in-fermieristico del degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale e al personale de-gli enti pubblici di ricerca) possono bandire le procedure in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili e riservate al personale che possegga i seguenti requisiti:
1) sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile pres-so l’amministrazione che bandisce il concorso;
2) abbia maturato al 31 dicembre 2024 almeno tre anni di contratto, anche non continua-tivi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso;

ritenuto che:
– la procedura in svolgimento, qualora mantenga la tipologia di selezione pubblica per titoli e colloquio, sia discriminante e limitativa nei requisiti specifici tanto da renderla più simile ad una procedura di stabilizzazione piuttosto che ad una selezione;
– qualora l’intendimento dell’ARES Sardegna fosse quello di procedere ad una stabilizzazione del personale precario, pare evidente che nel bando manchino i requisiti specifici imposti dalla vigente normativa di riferimento;
Рsia necessario intervenire sospendendo la selezione e modificando il bando, affinch̩ ven-gano eliminati i palesi pregiudizi e gli elementi discriminatori in esso contenuti o in subordi-ne che vengano avviate le procedure di stabilizzazione per il personale precario che siano rispondenti alla normativa vigente,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere se:

1) siano a conoscenza della procedura selettiva, attualmente in svolgimento, indetta dall’ARES Sardegna e dei requisiti specifici indicati nel bando;
2) non ritengano necessario sospendere la procedura e modificare il Bando eliminando le parti inerenti i requisiti specifici che sono palesemente discriminatori e fortemente penalizzanti o in subordine, qualora la volontà dell’amministrazione sia quella di procedere alla stabilizza-zione del personale precario, indire una nuova procedura che sia rispondente alla normativa vigente di riferimento.

Cagliari, 17 marzo 2023

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