Interrogazione n. 112/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 112/A

LANCIONI con richiesta di risposta scritta, in relazione all’acquisto di un immobile da destinare a sede della direzione generale dell’ARPAS e ad altri uffici della Regione autonoma della Sardegna con parziale permuta di immobili regionali.

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Il sottoscritto,

premesso che abbiamo preso visione della determinazione del direttore generale dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica n. 1.656 (prot. n. del 2 luglio 2019) nella quale si afferma quanto segue:

“considerato che:
– la direzione generale dell’ARPAS ha evidenziato, fin dal 2017, l’inadeguatezza della sede di via Contivecchi, sia per l’assenza dei requisiti di accessibilità e privo di ascensore per poter accedere al piano superiore) sia per l’esigenza di poter riunire i propri uffici, attualmente dislocati in diverse parti della città di Cagliari, anche distanti fra loro, in un’unica sede sia infine in relazione al piano assunzionale approvato che prevede, fin dal 2019, un aumento dell’organico;
– la direzione generale degli enti locali ha attestato, ad esito della ricognizione effettuata sugli immobili di proprietà regionale in Cagliari ed aree limitrofe, l’insussistenza di immobili a norma ed in buone condizioni d’uso idonei a soddisfare le esigenze logistiche dell’ARPAS;
– con nota prot. 40.356 del 26 settembre 2018, la medesima direzione generale riteneva di poter programmare l’acquisto di un immobile da attribuire, in parte ad ARPAS ed in parte ad esigenze dell’Amministrazione regionale, al fine di dismettere alcuni contratti di locazione passiva sulla città di Cagliari;

visto l’articolo 5, comma 7, della legge regionale n. 48 del 2018, con cui è stato stabilito che “Al fine di proseguire processo di valorizzazione e messa in sicurezza degli immobili del sistema Regione di cui all’articolo 1, comma 2 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, e consentire l’acquisto di un immobile da adibire a sede degli uffici dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAS) è concesso un contributo in conto investimenti, a favore della medesima Agenzia”;

considerato che:
– in ottemperanza al disposto del citato art. 5, comma 7 della legge regionale n. 48 del 2018, la direzione generale degli enti locali (con determinazione n. 2432 del 16 gennaio 2019) e la direzione generale dell’ARPAS (con determinazione n. 27 del 16 gennaio 2019) hanno pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di mercato per l’acquisto di un immobile da destinare in parte a sede della direzione generale dell’ARPAS ed in parte ad altri uffici della Regione autonoma della Sardegna, con pagamento parte in contanti e parte con parziale permuta di immobili regionali facenti parte del patrimonio disponibile della Regione che siano stati già oggetto di procedura di vendita non andata a buon fine;
– tale avviso è stato pubblicato sul sito della Regione autonoma della Sardegna, sul sito dell’ARPAS, su due quotidiani di rilevanza regionale e sul BURAS;
– entro il termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, e pervenuta un’unica offerta da parte della TEPOR Spa;
– la commissione ha verificato il rispetto dei parametri e delle caratteristiche tecniche minime richieste dal bando e l’offerta ha riportato il punteggio di 62/70 sulla parte tecnica e 30/30 sulla parte economica;
– gli esiti positivi delle verifiche effettuate in capo a TEPOR Spa ed ai suoi rappresentanti legali sul possesso dei requisiti di carattere generale per poter contrarre con la pubblica amministrazione;
– con determinazione n. 603, prot. n. 11.660 del 15 marzo 2019 della direzione generale degli enti locali e determinazione n. 257/2019 del 15 marzo 2019 della direzione generale dell’ARPAS, l’avviso pubblico di manifestazione di mercato per l’acquisto di un immobile da destinare a sede della direzione generale dell’ARPAS e ad altri uffici della Regione autonoma della Sardegna è stato aggiudicato a favore della TEPOR Spa;
– l’offerta economica presentata dalla TEPOR Spa prevedeva la vendita dell’immobile ubicato in Cagliari via San Paolo snc, piano S2-8, individuato catastalmente al NCU, Sezione A, Foglio 8, mappale 1856, sub 14 per un importo di euro 19.950.000,00 (euro diciannove milioni novecentocinquantamila/00) da pagarsi parte in contanti e parte con permuta di beni regionali per una quota di almeno il 33 per cento di valore complessivo;
– l’Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Cagliari, Ufficio provinciale-territorio, ha trasmesso all’ARPAS la stima del valore dell’immobile di cui sopra, rideterminandolo in euro 18.955.000,00 (euro diciotto milioni novecento cinquanta cinquemila/00);
– al fine della determinazione conclusiva del prezzo di acquisto, occorre attendere il parere di congruità sul prezzo dell’immobile, ubicato in Cagliari via San Paolo snc, Piano S2-8, individuato catastalmente al NCU, Sezione A, Foglio 8, mappale 1856, sub 14, da parte dell’Agenzia del demanio,

chiede di interrogare l’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere, in merito alla relazione di stima per la determinazione del valore di mercato di un immobile a destinazione terziaria ubicato in Cagliari, via Posada-direzione provinciale di Cagliari-Ufficio provinciale-territorio”, prima parte 2.5 – Servitù ed altri diritti reali, con riguardo all’obbligo di costituzione di ” una servitù di passaggio in favore dell’immobile in stima da utilizzare come ulteriore uscita di sicurezza del vano scala posto sulla proprietà confinante dell’ARST”:

1) se la via di esodo, in caso di emergenza riservata ai dipendenti regionali, dell’ARPAS e agli eventuali utenti presenti in tale grave circostanza, sia costituita da una servitù attiva nel vano scala di altra proprietà (ARST);
2) se la direzione generale dell’ARPAS e la direzione generale del personale, che in qualità di datori di lavoro, ai sensi decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovranno prendersi cura della sicurezza e della salute dei dipendenti nel luogo di lavoro loro assegnato, siano a conoscenza di questa problematica e sulla base da quali atti, dei quali si chiede l’esibizione, risulti l’assenso del terzo proprietario per la costituzione della servitù per la via d’esodo, (è bene ricordare che ARPAS e ARST sono soggetti giuridici differenti) garantendo, altresì, che detta via sia tenuta sempre libera da impedimenti e ostacoli, anche temporanei e a quali responsabilità andranno incontro i relativi datori di lavoro se, malauguratamente, dovesse verificarsi una qualsiasi emergenza;
3) se, oltre che sotto il profilo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si sia tenuto in debito conto degli effetti che l’esistenza di tale servitù comporterebbe in termini di conciliabilità tra differenti orari e turni di lavoro delle rispettive proprietà, nonchè tutte le problematiche relative alla tutela del patrimonio aziendale, al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, ai sensi del GDPR, considerata l’elevata promiscuità che si verrebbe a creare. Inoltre, si evidenzia che detta condizione costituisce un fattore di significativo deprezzamento del bene, rispetto al valore attribuito nella perizia di stima;
4) se sia a conoscenza, l’Assessore, che allo stato degli atti in possesso dello scrivente, la servitù attiva non risulta costituita;
5) come mai nella perizia di stima non sono state compiute le verifiche necessarie al fine di escludere l’esistenza di gravami che, se esistenti, deprezzerebbero notevolmente il valore dell’immobile. Infatti, nella Relazione di stima, prima parte al punto 2.5 nelle Conclusioni, il tecnico che ha redatto la stessa, ribadendo le previsioni e le condizioni poste alla base delle ipotesi valutative, afferma che “La presente stima avrà valore solo a condizione che vengano rispettate le previsioni e le prescrizioni poste a base delle ipotesi valutative, che in generale possono essere cosi riassunte: – che l’immobile sia pienamente disponibile e libero da ogni vincolo (contrattuale o meno) che ne possa limitare il suo godimento, libero da ogni tipo di obbligo nei confronti di Terzi e, altresì, con esclusione di eventuali pesi, oneri, servitù e gravami di qualsiasi genere e natura non evidenti; “.

Cagliari, 8 agosto 2019

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