RISOLUZIONE N. 3/2006

sulla comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario

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Il Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo,

VISTA la deliberazione n. 15/3 del 13 aprile 2006, con la quale la Giunta regionale ha deciso di affidare per tre anni ad un unico soggetto esterno, scelto con apposita gara d'appalto, "la consulenza per la progettazione e l'attuazione della comunicazione istituzionale e promozionale della Regione sarda" ed il compito di realizzare "i singoli interventi di comunicazione", ossia praticamente l'intero ciclo di produzione delle campagne di comunicazione regionali, dalla fase dell'ideazione a quella della produzione dei messaggi a quella della selezione dei media sui quali acquistare gli spazi pubblicitari

RICORDATO che, ai sensi della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 e dell'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6:
- gli interventi di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario della Regione, ferma restando la finalità primaria di "promuove l'informazione sui programmi, le attività ed i provvedimenti degli organi regionali ed il loro processo formativo, quale presupposto per favorire la partecipazione democratica dei cittadini", devono al tempo stesso contribuire a promuovere e sostenere "lo sviluppo del sistema di comunicazione di massa in Sardegna, il pluralismo delle fonti informative, l'innovazione tecnologica delle imprese del settore, le relazioni e gli scambi fra il sistema locale ed altre realtà nazionali ed internazionali"
- alle medesime finalità, sia pure compatibilmente con le esigenze di mercato, devono rispondere anche gli interventi pubblicitari di promozione e tutela delle attività produttive realizzati dalla Regione
- la spesa della Regione per la comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario deve essere destinata, per almeno i tre quarti, all'editoria periodica e all'emittenza radiotelevisiva locali
- per garantire l'effettivo rispetto delle finalità e dei vincoli sopra richiamati e la trasparenza dei criteri di allocazione delle ingenti risorse destinate alla spesa pubblicitaria della Regione, la Giunta deve utilizzare di regola (salvo il finanziamento di stralci in caso di particolare urgenza) lo strumento della programmazione
- per quanto riguarda in particolare la comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario, la Giunta deve predisporre un piano specifico, che deve essere inviato, prima dell'approvazione finale, al parere del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo e della cui attuazione va fornito un rendiconto analitico all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

RILEVATO che tali norme sono state finora ampiamente disattese: si è provveduto infatti prevalentemente mediante il finanziamento di interventi-stralcio e nessun piano della comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario è stato mai inviato al parere del Corerat

RITENUTO pertanto di dover sollecitare, per la parte di competenza, il rispetto delle vigenti norme di legge sulla programmazione degli interventi pubblicitari della Regione, anche al fine di poter conoscere e valutare gli effetti che le politiche regionali in materia hanno sulla vita delle imprese locali di comunicazione radiotelevisiva

DECIDE

a) di richiedere al Presidente della Regione notizie sullo stato di elaborazione del prossimo piano della comunicazione istituzionale e sui rendiconti dell'attuazione negli anni passati
b) di richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le notizie in suo possesso sulle somme spese in pubblicità istituzionale dagli enti locali e dalle altre amministrazioni pubbliche della Sardegna, al fine di poter disporre di un quadro il più possibile completo del peso del fenomeno e della sua distribuzione.

 

La risoluzione è stata approvata dal Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo nella seduta del 16 maggio 2006.

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