RISOLUZIONE  N. 2/2006

sulle procedure per l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali

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Il Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo,

CONSIDERATO che:

1) il regolamento sulla concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292) consente ai richiedenti di attestare sotto la propria responsabilità, all'atto della domanda, gli elementi rilevanti per la formazione della graduatoria;

2) secondo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento e dall'articolo 1 comma 7 del bando per l'anno 2005, emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni 5 maggio 2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4 giugno 2005, la graduatoria dev'essere predisposta dal competente Comitato regionale per le comunicazioni entro 90 giorni dalla pubblicazione del bando e comunicata al Ministero entro 30 giorni dall'approvazione;

3) il regolamento prevede poi all'articolo 7 che, entro i 60 giorni successivi all'approvazione della graduatoria, i Comitati devono acquisire i documenti non presentati dai richiedenti unitamente alla domanda e devono svolgere le ulteriori attività istruttorie;

4) non essendo in alcuna parte del regolamento prevista, come esito di tale attività istruttoria, la formazione di una nuova graduatoria, deve dedursi che, nel procedimento delineato dal regolamento, la graduatoria prevista dall'articolo 5 ha carattere definitivo e sulla base di quella il Ministero deve immediatamente procedere al riparto dello stanziamento fra le emittenti utilmente inserite in graduatoria e alla conseguente erogazione dei contributi ad esse spettanti, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del regolamento e dell'articolo 1 comma 8 del bando, quanto meno nella misura provvisoria del 90%, come previsto dal successivo comma 9 del bando;

5) l'attività istruttoria svolta dai Comitati, ai sensi del citato articolo 7 del regolamento, dopo l'approvazione della graduatoria ha invece come conseguenza l'eventuale avvio della procedura di revoca disciplinata dall'articolo 8;

DEDOTTO dall'insieme di tali norme che il regolamento ed il bando abbiano voluto apprestare una procedura finalizzata alla quanto più sollecita erogazione dei contributi alle emittenti, in armonia con ormai consolidati indirizzi di semplificazione normativa;

EVIDENZIATO che, nel rispetto di tali finalità, il Corerat ha proceduto tempestivamente agli adempimenti di sua competenza, approvando la graduatoria per il 2005 in data 2 settembre 2005 ed inviandola il successivo 27 settembre al Ministero, che da tale giorno è stato dunque posto in grado di erogare i contributi agli aventi titolo, sulla base della graduatoria approvata dal Corerat, cosa che però non è a tutt'oggi avvenuta; successivamente all'approvazione della graduatoria, il Corerat ha proceduto all'istruttoria prevista dal citato articolo 7 del regolamento e l'ha conclusa il 25 ottobre 2005, segnalando al Ministero alcune situazioni nelle quali potrebbe giungersi alla revoca del contributo, in esito ad un procedimento in contraddittorio, come previsto dall'articolo 8 comma 1 del regolamento, naturalmente nel presupposto che il contributo sia stato tempestivamente erogato;

PRESO ATTO che il Ministero ha invece ritenuto di dover svolgere direttamente un'ulteriore attività istruttoria sui casi segnalati dal Corerat, prospettando al medesimo Corerat la necessità di adottare nuove deliberazioni e di approvare una nuova graduatoria;
Tutto ciò considerato, il Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo

INVITA

il Ministero ad erogare senza ulteriori indugi i contributi agli aventi titolo, quanto meno nella misura provvisoria del 90%, come previsto dall'articolo 1 comma 9 del bando, salva la diversa ripartizione che si dovesse rendere successivamente necessaria e fermo restando che la quota dello stanziamento riservata alla Regione Sardegna deve comunque essere ripartita interamente fra le emittenti della stessa Regione

E DELIBERA

1) di svolgere comunque con sollecitudine l'ulteriore attività richiesta dal Ministero, ad evitare che si possa attribuire al Corerat alcuna responsabilità per la ritardata erogazione dei contributi;

2) di portare la presente risoluzione a conoscenza degli altri Comitati regionali per le comunicazioni e delle emittenti televisive locali della Sardegna che hanno fatto domanda per il 2005 per l'ottenimento dei benefici previsti dall'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

La risoluzione è stata approvata dal Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo nella seduta del 17 gennaio 2006.

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