Regolamento interno
del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo
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Sommario

Art. 1 Finalità. TITOLO PRIMO Funzionamento e attività del Comitato.
Art. 2 Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e del Segretario tesoriere.
Art. 3 Svolgimento delle funzioni
Art. 4 Funzioni del Presidente.
Art. 5 Funzioni dei Vicepresidenti
Art. 6 Funzioni del Segretario tesoriere.
Art. 7 Ufficio di presidenza. 2
Art. 8 Decadenza dal Comitato.
Art. 9 Convocazione e validità delle riunioni
Art. 10 Ordine del giorno delle sedute.
Art. 11 Deliberazioni
Art. 12 Verbale delle sedute.
Art. 13 Pareri del Comitato.
Art. 14 Attività del Comitato.
Art. 15 Programmazione dell'attività.
Art. 16 Partecipazione di estranei alle riunioni del Comitato.
Art. 17 Consulenze esterne.
TITOLO SECONDO Mezzi e struttura di assistenza.
Art. 18 Sede.
Art. 19 Struttura di assistenza.
TITOLO TERZO Amministrazione e contabilità del Comitato.
Art. 20 Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza.
Art. 21 Attribuzioni del Segretario tesoriere.
Art. 22 Bilancio del Comitato.
Art. 23 Gestione del bilancio.
Art. 24 Entrate e spese.
Art. 25 Fondo di riserva e storni
Art. 26 Assunzione degli impegni di spesa.
Art. 27 Spese per missioni
Art. 28 Spese per la partecipazione alle riunioni
Art. 29 Liquidazioni e mandati
Art. 30 Ordini di incasso.
Art. 31 Servizio di cassa.
TITOLO QUARTO Disposizioni finali
Art. 32 Modifiche del Regolamento.
Art. 33 Entrata in vigore.  

Art. 1
Finalità

1. Il presente Regolamento viene adottato in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7, per disciplinare le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo.

TITOLO PRIMO
Funzionamento e attività del Comitato

Art. 2
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e del Segretario tesoriere

1. Dopo l'insediamento, cui procede il Presidente del Consiglio regionale, il Comitato, prima di ogni altra attività, elegge, a scrutinio segreto, con distinte e separate votazioni, il Presidente, i due Vicepresidenti ed il Segretario tesoriere.

2. E' eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei componenti del Comitato.

3. Per l'elezione dei Vicepresidenti ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto più voti; in caso di parità di voti tra più componenti risulta eletto il più anziano.

4. Il Segretario tesoriere viene eletto a maggioranza semplice.

5. Sino all'elezione del Presidente, le sedute del Comitato sono presiedute dal componente più anziano di età.

Art. 3
Svolgimento delle funzioni

1. Il Comitato svolge le sue funzioni collegialmente.

2. Per le finalità previste dalla legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7, e per una migliore organizzazione dei lavori, nonché per l'approfondimento delle problematiche connesse a tali finalità il Comitato può istituire delle Commissioni di studio alle quali verranno attribuite specifiche competenze.

3. Le riunioni delle Commissioni sono convocate dal Presidente con le stesse modalità di convocazione del Comitato.

Art. 4
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:

a) rappresenta il Comitato;

b) convoca e presiede le riunioni del Comitato. Altresì convoca le riunioni delle Commissioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

c) stabilisce l'ordine del giorno, sentito l'Ufficio di presidenza, tenendo conto delle richieste dei singoli componenti e tenendo conto del lavoro di approfondimento svolto dalle singole Commissioni;

d) dirige il dibattito, ponendo in votazione i singoli argomenti e lo dichiara chiuso;

e) sottoscrive i verbali delle riunioni e gli atti del Comitato;

f) dispone per l'esecuzione delle delibere adottate.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, svolge le funzioni vicarie il Vicepresidente più anziano.

Art. 5
Funzioni dei Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti svolgono, oltre le funzioni vicarie, anche funzioni affidate o delegate dal Comitato o dal Presidente.

Art. 6
Funzioni del Segretario tesoriere

1. Il Segretario tesoriere propone al Comitato il progetto di bilancio di previsione, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese e vigila sulla correttezza e l'efficienza della gestione dei fondi a disposizione del Comitato.

Art. 7
Ufficio di presidenza

1. Il Presidente, i Vicepresidenti ed il Segretario tesoriere costituiscono l'Ufficio di presidenza, che si riunisce secondo le esigenze.

2. L'Ufficio di presidenza propone all'approvazione del Comitato il programma-quadro annuale delle attività di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7, esamina periodicamente l'adeguatezza dei mezzi e del personale messi a disposizione del Comitato e ne riferisce al Comitato medesimo, che può chiedere all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale i necessari adeguamenti.

Art. 8
Decadenza dal Comitato

1. Qualora nei confronti di un componente del Comitato sia sopravvenuta una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7, o un componente non partecipi senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, il Presidente provvede a darne notizia al Presidente del Consiglio per l'adozione dei conseguenti adempimenti.

2. L'assenza dei componenti del Comitato è da intendersi giustificata qualora, durante una seduta ed in occasione della determinazione della data di convocazione di quella successiva, uno o più componenti dichiarino l'impossibilità di partecipare, nel giorno o nei giorni di detta convocazione, per ragioni serie, gravi ed obiettive ed il Comitato, a maggioranza dei presenti, ritenga comunque preminente l'interesse a procedere alla convocazione nei giorni convenuti.

3. L'assenza dei componenti del Comitato è da considerarsi giustificata altresì qualora, in occasione di sedute già convocate, uno o più componenti, con congruo preavviso, e comunque non più tardi di ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta, comunichino alla Segreteria del Comitato la propria impossibilità a parteciparvi per ragioni serie, gravi ed obiettive.

4. L'assenza dei componenti del Comitato, infine, è da considerarsi giustificata qualora, in occasione di sedute già convocate, uno o più componenti si trovino, per sopravvenute cause di forze maggiore, nell'impossibilità di parteciparvi e di comunicare l'assenza con congruo preavviso ai sensi del precedente articolo, e tale impossibilità venga comunicata al Comitato tempestivamente, ovvero durante la prima seduta successiva alla cessazione di detta impossibilità.

5. Nelle ipotesi di cui al terzo ed al quarto comma la giustificazione dell'assenza è valutata, ai fini della conformità della stessa al presente articolo, dal Comitato a maggioranza dei presenti.

Art. 9
Convocazione e validità delle riunioni

1. Il Comitato si riunisce di norma otto volte al mese su convocazione del Presidente.

2. Il Comitato deve altresì essere convocato entro 15 giorni in seduta straordinaria su richiesta scritta di almeno tre componenti, ovvero del Presidente del Consiglio regionale o del Presidente della Regione.

3. La convocazione è inviata ai componenti almeno 48 ore prima della seduta mediante un messaggio di posta elettronica certificata o altro idoneo strumento e contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. In caso di seduta straordinaria, l'ordine del giorno comprende esclusivamente l'argomento proposto dai richiedenti.

5. La convocazione è inviata per conoscenza al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, all'Assessore regionale e al Presidente della Commissione consiliare competenti per materia ed è pubblicata sul sito Internet del Comitato.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno quattro componenti del Comitato.

Art. 10
Ordine del giorno delle sedute

1. La documentazione relativa all'ordine del giorno delle sedute deve essere messa a disposizione dei componenti il Comitato almeno 72 o 24 ore prima della seduta, a seconda del tipo di convocazione, tramite deposito presso gli uffici dello stesso.

2. Con il consenso della maggioranza dei presenti il Comitato può trattare e deliberare su argomenti imprevisti e improcrastinabili non contemplati nell'ordine del giorno.

3. Ciascun argomento è illustrato dal Presidente o da un relatore da lui designato o da un componente della Commissione. Gli argomenti, salva diversa decisione del Comitato, sono trattati secondo l'elenco dell'ordine del giorno.

Art. 11
Deliberazioni

1. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

2. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese, con l'eccezione:

a) dell'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e del Segretario tesoriere;

b) delle deliberazioni concernenti persone e le qualità soggettive delle stesse o la valutazione dell'attività da queste svolta;

c) in ogni caso ritenuto opportuno dal Presidente o da cinque componenti il Comitato.

4. In caso di votazione con scrutinio segreto, il Presidente designa due componenti con funzioni di scrutatori, i quali sottoscrivono il verbale assieme al Presidente e all'estensore.

5. Ai sensi della legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7, copia delle deliberazioni è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, all'Assessore regionale e al Presidente della Commissione consiliare competente in materia di informazione.

Art. 12
Verbale delle sedute

1. Il verbale delle sedute del Comitato, delle Commissioni e dell'Ufficio di presidenza deve contenere l'indicazione dei presenti, degli assenti, l'ordine del giorno, la durata della riunione, gli elementi essenziali della discussione, le decisioni adottate e le relative motivazioni.

2. Ciascun componente ha la facoltà di chiedere che nel verbale venga specificata la motivazione del proprio voto ed ogni dichiarazione da lui rilasciata.

3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal dirigente o funzionario che l'ha redatto.

4. Il verbale viene letto e approvato nella prima seduta successiva a quella verbalizzata o, in casi di urgenza, al termine della stessa seduta.

5. I verbali e gli atti del Comitato e delle Commissioni sono pubblici. Restano depositati presso la Segreteria e resi disponibili ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13
Pareri del Comitato

1. Il parere del Comitato su ogni questione attinente al servizio radiotelevisivo che venga richiesto ai sensi della legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7,  deve essere inserito all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato o, in caso di urgenza, divenire oggetto di riunione straordinaria dello stesso. Il Comitato delibera sul testo del parere e lo invia all'organo richiedente.

Art. 14
Attività del Comitato

1. Il Comitato procede periodicamente o a richiesta, nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7, articoli 5, 6 e 8, a consultazioni, audizioni, studi, ricerche, inchieste. Altresì assume tutte le iniziative che ritiene utili per un migliore svolgimento delle proprie funzioni promuovendo, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, convegni, seminari, incontri, iniziative editoriali; partecipando inoltre a iniziative programmate in Sardegna, in Italia e all'estero.

2. Il Comitato mantiene, inoltre, stabili rapporti con gli enti locali, gli organismi direttivi delle sedi e dei centri di produzione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle emittenti televisive e radiofoniche, le componenti politiche, sociali e culturali della regione, le organizzazioni sindacali, l'Ordine dei giornalisti, l'Associazione della stampa sarda, nonché con ogni altro soggetto pubblico e privato il cui rapporto sia ritenuto utile ai fini del migliore svolgimento delle funzioni del Comitato.

Art. 15
Programmazione dell'attività

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato adotta, sulla base delle competenze derivanti dalla normativa statale, regionale, dell'Autorità e delle richieste pervenute da soggetti pubblici, il programma delle attività per l'anno successivo.

Art. 16
Partecipazione di estranei alle riunioni del Comitato

1. Le riunioni del Comitato non sono pubbliche.

2. Il Comitato può invitare, a titolo consultivo, senza successiva partecipazione alla discussione ed alla votazione, funzionari della Regione, rappresentanti di enti ed istituzioni locali, di organizzazioni sindacali, culturali e sociali, funzionari della società concessionaria del servizio pubblico di radiotelevisione e delle emittenti radiofoniche e televisive private.

3. Ha inoltre facoltà di richiedere, su singoli punti all'ordine del giorno, a fini informativi, l'intervento alla seduta di esperti che parimenti non possono partecipare alla discussione successiva e assistere al voto.

Art. 17
Consulenze esterne

1. Il Comitato, nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione, può avvalersi della collaborazione di esperti, società specializzate, soggetti pubblici, cui affidare studi, ricerche, inchieste e consulenze su questioni attinenti al perseguimento dei suoi scopi.

TITOLO SECONDO
Mezzi e struttura di assistenza

Art. 18
Sede

1. Il Comitato, per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7, utilizza locali idonei e funzionali alla propria attività presso la sede del Consiglio regionale o altra sede esterna messa a disposizione dal Consiglio regionale.

Art. 19
Struttura di assistenza

1. Il Comitato è assistito nelle sue funzioni dall'ufficio previsto dall'arti­co­lo 9 della legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7.

TITOLO TERZO
Amministrazione e contabilità del Comitato

Art. 20
Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza
[2]

Art. 21
Attribuzioni del Segretario tesoriere
[3]

Art. 22
Bilancio del Comitato

1. Il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese sono approvati dal Comitato su proposta del Segretario tesoriere.

[Art. 23
Gestione del bilancio
[4]

Art. 24
Entrate e spese

1. Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in parte ordinaria e parte straordinaria e distinte in capitoli, articoli e lettere.

Art. 25
Fondo di riserva e storni

1. Per provvedere ad eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è iscritto nel bilancio di previsione un fondo di riserva.

2. Il prelevamento da tale fondo si effettua mediante storni da ordinarsi su proposta del Segretario tesoriere, da sottoporsi alla ratifica del Comitato.

3. Lo storno di fondi da un capitolo all'altro si effettua nei modi di cui al comma precedente.

Art. 26
Assunzione degli impegni di spesa

1. Le assunzioni di impegni di spesa fino ad euro 2.500 sono autorizzate dal Segretario tesoriere o, in sua assenza ed essendovi urgenza di provvedere, dal Presidente.

2. Le assunzioni di impegni di spesa superiori ad euro 2.500, nonché quelle che incidano su più esercizi finanziari, sono autorizzate dal Comitato.

3. Con l'approvazione del bilancio è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese fisse ed obbligatorie. Sono considerate fisse ed obbligatorie, ai fini del presente comma, le spese per i gettoni di presenza, per le indennità di trasferta e i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute del Comitato e del suo Ufficio di presidenza e per la partecipazione a missioni debitamente autorizzate

4. Alla provvista di materiali e servizi alla quale si debba procedere con ordinazioni occasionali e per importi non superiori ad euro 500 provvede direttamente il funzionario responsabile.

Art. 27
Spese per missioni

1. Nell'esercizio delle loro funzioni i componenti del Comitato possono recarsi in missione, anche all'estero.

2. Le missioni sono autorizzate dal Comitato. In caso eccezionale sono autorizzate dal Presidente, sentito il Segretario tesoriere, e successivamente ratificate dal Comitato.

Art. 28
Spese per la partecipazione alle riunioni

1. Per partecipare alle riunioni del Comitato, del suo Ufficio di presidenza e delle Commissioni, ai componenti fuori sede competono l'indennità di missione ed i rimborsi previsti dalla vigente normativa regionale.

Art. 29
Liquidazioni e mandati
[5]

Art. 30
Ordini di incasso

1. Gli ordini di incasso sono emessi sulla base dei titoli di entrata definitivamente accertati.

Art. 31
Servizio di cassa

1. Per il servizio di cassa il Comitato si avvale dell'istituto tesoriere del Consiglio regionale.

TITOLO QUARTO
Disposizioni finali

Art. 32
Modifiche del Regolamento

1. Ogni modifica del presente Regolamento può essere proposta da almeno tre componenti del Comitato.

2. Per l'approvazione delle modifiche occorre il voto favorevole di due terzi dei componenti.

Art. 33
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Comitato. E' depositato a norma di legge presso la Presidenza del Consiglio regionale.

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[1]Il regolamento è stato approvato nella seduta del 17 maggio 2005 e modificato nelle sedute del 31 maggio 2005, dell'11 ottobre 2005, del 31 marzo 2006,  del 4 aprile 2006, del 26 febbraio 2008 e dell'11 marzo 2009.

[2] Articolo soppresso

[3]Articolo soppresso

[4] Articolo soppresso

[5] Articolo soppresso

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