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Parere del Corerat alla Seconda Commissione del Consiglio regionale sulla proposta di legge n. 54 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna (CORECOM))

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I principi

L'articolo 1 si limita a collocare l'ARCoS nell'ambito degli organi amministrativi regionali competenti in tema di comunicazioni, facendo peraltro rinvio a leggi regionali al momento assenti.

Sarebbe invece opportuno inserire in apertura un richiamo ai principi della libertà e del pluralismo dell'informazione, della garanzia della più ampia possibilità di accesso ai mezzi di comunicazione, della valorizzazione dell'identità sarda e dell'autonomia nell'esercizio dei poteri di governo nel campo della comunicazione.

Le funzioni

? Funzioni attribuite da leggi regionali

L'articolo 1 bis fa prevalentemente rinvio ad una normativa regionale non ancora emanata e che invece sarebbe necessario definire contestualmente all'istituzione dell'Autorità.

Ci si riferisce in particolare alle leggi regionali che dovranno autorizzare l'installazione di impianti di diffusione e la produzione di trasmissioni televisive e di servizi interattivi associati da diffondere in ambito regionale, nonché alla legge che dovrà definire gli obblighi della RAI nella programmazione della rete regionale.

In mancanza di tali leggi regionali, infatti, il ruolo dell'ARCoS risulta fortemente ridotto e sostanzialmente limitato ad una attività prevalentemente consultiva o meramente delegata, non troppo diversa da quella dell'attuale Corerat.
 

? Funzioni delegate

Anche in questo caso sarebbe necessario indicare quali poteri la Regione intende autonomamente esercitare, tra i quali andrebbe certamente incluso il rilascio delle autorizzazioni e concessioni per l'esercizio di impianti di diffusione e per la produzione di contenuti in ambito regionale.

? Funzioni consultive

Dovrebbe essere precisato che i pareri previsti dall'articolo 1 quinquies hanno carattere obbligatorio e non facoltativo.

Tra i soggetti tenuti a richiedere i pareri andrebbero inseriti anche gli enti locali. considerata la rilevanza dei compiti loro attribuiti in materia di comunicazione (si vedano ad esempio le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico della radiotelevisione).

Gli organi

? Requisiti

Fra i requisiti richiesti per i componenti dell'ARCoS l'articolo 1 comma 4, oltre alla "competenza ed esperienza nel settore della comunicazione", indica l'imparzialità e l'indipendenza, che sono requisiti generici, assolutamente pleonastici e dei quali non si capisce come possa obiettivamente accertarsi il possesso o la mancanza.

Si propone pertanto di sopprimere la lettera b) dell'articolo 1 comma 4 e di mantenere la sola lettera a), che fa riferimento a requisiti il cui possesso può essere facilmente dimostrato attraverso l'esame dei curriculum previsto dall'articolo 2 comma 3.

Non si ritiene invece accettabile l'ipotesi di procedere ad audizioni pubbliche dei candidati, ossia ad una sorta di esame che potrebbe anche concludersi, come prevede il successivo comma 4, con un verdetto di esclusione per carenza assoluta di competenza o di indipendenza, giudizio che deriverebbe pur sempre da una decisione adottata da un organo politico.

? Ineleggibilità e incompatibilità

La previsione di cause assolute di ineleggibilità, che si estendono con effetto retroattivo all'attività svolta dai candidati nei tre anni precedenti, risulta fortemente limitativa dell'ambito delle possibili candidature.

Non si può inoltre accettare che l'aver svolto attività imprenditoriale, professionale o politica sia considerato a priori motivo di esclusione persino dalla possibilità di presentare la propria candidatura.

? Durata in carica

Ugualmente limitativa appare la scelta di ridurre a tre anni la durata in carica dell'Autorità, in contrasto con quanto previsto dalle leggi delle altre regioni e anche con la durata di quattro anni prevista in questa stessa legge per la Consulta; paradossalmente il presidente della Consulta, essendo anche presidente dell'ARCoS, per effetto di tale contrasto rimarrebbe in carica un anno in meno di uno degli organi da lui presieduti.

Si raccomanda pertanto di elevare a cinque anni la durata dell'Autorità (e anche della Consulta), eventualmente prevedendo che le nomine non siano rinnovabili.

? Consulta

La consulta, organismo disomogeneo e pletorico, nel quale peraltro manca una rappresentanza degli enti locali, ha un ruolo non ben definito e di discutibile utilità, sempreché non se ne limiti l'attività alla semplice espressione di indirizzi generali.

Norma finanziaria

A fronte delle funzioni attribuite all'ARCoS, lo stanziamento previsto appare limitativo della possibilità di svolgere compiutamente i compiti attribuiti dalla legge.

 

Il parere è stato approvato dal Comitato nella seduta antimeridiana del 13 dicembre 2005.

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