CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

SCHEMA DI NORMA DI ATTUAZIONE N. 2/XIV

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria

Presentato dal Ministro per i rapporti con le regioni
il 28 giugno 2010

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Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e in attuazione dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria.

 

Art. 2
Trasferimento delle funzioni sanitarie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Servizio sanitario della Regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6 bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e successive modificazioni, nonché per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni); tra le funzioni sanitarie rientrano quelle di cui all'articolo 4, comma 5, del presente decreto.

2. La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite con il presente decreto attraverso le aziende sanitarie comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento.

 

Art. 3
Modalità ed esercizio delle funzioni
e organizzazione

1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia statutaria, disciplina con propri provvedimenti l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalità organizzative, gli obiettivi e gli interventi del Servizio sanitario nazionale da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, nonché dei minori sottoposti a provvedimento penale, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria).

2. La Regione, inoltre, nell'ottica del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e di custodia, disciplina, con le modalità indicate al comma 1, gli interventi da attuare in coerenza con le linee guida di cui all'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008.

 

Art. 4
Trasferimento dei rapporti di lavoro

1. Il personale medico, infermieristico e tecnico di ruolo che esercita funzioni sanitarie nel territorio della Regione con contratti di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito alle aziende sanitarie locali con effetto dalla medesima data. Il personale è inquadrato, nel servizio sanitario locale e con atti dell'Amministrazione regionale, nelle categorie e nei profili individuati da apposite tabelle redatte, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa intesa dell'amministrazione statale competente e dell'Amministrazione regionale, tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, e della relativa tabella di cui all'allegato B. Tali tabelle definiscono il trattamento giuridico ed economico sulla base di criteri di equiparazione che tengano conto della categoria e del profilo professionale di appartenenza, nonché dell'anzianità di servizio e dei titoli posseduti: sono, altresì, considerati ai fini dell'inquadramento i titoli posseduti, qualora corrispondenti alle funzioni svolte da non meno di tre anni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. I contratti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle aziende sanitarie locali della Regione nei cui territori sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento. Tali rapporti continuano ad essere disciplinati dalla legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza; i rapporti con scadenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati dalla medesima data di dodici mesi.

3. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le aziende sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo convenzioni conformi allo schema tipo approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 272 del 1989.

4. L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo è annesso ad apposito decreto direttoriale del direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del direttore generale del personale del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il numero delle unità da trasferire per ciascun profilo e per ciascun tipo di rapporto è indicato, per il personale di ruolo e non di ruolo, nell'allegata tabella A.

5. Con apposite convenzioni, da stipulare entro sessanta giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, tra il direttore generale dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e il provveditore regionale per l'Amministrazione penitenziaria e il direttore del Centro per la giustizia minorile, in conformità allo schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, è individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico legali in favore del personale del corpo della polizia penitenziaria.

 

Art. 5
Trasferimento di attrezzature, arredi
e beni strumentali e concessione
in uso dei beni immobili

1. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti alle attività sanitarie di cui all'articolo 2, di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alle aziende per i servizi sanitari competenti per territorio con la sottoscrizione di un verbale di consegna. Tali beni entrano a far parte del patrimonio delle aziende sanitarie locali, ove sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili di riferimento, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e sono sottoposti al regime giuridico previsto dal predetto articolo 5.

2. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie di cui all'articolo 2, individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate in conformità allo schema tipo approvato in sede di Conferenza unificata il 29 aprile 2009.

3. Gli inventari di cui al comma 2 includono anche i locali già utilizzati gratuitamente dalle aziende per i servizi sanitari per le attività connesse alle patologie da dipendenza.

 

Art. 6
Trasferimento risorse finanziarie

1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario regionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nelle more del trasferimento alle aziende sanitarie locali, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 7
Rapporti di collaborazione

1. Le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza e i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie da dipendenza, sono disciplinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 8
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008.

 

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Allegato

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