CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 385

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale,
DE FRANCISCI

il 27 aprile 2012

Disposizioni urgenti in materia sanitaria connesse alla manovra finanziaria

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1

La revisione dell'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 2009 è volta a sanare la genericità del testo di legge che non consente la successiva approvazione dei regolamenti da parte dell'autorità garante della privacy e, conseguentemente, determina l'impossibilità dell'adozione dei registri di patologia.

Infatti, l'assenza in legge dell'indicazione puntuale dei registri che la Regione intende istituire è in contrasto con le prescrizioni dell'autorità garante della privacy che ha contestato analoghi testi di legge adottati da altre regioni (ad esempio la Regione Lombardia e l'Emilia Romagna), ritenuti troppo generici, ed ha evidenziato come tali norme si limitino a descrivere soltanto una procedura per l'istituzione dei registri medesimi. Pertanto, la stessa ha invitato le regioni ad integrare le rispettive disposizioni normative con l'indicazione analitica dei registri che intendono istituire.

Si propone, quindi, di modificare il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 2009, indicando in modo analitico i registri di patologia che la Regione intende istituire e che corrispondono a effettive esigenze di programmazione e di assistenza o ricerca in ambito regionale.

Art. 2

L'introduzione dei parametri è l'esito di un'analisi sviluppata tra l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e la Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione, che ha individuato l'esigenza di inserire dei massimali di tasso per stabilizzare gli oneri delle cessioni di cui all'articolo 13 della legge finanziaria 2011 ed, in particolare, omogeneizzare lo spread a quello applicato in relazione all'articolo 9 della finanziaria 2011 (Sfirs).

Art. 3

Sia per l'attuazione della presente legge che per il complessivo miglioramento del Servizio sanitario regionale è fondamentale che le aziende sanitarie garantiscano il pieno funzionamento dei sistemi di sorveglianza e dei flussi informativi, tramite i Centri epidemiologici aziendali (CEA), così come disposto dalla legge regionale n. 16 del 1991. Ai CEA sono attribuite le azioni di raccolta, elaborazione e diffusione delle conoscenze sui bisogni di salute della popolazione e sui suoi fattori di rischio, identificazione delle priorità d'intervento, valutazione dell'equità nell'accesso dei cittadini ai servizi sanitari e socio-sanitari e valutazione di appropriatezza, efficacia ed efficienza dei servizi erogati. Inoltre, si tratta di strumenti fondamentali al fine di garantire una completa attuazione del Piano di prevenzione 2010-2012.

Art. 4

Si prevede l'abrogazione espressa dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1991 rubricato "Personale addetto ai Centri multizonali di osservazione epidemiologica" al fine di rendere la normativa coerente con gli aggiornamenti intervenuti.

Art. 5

Si rende necessario ampliare i termini per il controllo regionale sui bilanci d'esercizio e gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione al fine di garantire un esame approfondito di tali atti sotto il profilo della legittimità e del merito. Tenuto conto delle problematiche relative al sistema amministrativo contabile AMC del progetto SISaR e della complessità intrinseca dell'attività di controllo, sono indispensabili i nuovi e più ampi termini così come da proposta di modifica. Inoltre, è necessaria l'eliminazione del punto 16) della lettera b) del comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5.

Art. 6
Il presente articolo, come documentano le ultime vertenze, si è reso necessario al fine di garantire la correttezza dei rapporti tra i datori di lavoro convenzionati con il Servizio sanitario regionale ed i loro dipendenti. Occorre evitare che si sedimentino nel tempo rapporti debitori consistenti che generano un forte malessere sociale ed arrivano a coinvolgere anche l'istituzione regionale in situazioni complesse ed impreviste.

Art. 7

Al fine di riequilibrare l'offerta di servizi sanitari si prevede la possibilità di riconvertire, ampliare o rimodulare le dotazioni di posti letto delle residenze sanitarie assistenziali. In modo particolare, la norma è volta a garantire lo sviluppo di attività sanitarie in territori privi di strutture di ricovero per acuti garantendo il rispetto dei limiti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2003, n. 6/63.

Art. 8

La Sardegna necessita di centri residenziali per le cure palliative che, in linea con le stime della società italiana per le cure palliative, consentano di raggiungere l'obiettivo di almeno 0,6 posti letto ogni 10.000 residenti. Il presente articolo consente di avviare le procedure di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture, o di ampliamento di quelle esistenti, per garantire l'assistenza ed il sostegno ai malati terminali ed ai loro familiari.

Art. 9

Al fine di prevenire insanabili situazioni di precariato è indispensabile ribadire che le aziende del Servizio sanitario regionale possono conferire incarichi esclusivamente mediante selezione pubblica e che tale conferimento può essere possibile solamente in relazione alle carenze nella pianta organica aziendale. Inoltre, deve essere chiarito che, anche quando le aziende finanziano i contratti di lavoro con borse di studio o differenti modalità, non possono essere attribuiti incarichi per un determinato profilo laddove il candidato non possieda i requisiti dello specifico profilo così come previsti per gli operatori del Servizio sanitario regionale.

Art. 10

La qualità delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale, come dimostrato anche dai risultati del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), si discosta in senso negativo dalla media nazionale per vari aspetti. Si tratta di valutazioni complesse che meritano di essere contestualizzate in relazione alla realtà socio-economica, demografica, geografica ed infrastrutturale della Sardegna. Da tali risultati negativi emerge una responsabilità da imputare a tutti gli attori del sistema. Acquisendo nuovi macchinari e tecnologie si sarebbero dovuti ridurre i tempi di degenza in ospedale fronteggiando così i maggiori costi delle tecnologie. Oggi emerge chiaramente che le sole tecnologie non sono una condizione sufficiente per garantire una sanità migliore; infatti, nonostante il loro utilizzo, prestazioni che potrebbero essere erogate in day-surgery richiedono ancora tre o quattro giornate di degenza in ospedale. Allo stesso modo, prestazioni che potrebbero essere erogate in regime ambulatoriale vengono ancora svolte in regime di ricovero ordinario o diurno. Pazienti che non trovano tempestiva risposta nei servizi territoriali si rivolgono al pronto soccorso affollandolo, ed aggravando le condizioni degli operatori impegnati ad assistere le vere emergenze e/o urgenze. Inoltre, se si considerano le problematiche connesse ai costi crescenti, e quasi insostenibili, dell'intero sistema sanitario si può concludere che è necessario intervenire urgentemente riallineando il sistema ai parametri del patto per la salute 2010-2012.

I dati dell'ultimo monitoraggio ministeriale sul "mantenimento dell'erogazione dei LEA" (pubblicato nel mese di marzo 2011 e basato sui dati dell'anno 2009) evidenziano un tasso di DRG chirurgici in regime ordinario pari solamente al 31,72 per cento rispetto al totale dei ricoveri ordinari. Non si tratta di casi sporadici o di poche aziende, ma di fenomeni generalizzati tra tutte le aziende sanitarie regionali. Ne deriva la necessità che il legislatore dia chiare indicazioni al fine di conformarsi alle migliori pratiche nazionali nell'organizzazione dei servizi sanitari, nelle modalità di erogazione e, soprattutto, nel controllo della qualità delle prestazioni erogate ai cittadini. Questo primo articolo intende recepire i parametri della normativa nazionale vigente ed, in particolare, gli accordi del Patto per la salute 2010-2012 per facilitare il successivo percorso più compiuto ed in relazione alle misure del nuovo patto 2013-2015. Le disposizioni si basano sull'appropriatezza e qualità delle prestazioni, sull'efficienze ed efficacia del sistema, sull'equilibrio tra ospedale, territorio e prevenzione nonché sulla leale collaborazione tra pubblico e privato. A tal fine si prevede una dotazione di posti letto pari a 4 per mille abitanti di cui 3,3 per acuti e 0,7 per la riabilitazione e la lungodegenza. Si richiede, inoltre, un utilizzo ottimale delle risorse garantendo un tasso di occupazione dei posti letto non inferiore al 75 per cento della loro capacità teorica. Con riferimento all'appropriatezza dei ricoveri viene indicato un tasso di ospedalizzazione inferiore a 180 per mille abitanti. Per ottenere tali risultati è necessario riconvertire alcune strutture esistenti al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti e garantire l'equilibrio e lo sviluppo dei servizi sanitari nei diversi territori oltre ad una più stretta e leale collaborazione tra le strutture pubbliche e quelle private.

Art. 11

Al fine di garantire tempi certi all'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 10 il presente articolo individua le scadenze alle quali i diversi soggetti dovranno attenersi e, soprattutto, indica il percorso che consentirà di garantire che gli obiettivi di ristrutturazione proposti dalle aziende sanitarie, sentita la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, previo parere della Commissione consiliare competente, siano tra di loro coerenti, compatibili e rispondenti al migliore funzionamento del complessivo Servizio sanitario regionale.

Art. 12

Sulla base di quanto definito all'articolo 10 occorre provvedere a convertire strutture esistenti, non più in grado di rispondere alle esigenze del Servizio sanitario regionale, in strutture in linea con le nuove richieste dei pazienti. Una parte dei posti letto per acuti in eccedenza potrà essere riconvertita per attività di riabilitazione e lungodegenza post acuzie e, laddove non vi fossero strutture disponibili, si potrà procedere alla progettazione di nuove prevedendo l'utilizzo di risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Il Ministero della Salute riconosce come controparte regionale per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 esclusivamente l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale che sottoscrive detti accordi. Ne consegue che l'Assessorato risponde anche di quella parte di gestione parzialmente effettuata da altri assessorati regionali. Pertanto, si riconduce l'insieme dei processi d'investimento ad una gestione unitaria che garantisca una maggiore efficienza ed efficacia delle attività connesse.

I vari provvedimenti succitati mirano a riequilibrare l'offerta sanitaria per renderla più coerente con la domanda dei cittadini. I vantaggi sono molteplici: si mantengono i livelli occupazionali poiché il personale viene reimpiegato nelle nuove attività e, con le nuove strutture, si mantengono i pazienti più vicini alle loro famiglie, si potenziano i servizi territoriali riducendo le liste d'attesa, si consente ai servizi ospedalieri di servire al meglio le strutture di degenza, si contengono i costi di dispendiose strutture per acuti utilizzate per erogare prestazioni che potrebbero essere garantite in tempi più rapidi e con livelli di sicurezza adeguati a livelli inferiori d'intensità di cura.

Troppo spesso si assiste a pazienti costretti a rivolgersi ai pronto soccorso per l'assenza di risposte tempestive delle strutture territoriali. Quindi, occorre potenziare i servizi sul territorio ed offrire prestazioni sanitarie nelle modalità e nei tempi più coerenti con la domanda espressa dai pazienti. Si pensi, a mero titolo di esempio, alle occasioni in cui le terapie intensive vengono occupate da pazienti che potrebbero, una volta stabilizzati, essere ripresi in carico dal territorio e ciò non accade per assenza di strutture in grado di accoglierli. Si pensi, altresì, ai pazienti che necessitano di assistenza sanitaria di media o bassa intensità e dovrebbero essere trattati in strutture territoriali apposite ed invece, stante la carenza di tali strutture e l'eccesso di posti letto per acuti, restano ricoverati, per decine di giorni, in ospedali per acuti. Inoltre, aspetto non trascurabile di questi tempi, tale inappropriatezza ha un impatto economico elevatissimo poiché il costo medio di una giornata di degenza in un ospedale per acuti è notevolmente superiore a quello che si sostiene, con pari o maggiore efficacia, nelle strutture territoriali. Il sistema sanitario regionale, in vari casi, fa fronte con strumenti inappropriati e più costosi ad una domanda di salute che, attualmente, è oggetto di approfondimenti dettagliati al fine di riprogrammare l'offerta; in questo modo si potranno utilizzare gli strumenti più opportuni, sotto il profilo clinico ed economico, per ogni livello di assistenza. Si sta procedendo a valutare una serie di indicatori che consenta di monitorare il livello di servizio offerto in tutto il territorio regionale tenendo presente che laddove non esiste, oppure è in fase di riconversione, una struttura per acuti dovranno essere garantite le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio più frequenti. Infatti, se è vero che il ricovero in reparti per acuti si verifica di rado nella vita di una persona e, in generale, è preferibile essere seguiti in strutture di eccellenza dotate di tutti i reparti più avanzati pronti a garantire il paziente anche in caso di complicazioni impreviste, è altresì vero che l'attività di prevenzione e di diagnosi richiede visite specialistiche ed accertamenti più frequenti rispetto al ricovero e, quindi, i sevizi più utilizzati debbono essere il più vicino possibile ai pazienti al fine di evitare frequenti spostamenti verso i centri di maggiori dimensioni.

Art. 13

Al fine di garantire tempi certi nella realizzazione di quanto previsto dagli articoli precedenti occorre stabilire chiare modalità di verifica degli adempimenti e precise sanzioni. Il presente intervento dovrà trovare la piena collaborazione di tutti i direttori generali delle aziende sanitarie; l'assenza di anche una sola proposta di razionalizzazione rende difficoltoso procedere alla dovuta sintesi a livello regionale. Le conseguenze di eventuali ritardi dei singoli produrrebbero un notevole danno per l'intero Servizio sanitario regionale, quindi anche le conseguenze sugli incarichi dei direttori generali delle aziende debbono essere significative.

Art. 14

L'articolo intende modificare i tempi di revisione dei criteri di riparto del Fondo sanitario regionale (FSR). In linea con il respiro strategico della pianificazione è necessario garantire criteri stabili per un periodo di almeno due anni. Tale provvedimento è in linea con le diverse realtà nazionali in tema di revisione dei criteri di riparto del FSR.

Art. 15

L'articolo in esame intende favorire la trasparenza amministrativa delle aziende sanitarie e consentire a terzi di conoscere tempestivamente gli atti adottati dalle aziende.

Art. 16

Per consentire l'avvio delle attività di pianificazione sanitaria regionale partecipata e condivisa è necessario prevedere tempi certi per la costituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria garantendo sia il diritto di partecipazione delle autonomie locali che il rispetto di termini compatibili con le esigenze della pianificazione regionale.

Art. 17

Il recepimento del titolo II (Principi contabili generali e applicativi per il settore sanitario) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42), consente di allineare i sistemi di rilevazione contabile e i bilanci del Servizio sanitario regionale a quelli nazionali. Considerata la complessità dell'impianto è necessario partire da subito con una fase sperimentale che consenta l'individuazione di eventuali criticità o esigenze specifiche, permettendo i conseguenti interventi di adeguamento in parallelo con la sperimentazione nazionale.

Art. 18

Il presente testo di legge consente di superare la fase di stallo determinata dall'assenza di un sistema in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza rispondendo ai bisogni dei cittadini con gli strumenti, le modalità ed i tempi opportuni. Si tratta di un provvedimento utile nell'immediato che consente al sistema, in una fase ancora in evoluzione degli accordi a livello Stato-regioni, di recuperare il disallineamento su parametri di efficienza ed efficacia ormai consolidati nei precedenti accordi e offre la possibilità alla Regione di rafforzare la propria posizione di contrattazione a livello nazionale, specie dopo il fallimento del piano di rientro precedentemente accordato. Il presente provvedimento dispiegherà i propri effetti solamente sino all'adozione del nuovo Piano regionale dei servizi sanitari, e le procedure più snelle previste rispetto alla legge n. 10 del 2006 garantiranno la possibilità di sviluppare da subito le azioni di razionalizzazione, ammodernamento e contenimento dei costi del Servizio sanitario regionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Disposizioni varie

Art. 1
Registri patologie

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) è sostituito dal seguente:
"2. Nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono istituiti i seguenti registri di patologia:
a) registro tumori;
b) registro delle nefropatie e dei dializzati;
c) registro sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone;
d) registro sclerosi multipla;
e) registro incidenti cardiovascolari;
f) registro malformazioni congenite;
g) registro diabete;
h) registro malattie rare.".

2. I registri di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e sanitari riferiti allo stato di salute attuale e pregresso delle persone affette dalle relative malattie e dei loro familiari, per finalità di studio e di ricerca.

3. Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 20 e dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1 e i soggetti che possono avere accesso ai registri.

 

Art. 2
Parametri cessione crediti

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011) sono aggiunte le parole: "Il tasso d'interesse massimo applicabile all'operazione di sconto non può eccedere il parametro Euribor 1 mese (base 360) corrispondente all'operazione di sconto o in alternativa il tasso d'interesse BCE, considerando il più vantaggioso tra i due, maggiorato di uno spread pari a 2 punti percentuali annui.".

 

Art. 3
Rete epidemiologica della Sardegna

1. L'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1991, n. 16 (Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico regionale), è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Rete epidemiologica della Sardegna).
1. La Rete epidemiologica della Sardegna si articola nell'Osservatorio epidemiologico regionale (OER), allocato all'interno dell'Agenzia regionale sanitaria, con funzioni di coordinamento generale della rete e in Centri epidemiologici aziendali (CEA) che svolgono funzioni di supporto e raccordo di livello aziendale dei flussi epidemiologici.".

 

Art. 4
Abrogazione

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1991 è abrogato.

 

Art. 5
Controlli

1. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), è sostituito dal seguente:
"4. Il termine per l'esercizio del controllo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è di sessanta giorni ed è interrotto qualora l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale richieda chiarimenti o elementi integrativi; il medesimo termine è sospeso dal 5 al 25 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. Ai fini del calcolo del termine per l'esercizio del controllo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono computati i sabati, le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge.".

2. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 12 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi", ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15), è sostituito dal seguente:
"3. Il termine per l'esercizio del controllo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è di sessanta giorni ed è interrotto qualora l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale richieda chiarimenti o elementi integrativi; il medesimo termine è sospeso dal 5 al 25 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. Ai fini del calcolo del termine per l'esercizio del controllo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono computati i sabati, le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge.".

3. Ai fini di una maggiore chiarezza in ordine ai controlli effettuati dalla Regione sugli atti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale è eliminato il punto 16) della lettera b) del comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).

 

Art. 6
Retribuzione del personale dipendente da operatori convenzionati

1. Gli operatori che svolgono attività per conto del Servizio sanitario regionale sono tenuti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a garantire il tempestivo adempimento dei propri obblighi retributivi e contributivi. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l'applicazione della procedura di infrazione secondo le modalità ed i tempi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2007, n. 44/22 (Piano Regionale dei Servizi sanitari 2006-2008: Procedura di infrazione in caso di inadempienze nell'applicazione dei CCNL – Indirizzi applicativi).

2. Il mancato rispetto della diffida, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 44/22 del 2007, a provvedere al pagamento degli stipendi al personale dipendente e, comunque, il mancato pagamento degli stipendi ai propri dipendenti protratto oltre novanta giorni, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di convenzione con il Servizio sanitario regionale.

3. La risoluzione di cui al comma 2 è comunicata all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale dalla ASL presso la quale l'operatore esercita l'attività di cui al comma 1.

 

Art. 7
Residenze sanitarie assistenziali

1. L'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale possono essere concessi alle strutture destinate all'attività residenziale sanitaria assistenziale per la modifica, rimodulazione o riconversione dei posti letto autorizzati nelle strutture esistenti.

2. L'ampliamento delle strutture esistenti e la realizzazione di nuove strutture è condizionato al rispetto dei seguenti vincoli:
a) il numero dei posti letto esistenti o già programmati, purché la costruzione della struttura sia stata avviata entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, non sia superiore a quello previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2003, n. 6/63 (Requisiti residenze sanitarie assistenziali. Integrazioni e modifiche deliberazione Giunta regionale 22.5.2001 (17/14) e successive), con riferimento all'ambito territoriale dell'azienda sanitaria locale in cui è presente la RSA;
b) la presenza o previsione nel territorio di residenze sanitarie assistenziali, ovvero il relativo ampliamento, privilegiando gli ambiti territoriali carenti di strutture ospedaliere;
c) presenza di tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi ed ulteriori previsti dalle normative vigenti.

 

Art. 8
Hospice

1. Possono essere autorizzate ed accreditate strutture dedicate ad attività di hospice nel limite di cento posti letto, comprensivi di quelli già esistenti.

2. L'autorizzazione alla realizzazione è subordinata al possesso di tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

 

Art. 9
Contratti di lavoro atipici

1. Il conferimento di incarichi di collaborazione, a qualsiasi titolo ed indipendentemente dalle modalità di finanziamento del contratto, nelle aziende sanitarie, rispetta il principio della selezione pubblica ed è subordinato alla espressa individuazione del posto vacante da colmare nella pianta organica aziendale.

2. La posizione vacante di cui al comma 1 non può essere conferita a soggetti privi dei requisiti e dei titoli di accesso previsti dal Servizio sanitario nazionale per la posizione stessa.

3. Le aziende sanitarie, per conferire incarichi di collaborazione riferiti a posizioni non previste o indisponibili nella pianta organica, presentano una richiesta di autorizzazione motivata all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

 

Capo II
Interventi volti alla razionalizzazione e riduzione della spesa

Art. 10
Rete ospedaliera

1. La ristrutturazione della rete ospedaliera regionale risponde ai seguenti criteri:
a) dotazione di posti letto non superiore a 4 per 1.000 abitanti, di cui 3,3 per acuti e 0,7 per riabilitazione e lungo degenza post acuzie;
b) la dotazione di cui al punto a) può essere aumentata fino ad un massimo del 5 per cento in relazione a condizioni demografiche relative al peso della popolazione ultrasettantacinquenne;
c) tasso ospedalizzazione inferiore a 180 ricoveri per 1.000 abitanti;
d) tasso di utilizzazione di posti letto non inferiore al 75 per cento;
e) una quota dei posti letto, pari ad almeno il 10 per cento dei posti letto di ricovero ordinario è riservata a posti letto di ricovero in regime diurno;
f) istituzione di camere a pagamento e di spazi per l'esercizio della libera professione intra moenia per una quota di posti letto compresa tra il 5 per cento e il 10 per cento, non calcolata nell'indice di 3,3 posti letto per acuti;
g) prevedere, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, la partecipazione al sistema sanitario di strutture private, favorendo la parziale riconversione dei posti letto oggi esistenti in posti letto di riabilitazione e lungo degenza post acuzie.

2. L'autorizzazione alla rimodulazione, all'ampliamento o alla trasformazione dei posti letto in strutture ospedaliere esistenti può essere rilasciata a condizione che le stesse siano in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dalla normativa vigente, considerando per le stesse i criteri di verifica utilizzati per le nuove strutture.

3. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si tiene conto dei dati demografici e socio-economici della Regione, delle caratteristiche del territorio, delle infrastrutture e della rete viaria. In ogni caso i criteri esposti sono correlati con l'esigenza di assicurare livelli minimi di assistenza in tutto il territorio regionale.

4. Per quanto concerne le aziende ospedaliero-universitarie, le presenti previsioni normative sono correlate alla vigente normativa di riferimento.

 

Art. 11
Adempimenti delle aziende sanitarie

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentito il parere vincolante della competente Commissione consiliare, sono approvate le direttive per le aziende sanitarie locali, l'Azienda ospedaliera Brotzu e le aziende ospedaliero-universitarie per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 10.

2. I direttori generali delle aziende sanitarie deliberano, sentita la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2006, previo parere della Commissione consiliare competente, la proposta di riduzione dei posti letto delle unità operative che, nel biennio precedente, hanno registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento.

3. I direttori generali delle aziende sanitarie in cui sono presenti unità operative con un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento che trovi giustificazione nelle condizioni previste dai criteri di cui all'articolo 10, comma 2, e dalle direttive di cui al comma 1 che precede propongono il mantenimento dei posti letto.

4. I direttori generali delle aziende sanitarie possono proporre, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 10, l'accredito di ulteriori strutture in relazione alle quali sussistano adeguate esigenze da motivare in modo circostanziato, purché dotate dei requisiti necessari per l'autorizzazione e l'accreditamento definitivo previsti dalla normativa vigente.

5. La proposta di razionalizzazione dei posti letto complessivi, sia pubblici che privati, che insistano nel territorio ASL, è adottata o modificata dal direttore generale, sentita la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2006, previo parere della Commissione consiliare competente. Detta proposta è elaborata in funzione dei fabbisogni di salute, della loro possibilità di soddisfazione mediante risorse aziendali e dell'offerta integrativa tramite il ricorso alle strutture private.

6. I direttori generali delle aziende sanitarie trasmettono la proposta di razionalizzazione dei posti letto complessivi all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale entro centoventi giorni dall'approvazione delle direttive di cui all'articolo 10.

7. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, acquisite tutte le proposte di razionalizzazione di cui al comma 6, ne verifica la coerenza con le disposizioni normative e analizza la nuova distribuzione dei servizi che ne deriverebbe nell'interesse del complessivo Sistema sanitario regionale. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale elabora una proposta di organizzazione e la trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

 

Art. 12
Implementazione della rete di assistenza

1. Alla luce di quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, i direttori generali predispongono contemporaneamente alla proposta di razionalizzazione della rete ospedaliera un piano di riconversione e/o realizzazione di presidi sanitari che garantiscano, anche congiuntamente, l'erogazione di attività ambulatoriali specialistiche, di guardia medica, emergenza, centri RSA e ADI.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le linee guida per la realizzazione e la gestione delle strutture di cui al comma 1.

3. Le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite in via sperimentale sia da soggetti pubblici che privati.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzate anche le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. La gestione dei programmi straordinari d'investimento per la sanità di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e linee correlate è posta interamente ed esclusivamente in capo all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

5. Il piano di cui al comma 1 è allegato, per costituirne parte integrante e sostanziale, alla proposta di razionalizzazione di cui all'articolo 11, comma 5.

 

Art. 13
Verifica degli adempimenti

1. I direttori generali delle aziende attuano gli adempimenti di cui agli articoli 10, 11 e 12 entro i termini di cui all'articolo 11, comma 6.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 4, comma 6, così come la mancata realizzazione degli adempimenti di cui agli articoli 10, 11 e 12, comporta la decadenza del legale rappresentante dell'azienda.

 

Art. 14
Riparto del Fondo sanitario regionale

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale individua i criteri per il riparto del Fondo sanitario regionale con riferimento ad un periodo temporale non inferiore al biennio, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità. Nella definizione dei criteri relativi alle ASL si tiene conto dei livelli essenziali di assistenza e di:
a) popolazione residente, tenuto conto delle caratteristiche demografiche rilevanti ai fini dei bisogni di assistenza;
b) variabili di contesto, con particolare riferimento alle caratteristiche infrastrutturali del territorio, alla variabilità demografica stagionale e ai fenomeni di spopolamento;
c) fabbisogno di assistenza tenuto conto della domanda di prestazioni e della rete dei servizi e presidi;
d) obiettivi assistenziali e funzioni di coordinamento assegnati alle ASL dalla programmazione regionale.".

 

Art. 15
Pubblicità degli atti

1. Le aziende sanitarie pubblicano gli atti, sia deliberazioni del direttore generale che determinazioni dirigenziali, sull'albo pretorio on line dell'azienda.

2. Il termine per l'opposizione agli atti delle aziende sanitarie decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sull'albo pretorio on line dell'azienda, salvo che la legge non disponga una specifica disciplina per la pubblicità a terzi.

 

Art. 16
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria

1. Alla fine della lettera d) del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali), sono aggiunte le parole: "Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'Assessorato competente, non pervenga l'elenco dei cinque rappresentanti, la conferenza è validamente costituita e funzionante con i componenti di cui alle lettere a), b) e c). Rimane impregiudicata la possibilità che la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria sia successivamente integrata a seguito della comunicazione all'Assessorato competente dei cinque rappresentanti eletti dal Consiglio delle autonomie locali con voto limitato.".

 

Art. 17
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci del Servizio sanitario regionale

1. È recepito il titolo II (Principi contabili generali e applicativi per il settore sanitario) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il titolo II è applicato in via sperimentale per due anni, decorrenti dalla pubblicazione della presente norma, anche in relazione ai successivi sviluppi nazionali. La Giunta regionale procede, previo parere delle Commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di sanità, all'eventuale adeguamento o dettaglio attuativo. Gli eventuali interventi della Giunta regionale prevedono livelli di analiticità superiori rispetto a quelli disposti dalla normativa in esame e disposizioni volte a migliorare l'attuazione dei principi ivi previsti.

 

Art. 18
Norma finale

1. Gli articoli 10, 11, 12 e 13 sono efficaci fino all'adozione del Piano regionale dei servizi sanitari di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2006.

2. Ai procedimenti previsti agli articoli 10, 11, 12 e 13 non si applicano le norme della legge regionale n. 10 del 2006.

3. Gli atti aziendali delle ASL, dell'Azienda ospedaliera Brotzu e delle aziende ospedaliero-universitarie sono elaborati conformemente alla presente normativa a seguito di apposita direttiva dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale in applicazione della legge regionale n. 10 del 2006, e gli stessi si applicano fino all'approvazione dei nuovi atti aziendali elaborati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2009.