CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 177

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale,
LIORI

il 6 luglio 2010

Istituzione del servizio di elisoccorso regionale

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Attualmente nella Regione Sardegna il servizio di elisoccorso viene svolto dal Dipartimento regionale dei vigili del fuoco attraverso una convenzione stipulata con l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale che prevede l'utilizzo di un unico elicottero di stanza presso la base di Alghero-Fertilia. Tale soluzione logistica non consente la tempestività degli interventi in tutte le località dell'Isola e il mezzo è inoltre utilizzato non solo per gli interventi sanitari, ma anche per lo svolgimento dei compiti istituzionali propri dei vigili del fuoco.

Si deve inoltre considerare che il notevole aumento della popolazione presente sul territorio regionale durante la stagione estiva a causa del flusso turistico determina un incremento consistente dell'utenza del sistema sanitario regionale e conseguentemente la necessità di potenziare il servizio di elisoccorso.

L'attività di elisoccorso viene esercitata con un equipaggio composto da personale aeronautico (pilota, tecnico elicotterista) dipendente dal proprietario del mezzo, personale medico (medico, infermiere) dipendente dal Servizio sanitario regionale, soccorritore del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) e consiste in:
- interventi di soccorso sanitario direttamente sul luogo dell'evento con raggiungimento del paziente e suo recupero (HEMS - Helicopter emergency medical service - servizio medico d'emergenza con elicottero);
- interventi di immediata assistenza a persone minacciate da pericolo o da un ambiente ostile (HSAR - Helicopter search and rescue - servizio di ricerca e salvataggio);
- interventi con utilizzo di superfici idonee per l'imbarco e lo sbarco del paziente (AA - air ambulance - eliambulanza).

Attraverso l'elisoccorso è possibile garantire una rapida assistenza sanitaria anche nelle località isolate o difficilmente raggiungibili e assicurare una veloce ospedalizzazione del paziente nella struttura più idonea; a tal fine la proposta normativa prevede:
- all'articolo 1: l'istituzione del servizio di elisoccorso regionale;
- all'articolo 2:
a) al comma 1: la definizione del servizio con la descrizione degli interventi da garantire (HEMS - Helicopter emergency medical service - servizio medico d'emergenza con elicottero); (HSAR - Helicopter search and rescue - servizio di ricerca e salvataggio); (AA - air ambulance - eliambulanza);
b) al comma 2: l'individuazione dell'area di operatività del servizio coincidente con l'intero territorio regionale e la conseguente previsione di un numero minimo di due elibasi per assicurare la tempestività degli interventi in ogni località; la possibilità di individuare ulteriori elibasi;
c) al comma 3: il periodo di attività del servizio e il numero minimo dei mezzi necessari;
d) al comma 4: la modalità di affidamento del servizio attraverso le procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modifiche ed integrazioni;
e) al comma 5: l'eventualità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici per garantire il servizio nelle more delle procedure di affidamento;
- all'articolo 3: la previsione di spesa annuale per l'attivazione e gestione del servizio pari a euro 5.714.286;
- agli articoli 4, 5 e 6: la copertura finanziaria per la stipula delle eventuali convenzioni con i soggetti pubblici, per l'attivazione e gestione del servizio per un periodo di sette anni e l'entrata in vigore della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Istituzione del servizio

1. È istituito il servizio di elisoccorso regionale.

 

Art. 2
Definizione, finalità e durata del servizio

1. Il servizio di elisoccorso garantisce:
a) interventi di soccorso sanitario direttamente sul luogo dell'evento con il raggiungimento del paziente e il suo recupero (HEMS - Helicopter emergency medical service - servizio medico d'emergenza con elicottero);
b) interventi di immediata assistenza a persone minacciate da pericolo o da un ambiente ostile (HSAR - Helicopter search and rescue - servizio di ricerca e salvataggio);
c) interventi con utilizzo di superfici idonee per l'imbarco e lo sbarco del paziente (AA - air ambulance - eliambulanza).

2. L'attivazione del servizio di elisoccorso regionale prevede come zona operativa di competenza l'intero territorio della Regione. La copertura del territorio, nel rispetto dei tempi di intervento massimi previsti dalle disposizioni vigenti, è assicurata mediante l'utilizzo, previa individuazione con successivo provvedimento, di due elibasi. È comunque fatta salva la previsione di ulteriori basi aggiuntive.

3. Il servizio è garantito durante tutto l'arco dell'anno con la disponibilità minima di due elicotteri.

4. L'attivazione e la gestione del servizio avvengono mediante affidamento a privati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modifiche ed integrazioni.

5. Nelle more della conclusione della procedura di gara ai sensi del comma 4, salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio di elisoccorso è garantito attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con soggetti pubblici in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività.

 

Art. 3
Spesa annuale per l'attivazione e gestione del servizio

1. Per l'attivazione e la gestione del servizio di elisoccorso regionale è autorizzata la spesa annua di euro 5.714.286.

 

Art. 4
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 5, fanno carico all'UPB S05.01.004, cap. SC05.0084 conto residui del bilancio della Regione per l'anno 2010.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 per gli anni 2011-2017 sono valutati in euro 40.000.000 (UPB S05.01.004, cap. SC05.0084).

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.