CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 78
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
LA SPISAil 30 settembre 2009
Disposizioni nei vari settori di intervento
(collegato alla manovra economica-finanziaria 2010-2013)***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
COMMENTO ALL'ARTICOLATO
Il presente disegno di legge è composto da 6 articoli, oltre alle disposizioni relative alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore.
Comma 1. La norma autorizza la spesa di euro 2.000.000 ad integrazione delle risorse allocate sull'Asse assistenza tecnica del POR FSE 2007/2013, attualmente insufficienti per garantire i controlli di primo livello sulla spesa da certificare, condizione essenziale ai sensi del regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 per l'inoltro delle domande di pagamento alla Unione europea e per evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie.
Comma 2. Si tratta di una modifica alla legge regionale n. 21 del 1985 al fine di adeguare la stessa alle attuali esigenze di partecipazione in enti e società che si propongono di realizzare iniziative indirizzate allo sviluppo della Regione.
Comma 3. Viene modificata la denominazione della direzione generale che la legge regionale n. 19 del 2006 istituisce quale direzione generale della Presidenza della Giunta definendola impropriamente "agenzia". Tale modifica è necessaria per non ingenerare confusione nei rapporti con soggetti esterni all'Amministrazione.
Comma 4. La norma che si intende abrogare è istitutiva di un conto corrente posto in capo al presidente del CREL sul quale riversare lo stanziamento regionale per il proprio funzionamento. La gestione di tale conto è risultata non produttiva e di non poche difficoltà per cui se ne propone la soppressione.
Comma 5. Al fine di garantire una maggiore imparzialità nell'individuazione delle istanze progettuali ammesse a contributo a valere sulla legge regionale n. 19 del 1996 si ritiene opportuno sopprimere il Comitato tecnico scientifico. L'intervento trova la sua ratio nell'esigenza di evitare che il comitato (organo prettamente di consulenza) possa influenzare, in ragione della presenza al suo interno di soggetti designati dalle organizzazioni rappresentative dei potenziali beneficiari dei contributi, l'esito del procedimento in favore di tali soggetti a discapito di quelli non iscritti. Ciò anche in adempimento ai nuovi orientamenti espressi dalla Commissione europea (direttiva 2006/123/CE del Parlamento e 12/12/2006 relativa ai servizi, articolo 14, punto 6 del Consiglio).
Comma 6. Autorizza la spesa di euro 100.000 nell'anno 2010, per un programma di interventi, attività e manifestazioni inerenti l'organizzazione delle celebrazioni relative al 150° anniversario dell'Unità d'Italia.
Comma 7. La norma, che autorizza nell'anno 2010 la spesa di euro 120.000, si rende necessaria per consentire la concreta operatività dell'"Ufficio dei controlli con funzioni di verifica amministrativo-contabili" costituito in capo alla Direzione generale della difesa dell'ambiente mediante l'acquisizione di beni e servizi e dotazioni informatiche.
Comma 8. Autorizza la spesa di euro 400.000 annui per la gestione dell'asilo nido aziendale prevedendo una quota, non inferiore a euro 90.000 del relativo costo, a carico del personale dipendente.
Comma 9. La norma consente la proroga, per ulteriori 24 mesi, del termine fissato dall'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005 per la conclusione delle operazioni di liquidazione dell'ESAF, prorogando altresì i rapporti di collaborazione di cui all'articolo 9, comma 9 della legge regionale n. 3 del 2008, la relativa spesa è posta a carico dell'UPB S07.07.003.
Comma 10. La norma prevede modifiche e integrazioni agli articoli 11, 15 e 18 della legge regionale n. 20 del 2005:
- l'integrazione proposta all'articolo 11, comma 6, ha la finalità di colmare una carenza nella composizione della Commissione regionale per i servizi e politiche del lavoro, dove sono previsti otto rappresentanti designati dalle province e nessun rappresentante dei comuni;
- l'inserimento del comma 2 bis nell'articolo 15 assicura il necessario coordinamento operativo tra Assessorato del lavoro, Agenzia del lavoro e province nella predisposizione della definizione degli interventi in materia di assistenza tecnica e monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e delle province;
- la sostituzione del comma 5 dell'articolo 15 ha lo scopo di semplificare l'iter di approvazione del Regolamento generale dell'Agenzia regionale per il lavoro attribuendo tale compito alla Giunta regionale;
- la sostituzione del comma 1 dell'articolo 18 semplifica l'iter per la nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale per il lavoro applicando le procedure previste per le altre agenzie regionali.Comma 11. Con tale norma si intende adeguare l'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005, a quanto previsto dall'articolo 2 bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che dispone l'assegnazione dei trasferimenti erariali, già erogati alle comunità montane, a favore degli enti subentrati ed esse a seguito del riordino territoriale avviato in attuazione dei commi 17-21, articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria Statale).
Comma 12. Il sistema dettato dalla legge regionale n. 35 del 1995, a disciplina delle attività di disposizione del patrimonio regionale, è risultato scarsamente efficiente a causa di procedimenti oramai non adeguati alla mole assunta dal patrimonio regionale a seguito dei trasferimenti di immobili operati dalle amministrazioni statali e dagli enti infraregionali negli ultimi anni. Elementi di rallentamento dei procedimenti sono rappresentati dalle disposizioni che regolano il funzionamento della Commissione tecnica regionale, unico organismo deputato alla stima del valore degli immobili, il procedimento per le vendite all'incanto degli immobili tuttora basato sul sistema della "candela vergine". Al fine di consentire di accelerare le procedure di dismissione dei beni di proprietà dell'Amministrazione regionale, in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, cui deve improntarsi l'azione amministrativa, si è valutata la necessità di modificare la legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35.
I commi dal 13 al 19 disciplinano l'istituzione del canone regionale sulle concessioni demaniali marittime. Come è noto, a seguito del decreto legislativo n. 234 del 2001, avente ad oggetto il conferimento di funzioni e compiti già attribuiti alle regioni ordinarie con l'articolo 105, lettera l) del decreto legislativo n. 112 del 1998, modificato dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il legislatore ha conferito alla Regione sarda le funzioni inerenti la gestione del demanio marittimo e dei porti di interesse regionale e interregionale, con esclusione delle funzioni connesse al diritto dominicale, rimasto in capo allo Stato (vedi articoli 31, 32, 34, 35 e 55 del Codice della navigazione), delle funzioni concernenti le concessioni per l'approvvigionamento di fonti di energia, del Sistema informatizzato del demanio (SID) e delle funzioni strettamente connesse alla sicurezza della navigazione. A fronte di un conferimento di funzioni tanto ampio, però, lo Stato continua ad incamerare il canone erariale dovuto annualmente dai concessionari nella misura stabilita (per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative e di nautica da diporto) nel decreto legge n. 400 del 1993, recentemente modificato con la legge finanziaria per il 2007.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione del demanio marittimo l'Amministrazione regionale ha imposto ai titolari di concessioni demaniali marittime il pagamento di un importo annuale definito "sovracanone". In considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 9 del 2006, sono state conferite ai comuni le funzioni inerenti il rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, aventi ad oggetto aree scoperte o coperte con impianti di facile rimozione, si propone la presente norma che prevede un canone regionale aggiuntivo sulle concessioni di beni del demanio marittimo che sostituisca il predetto sovracanone, in modo da consentire alle amministrazioni comunali di poter incamerare le risorse necessarie ad assicurare un corretto esercizio delle funzioni conferite.
In favore dei comuni costieri viene inoltre previsto, così come già avveniva ai sensi della determinazione del Servizio centrale del demanio n. 2316/D del 31 dicembre 2003, che parte dei proventi introitati dalla Regione a titolo di canone, venga destinato alle amministrazioni comunali quale contributo per gli oneri finanziari sostenuti per la predisposizione dei servizi essenziali inerenti la balneazione (pulizia spiagge libere, primo soccorso, ecc.) in modo da evitare una modifica in peius delle risorse finanziarie su cui i comuni possono attualmente contare.
La Regione Sardegna ha la competenza di determinare imposte e tasse sul turismo ed altri tributi propri in base a quanto previsto nell'articolo 8, lettera h) dello Statuto speciale con l'unico limite del rispetto della "armonia con i principi del sistema tributario dello Stato". Il legislatore regionale deve perciò rispettare "lo spirito del sistema tributario dello Stato" e agire in "coerenza e omogeneità con tale sistema nel suo complesso e con i singoli istituti che lo compongono" (cfr. Corte costituzionale sent. n. 102 del 15 aprile 2008).
La Regione Sardegna ha l'unico obbligo di valutare essa stessa la coerenza del sistema regionale con quello statale e conformare, di conseguenza, i propri tributi agli elementi essenziali del sistema statale e alle rationes dei singoli istituti tributari (cfr. sent. Corte costituzionale n. 102/2008).
A questo proposito e con riferimento alla misura del canone regionale aggiuntivo, si richiama la legge n. 281 del 16 maggio 1970 (emanata per le regioni a statuto ordinario) che prevede l'istituzione dell'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e che, al secondo comma, dispone che "le Regioni determinano l'ammontare del canone in misura non superiore al triplo del canone di concessione".
Si ritiene pertanto ragionevole e conforme ai principi del sistema tributario dello Stato stabilire che il canone regionale aggiuntivo sia calcolato in misura pari alla metà dell'importo dovuto a titolo di canone erariale per le concessioni aventi ad oggetto superfici scoperte, opere di facile e di difficile rimozione ed in misura pari al 5 per cento del canone erariale per le concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi. Tale differenza è giustificata dal fatto che i titolari di concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime destinate alle predette attività, a seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria del 2007, che àncora il calcolo ai valori OMI, devono affrontare oggettive difficoltà in quanto l'importo del canone erariale ha subito un incremento pari anche al 1.000 per cento rispetto a quello derivante dall'applicazione della normativa previgente.
Al fine di assicurare comunque un introito congruo per le amministrazioni chiamate alla gestione dei beni demaniali marittimi si è equiparato l'importo minimo del canone regionale a quello stabilito per il canone erariale, con l'unica eccezione delle concessioni di natura temporanea della durata pari o inferiore ai quattordici giorni per cui si è prevista la riduzione alla metà.
Comma 20. La norma prevede la soppressione dell'Agenzia governativa regionale denominata "Osservatorio economico".
Comma 1. La norma autorizza una quota non inferiore a euro 300.000 per gli anni 2010-2013 destinata al finanziamento dei corsi di laurea nelle discipline sanitarie a valere sul fondo unico delle Università, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 1996.
Comma 2. Uniforma la dicitura della festa del popolo sardo alla pronuncia corrente della lingua sarda.
Comma 3. Apporta alcune modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 1997 per meglio armonizzare la norma allo stato reale del mondo dell'immigrazione e favorire la diffusione della lingua e cultura sarda all'estero in attuazione del Piano triennale della lingua sarda approvato dalla Giunta regionale.
Comma 4. Introduce alcune modifiche all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2006 in materia di responsabili delle biblioteche e degli archivi. La prima modifica si rende necessaria in quanto i responsabili delle biblioteche e degli archivi di ente locale non sempre rivestono la qualifica di "direttore". La seconda modifica consente di colmare la lacuna nella composizione dell'Osservatorio regionale delle biblioteche che non prevede il responsabile della Soprintendenza archivistica della Sardegna.
Comma 5. La norma consente alle biblioteche scolastiche di acquistare non solo prodotti dell'editoria regionale ma anche di autori sardi o comunque riguardanti la Sardegna, ampliando il panorama delle conoscenze bibliografiche delle scuole sarde.
Comma 1. Autorizza la spesa di euro 400.000 per l'anno 2010 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 19 della legge regionale n. 3 del 2009 relativo alle attività di recupero, trasporto e riabilitazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà.
Comma 2. Autorizza la spesa di euro 200.000 per l'elaborazione di documenti tecnici e scientifici del programma d'azione coste sulla base dei quali poter legittimare gli impegni sugli interventi e opere previsti dal POR FESR 2007-2013 Obiettivo 4.1.1.B.
Comma 3. Autorizza lo stanziamento di euro 25.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013 quale impegno finanziario, concordato tra i partners a seguito dell'adesione della Regione Sardegna alla Rete mediterranea delle foreste modello, da utilizzarsi nella propria regione per iniziative a beneficio della Rete stessa.
Comma 4. Autorizza la spesa di euro 250.000 nell'anno 2010 per la realizzazione di programmi di educazione e sostenibilità ambientale a favore delle scuole e ONLUS.
Comma 5. Autorizza nell'anno 2010 una spesa di euro 500.000 quale contributo aggiuntivo per far fronte ad adempimenti particolari derivanti dalla gestione dei parchi (sia regionali che nazionali) e delle altre aree protette (es. monumenti naturali) che non trovano copertura finanziaria nel contributo ordinario accordato dai rispettivi provvedimenti istitutivi.
Comma 6. La norma conferisce anche ai comuni le funzioni amministrative in materia di misure di conservazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003 che allo stato attuale sono conferite esclusivamente alle province dal comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9 del 2006. Tale norma consentirà ai comuni anche la gestione dei propri territori, compresi i piani di gestione della Rete natura 2000, che nel corso di questi ultimi anni sono stati predisposti e approvati dai comuni interessati, e solo in alcuni casi dalle province in associazione con i comuni.
Comma 7. Tale norma intende recepire per analogia, nelle more del provvedimento di recepimento del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), le norme stabilite dal decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di dar forza alle prescrizioni di tutti i programmi d'azione nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 14/17 del 4 aprile 2006 con l'imposizione di apposite sanzioni pecuniarie alla cui irrogazione provvedono le province competenti per territorio destinando i relativi proventi alla realizzazione di opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento della stessa zona.
Comma 8. La norma autorizza la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013 per lo svolgimento delle attività legate alla gestione annuale delle eventuali emergenze conseguenti ad eventi di dissesto idrogeologico. Tali attività consistono nell'attivazione tempestiva di servizi di acquisizione ed elaborazione di dati e rilievi nelle aree colpite dagli eventi (dati da telerilevamento aereo e/o satellitare, rilievi in situ, ecc.) ai fini della pianificazione e programmazione delle misure necessarie ed urgenti.
Comma 9. Con tale norma, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione adegua la propria legislazione nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dallo Statuto regionale e relative norme di attuazione, in analogia a quanto già previsto dalla legge regionale n. 14 del 2000 in materia di scarichi e di semplificazione delle procedure. Viene posta in capo alla Giunta la possibilità di emanare direttive tecniche di semplificazione delle procedure in materia di scarichi di acque reflue.Comma 10. Tale norma modifica gli articoli 4, 8 e 14 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29, al fine di consentire un migliore coordinamento nell'erogazione dei fondi in funzione delle scelte strategiche adottate per migliorare la qualità della vita nei centri storici e favorire la loro rivitalizzazione e valorizzazione.
Comma 11. La norma apporta modifiche agli articoli 3 e 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28, al fine di migliorare i servizi al cittadino e agli enti locali in tema di rilascio di nulla-osta paesaggistici attualmente rilasciati dagli uffici territoriali dell'Amministrazione regionale.
Comma 12. La norma sostituisce l'articolo 4, comma 4, della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12, in materia di sanzioni da applicarsi per la realizzazione e gestione di sbarramenti in difformità alla legislazione regionale vigente.
Comma 13. Il comma prevede il finanziamento a favore dei comuni e delle province di interventi di pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua indispensabili per la prevenzione dei danni causati da eventi alluvionali e dagli incendi.
Comma 1. Autorizza la spesa di euro 1.000.000 nell'anno 2010 per garantire lo svolgimento delle attività dell'assistenza sanitaria penitenziaria quale anticipazione sui futuri trasferimenti da parte dello Stato.
Comma 2. Autorizza la spesa di euro 600.000 nell'anno 2010 quale integrazione del "Fondo nazionale del servizio civile" per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti di servizio civile accreditati all'albo regionale che verranno approvati ma non finanziati dallo Stato per carenza di risorse.
Comma 3. La norma consente di finanziare anche i festival cinematografici internazionali di rilievo realizzati nel 2009 da parte di organismi non costituiti in rete.
Comma 4. Sostituisce il comma 15 dell'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 2009 - Operatori che possono svolgere le mansioni di educatore.
Commi 5, 6 e 7. La norma viene incontro ai ragazzi in grave situazione di disagio, allontanati o abbandonati dalla famiglia d'origine, a prescindere dalla motivazione alla base del decreto del tribunale minorile, nel momento stesso in cui vengono affidati in cura a terzi non possono fare affidamento né ritenersi parte "economica" della famiglia, a cui non appartengono più, temporaneamente o in via permanente. Vengono estese tali agevolazioni anche ai minori figli di detenuti inabbienti ai quali viene riconosciuta la fornitura gratuita dei farmaci in fascia "C".
Comma 8. La norma garantisce il rifinanziamento dell'accordo governativo in attesa del ricollocamento e dello stabile reimpiego dei lavoratori dell'azienda Montefibre.
Comma 9. La norma consente di rendere permanente il contributo annuo concesso al Comitato paralimpico.
Comma 10. Al fine di evitare equivoci sulla continuità della norma si specifica che la stessa ha durata permanente.
Comma 11. Autorizza un contributo di euro 150.000 annui a favore del CONI per garantire la continuità alla partecipazione della rappresentativa sarda alla manifestazione sportiva internazionale "Jeux des Iles".
Comma 12. La norma consente l'avvio delle procedure necessarie per la realizzazione di manifestazioni e attività culturali, da realizzarsi nei primi mesi dell'anno successivo a quello di competenza.
Comma 13. Introduce modifiche ai seguenti articoli della legge regionale n. 15 del 2006 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna):
a) articolo 26: l'abrogazione del comma 2 consente di effettuare una programmazione più rispondente alle esigenze del settore cinematografico caratterizzato da frequenti innovazioni;
b) la sostituzione del comma 1 dell'articolo 11 consente, nell'ottica di semplificazione delle procedure, lo snellimento della composizione della Commissione tecnico-artistica e delle procedure di valutazione dei progetti;
c) articolo 5, comma 3: la modifica è stata richiesta dalla Commissione europea - DG Concorrenza, a seguito di notifica della suddetta legge;
d) istituzione articolo 16 bis) "Anticipazioni finanziarie da parte della Regione": in analogia a quanto previsto al capo III dell'articolo 13 della legge, viene estesa la possibilità di concedere anticipazioni anche al capo IV della legge medesima;
e) articolo 7: la sostituzione si rende necessaria per garantire un miglior funzionamento della legge. Le forme di sostegno attraverso prestiti a tasso agevolato per la produzione di lungometraggi sono state sostituite con contributi a fondo perduto;
f) articolo 8: la norma consente l'abrogazione del fondo di rotazione e di salvaguardare gli interventi finanziati ai sensi delle disposizioni normative in vigore al 31 dicembre 2008;
g) articolo 12: le modifiche sono correlate a quelle dell'articolo 7 sulla produzione dei lungometraggi.Comma 14. La norma consente di prevedere i rimborsi spese ai revisori esterni nominati per la valutazione dei progetti di spettacolo.
Comma 15. Introduce modifiche ai seguenti articoli della legge regionale n. 17 del 1999 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna):
a) articolo 22, comma 2:
- la modifica della lettera b) consente una più incisiva azione a favore dello sviluppo dei settori giovanili delle società isolane consentendo l'accesso ai contributi a un maggior numero di sodalizi;
- la modifica della lettera c) consente di ridurre il numero dei tesserati necessari alla società sportiva per prendere i contributi, in tal modo si favorisce l'attività sportiva nei piccoli paesi dove è difficile raggiungere il numero di 50 tesserati previsto dalla legge;
b) articolo 6, comma 1: la modifica garantisce una maggiore tutela degli atleti diversamente abili che praticano attività sportive attraverso la rappresentanza di un componente del Comitato italiano paralimpico nel Comitato regionale per lo sport;
c) articolo 9: aggiunge il comma 3 che stabilisce la condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999;
d) articolo 9, comma 1: la modifica consente di sostenere le attività giovanili svolte dalle società sportive professionistiche e previste dall'articolo 27 della legge regionale n. 17 del 1999;
e) articolo16: "Mutui a tasso agevolato" è prevista l'abrogazione;
f) articolo 17: è modificato il comma 3.Comma 16. Si pone l'obiettivo di far conseguire agli IERFOP il contributo ad esso destinato dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 30, comma 15.
Comma 1. L'Amministrazione regionale intende incentivare, tramite i consorzi di difesa il ricorso agli interventi assicuratavi previsti nel Piano assicurativo nazionale limitando in tal modo l'erogazione di indennizzi ex post.
Comma 2. La norma prevede l'erogazione di un contributo regionale pari a euro 2.500.000 finalizzato alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dai consorzi di bonifica per la retribuzione del personale avventizio di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 6 del 2008.
Comma 3. La norma prevede l'erogazione di euro 1.000.000 a favore di ARGEA per interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura a valere sulla contabilità speciale di cui alla legge n. 402 del 1994.
Commi 4 e 5. La norma si rende necessaria al fine di modificare i requisiti per la classificazione delle strutture alberghiere indicati nelle tabelle allegate alla legge regionale n. 22 del 1994 nonché quelli per le strutture extra alberghiere di cui alle tabelle allegate alla legge regionale n. 27 del 1998 per adeguarli alle esigenze di mercato in rapida e continua evoluzione (internet, fax, TV color, ecc.).
Comma 6. La norma si rende necessaria al fine di fare chiarezza sulle modalità per l'esercizio dei B&B nonché sulle eventuali sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle stesse.
Comma 7. Contiene l'interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2002.
Commi 8, 9 e 10. La disposizione dell'articolo 37 della legge regionale n. 5 del 2006, di cui è prevista l'abrogazione, stabilisce come priorità assoluta per l'accesso ai contributi, l'appartenenza ad un Centro commerciale naturale impedendo ai commercianti dei piccoli centri dove non ci sono CCN di accedere alle agevolazioni della legge regionale n. 9 del 2002. Con la presente norma si da mandato alla Giunta regionale, che operando con delibere può agire più velocemente, per la definizione di ulteriori criteri per l'accesso alle predette agevolazioni.
Comma 1. Com'è noto l'articolo 7, comma 13 della legge regionale n. 3 del 2009 ha disposto l'esodo incentivato a favore del personale del trasporto pubblico locale. Le compagnie marittime regionali controllate interamente dalla Società Tirrenia Navigazione, tra le quali è ricompresa la Società SAREMAR che a breve verrà acquisita dalla Regione sarda. Si ritiene pertanto indispensabile estendere l'ambito di applicazione del disposto succitato anche alle società operanti nei collegamenti marittimi con le isole minori.
Comma 2. Prevede le modalità di spendita relativa alle risorse destinate alla continuità territoriale.
Comma 3. Al fine di massimizzare il numero dei veicoli da acquistare con contributi statali di cui al comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 è stato previsto un limite di impegno di ulteriori 3.000.000 di euro (dal 2010 al 2018).
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Disposizioni istituzionali1. È autorizzata nell'anno 2010 la spesa di euro 2.000.000 al fine di garantire i controlli di primo livello sugli atti di gestione e attuazione del POR FSE 2007/2013 previsti dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, (UPB S01.04.007).
2. L'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268), è modificato come segue:
"Art. 1 (Partecipazione della Regione ad enti, consorzi, società)
1. La Regione è autorizzata a partecipare, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, ad enti, associazioni, consorzi e società che si propongono la realizzazione di iniziative aventi particolare rilievo per lo sviluppo economico della Sardegna.
2. La partecipazione di cui al comma 1 è autorizzata anche per finalità diverse da quelle specifiche della presente legge.".3. La denominazione della direzione generale "Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna" istituita con la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) è sostituita dalla seguente: "Direzione generale del distretto idrografico della Sardegna".
4. Il comma 37 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è soppresso.
5. L'articolo 13 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 19 (Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale), è abrogato.
6. È autorizzata la spesa di euro 100.000, nell'anno 2010, per la predisposizione di un programma di interventi, attività e manifestazioni inerenti l'organizzazione delle celebrazioni relative al 150° anniversario dell'unità d'Italia; il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione (UPB S01.03.006).
7. È autorizzata, nell'anno 2010, la spesa di euro 120.000 per l'acquisizione di beni-servizi e dotazioni informatiche necessarie all'attività dei controlli amministrativi e contabili previsti dal regolamento (CE) n. 1038/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni prodotti ortofrutticoli, e istituzionali previsti dalla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) articolo 5, comma 20, lettera f), (UPB S01.02.005 e UPB S01.05.002).
8. È autorizzata una spesa valutata in euro 400.000 annui per la gestione dell'asilo nido aziendale; a carico del personale dipendente è posta una quota non inferiore a euro 90.000 del relativo costo, da determinarsi con delibera della Giunta regionale (UPB S02.01.003 e UPB E362.002).
9. Il termine fissato dalla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, (legge finanziaria 2005), articolo 5, comma 2, per la conclusione delle operazioni di liquidazione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF), già prorogato dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 9, comma 8, è ulteriormente prorogato di ventiquattro mesi; fino a detto termine è prorogata anche la facoltà prevista dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 9, comma 9. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Ente è autorizzata a valere sull'UPB S07.07.003 la spesa di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
10. Nella legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'articolo 11, comma 6, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
"g bis) da un rappresentante dell'Associazione dei comuni comparativamente più rappresentativa a livello regionale.";b) al comma 2 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, emana apposita direttiva per la definizione del programma secondo il quale l'Agenzia regionale per il lavoro svolge l'attività di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e delle province, al fine del necessario coordinamento degli interventi da attuare in ambito regionale.";c) il comma 5 dell'articolo 15, è così sostituito:
"5. Il regolamento generale dell'Agenzia è approvato dalla Giunta regionale previo parere favorevole della competente Commissione consiliare da formularsi entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.":d) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Il collegio è composto da tre membri scelti tra i revisori iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), articolo 1, di cui uno con funzioni di Presidente, e dura in carica cinque anni. L'incarico è revocabile per gravi inadempienze e per violazioni di legge. Si applicano le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice civile.".11. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) è sostituito dal seguente:
"2. I trasferimenti erariali assegnati alle comunità montane della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinati dalla legislazione vigente, sono erogati alle forme associative comprendenti comuni classificati montani in base alla legge n. 1102 del 1971, istituite ai sensi della presente legge, che subentrano alle comunità montane disciolte, nonché alle province che provvedono all'utilizzo diretto a favore dei territori montani i cui comuni non fanno parte delle predette forme associative.".
12. Nella legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:
a) all'articolo 1 i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I beni immobili di proprietà della Regione che non siano funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali degli enti strumentali e delle agenzie regionali, o che non siano destinabili agli enti locali territoriali, sono di norma alienati.
2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, approva annualmente l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione. L'elenco può essere aggiornato in corso d'esercizio, qualora la Giunta regionale ne ravvisi l'opportunità. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione, il parere deve essere espresso entro trenta giorni decorso tale termine il medesimo si intende reso positivamente.
3. La vendita avviene di norma mediante pubblico incanto secondo quanto stabilito dal regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), articolo 73, lettera c). Al fine di garantire l'interesse pubblico, l'Amministrazione regionale valuta l'opportunità di procedere alla vendita attraverso il pubblico incanto con l'aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. In caso di asta deserta si procede a nuovo incanto fissando un prezzo base inferiore a quello precedente, nella misura stabilita dal Codice di procedura civile, articolo 591, secondo comma.";b) nel comma 5 il periodo "ed ai sensi della lett. a), dell'articolo 1, della legge 2 febbraio 1973, n. 14" è così sostituito: "e con il metodo di cui al regio decreto n. 827 del 1924, articolo 73, lettera c),";
c) dopo il comma 8 ter è aggiunto il seguente:
"8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche alle alienazioni degli immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale.";d) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Art. 1 bis (Procedimento di valutazione)
1. Nell'ipotesi di valutazione di beni immobili di proprietà regionale da vendere secondo la procedura di cui all'articolo 1, il valore è determinato tramite perizia giurata di stima da un professionista iscritto all'Albo dei periti e consulenti tecnici presso il tribunale della provincia in cui si trovano i beni da alienare. Per i beni di valore stimato superiore a 500.000 euro, nonché per i beni suscettibili di vendita a trattativa privata, la stima è sottoposta all'approvazione della Commissione tecnica regionale, di cui all'articolo 3. I compensi spettanti per le prestazioni rese sono determinati sulla base del tariffario approvato con decreto del Ministero della giustizia in relazione agli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.";e) l'articolo 2 è così sostituito:
"Art. 2 (Commissione tecnica regionale)
1. La Commissione tecnica regionale è composta da:
a) il direttore generale della Direzione generale enti locali e finanze dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, con funzioni di Presidente o un suo delegato;
b) il direttore generale della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica o un suo delegato;
c) il direttore del Servizio demanio e patrimonio territorialmente competente della Direzione generale degli enti locali e finanze o un suo delegato;
d) il direttore del Servizio del genio civile dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici territorialmente competente o un suo delegato;
e) il direttore della Agenzia del territorio o di un suo delegato.
La Commissione è regolarmente costituita ove siano presenti la maggioranza degli aventi diritto ed esprime la proprie valutazioni a maggioranza dei presenti. Alle sedute della Commissione può essere chiamato a partecipare, senza diritto di voto, il tecnico abilitato incaricato di effettuare la valutazione dei beni immobili di proprietà regionale. In caso di valutazione di beni di proprietà di un ente strumentale, la Commissione è integrata dal Direttore generale dell'ente o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio centrale demanio e patrimonio di qualifica non inferiore alla C.
2. L'Amministrazione regionale può chiedere alla Commissione di effettuare la valutazione anche degli immobili da acquisire al patrimonio regionale nonché la determinazione dei canoni e fitti attivi e passivi.
3. Ai componenti la Commissione si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni.";f) L'articolo 3 è così sostituito:
"Art. 3 (Cessioni agli enti locali territoriali)
1. Le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34 (Disposizioni relative ad acquisto ed alienazione di beni patrimoniali), per la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e si applicano previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Nello spirito di sussidiarietà e decentramento ai comuni nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, la Regione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, è altresì autorizzata, in deroga all'articolo 4, comma 1, della presente legge, ad individuare l'elenco dei beni immobili regionali da destinare agli enti locali territoriali interessati, al prezzo simbolico di un euro.".13. È istituito il canone regionale sulle concessioni demaniali marittime nella misura del 50 per cento del canone dovuto allo Stato.
14. Sono soggette al canone, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, le concessioni, anche di natura temporanea, aventi ad oggetto beni del demanio marittimo e zone del mare territoriale ricadenti nel territorio della Regione, rilasciate o rinnovate, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, sia per finalità turistico-ricreative che per finalità legate alla nautica da diporto. Con la medesima decorrenza, il canone sostituisce l'obbligo del pagamento del sovracanone dovuto dai titolari delle concessioni in corso di validità alla data medesima.
15. Il canone regionale è dovuto direttamente dal concessionario alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone erariale ed è riscosso dagli enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi degli articoli 40 e 41 della legge regionale del 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e successive modificazioni o integrazioni. Ai medesimi enti sono conferite le funzioni di controllo, accertamento, e rappresentanza in giudizio negli eventuali contenziosi collegati alla riscossione del canone regionale.
16. Per le pertinenze demaniali marittime destinate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2.1), del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), la misura del canone regionale è pari al 5 per cento del canone erariale.
17. L'importo del canone regionale sulle concessioni demaniali marittime non può essere inferiore al 100 per cento del canone minimo erariale di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 19 luglio 1989 (Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; tale canone è ridotto del 50 per cento per le concessioni temporanee aventi una durata pari o inferiore a quattordici giorni.
18. Il 30 per cento dei proventi incassati, per ambiti provinciali, dal canone regionale sulle concessioni demaniali marittime è devoluto, quale contributo per garantire i servizi essenziali a supporto della balneazione, ai comuni costieri secondo i seguenti criteri:
a) per una percentuale pari al 50 per cento dell'importo complessivo in misura eguale a tutti i comuni costieri ricadenti nell'ambito provinciale;
b) il restante 50 per cento in proporzione allo sviluppo di litorale costiero ricadente nel territorio di ciascun comune.
19. È abrogato l'articolo 26 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), così come modificato dall'articolo 3, comma 21, ed integrato dall'articolo 7, comma 54, della legge regionale n. 3 del 2008, concernente l'istituzione dell'Agenzia governativa regionale denominata "Osservatorio economico". Dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico". Le spese attinenti alla liquidazione dell'Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico" valutate in euro 200.000 per l'anno 2010 fanno capo alla UPB S01.04.002.
Art. 2
Disposizioni per l'educazione1. Una quota, non inferiore a euro 300.000, per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 a valere sulla dotazione del fondo unico a favore delle università di cui alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), articolo 3, è destinata al finanziamento dei corsi di laurea nelle discipline sanitarie (UPB S02.01.009).
2. Nella legge regionale 14 settembre 1993, n. 44 (Istituzione della giornata del popolo sardo «Sa Die de sa Sardegna»), ovunque ricorrano le espressioni "Sa Die de sa Sardinia", queste vanno sostituite rispettivamente con "Sa Die de sa Sardigna".
3. Nell'articolo 25 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella lettera c) del comma 2 dopo la parola "figli" si aggiunge "e discendenti";
b) il comma 3 è così sostituito:
"3. Possono essere parimenti attivate borse di studio e attività didattiche in istituzioni universitarie a giovani cittadini dell'Unione europea appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi.".4. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), all'articolo 17, comma 2, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nelle lettere a) e b) la parola "direttori" è sostituita dalla parola "responsabili";
b) dopo la lettera h) è aggiunta la lettera:
"h bis) il responsabile della Soprintendenza archivistica della Sardegna o un suo delegato".5. Alla lettera c), comma 1, articolo 28, della legge regionale n. 2 del 2007, dopo le parole "dell'editoria regionale" sono aggiunte le parole "o di autori sardi o relativi alla Sardegna".
6. La misura massima dei contributi per il "fitto casa" di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 4, comma 3, è rideterminata in euro 3.000 annui per studente.
1. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 3 del 2009, articolo 5, comma 19, relativo alla salvaguardia della fauna selvatica ferita o in difficoltà e, in particolare, per le attività di recupero, trasporto, riabilitazione e rilascio è autorizzata, una spesa valutata in annui euro 400.000 (UPB S04.08.016).
2. Per la redazione del Programma d'azione per la tutela, la prevenzione e la difesa delle fasce costiere nonché per la gestione integrata delle zone costiere, necessario alla realizzazione degli interventi previsti dal POR FESR ob. 4.1.1B, è autorizzata per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, la spesa di euro 200.000 (UPB S04.03.003).
3. Per l'adesione della Regione alla Rete mediterranea delle foreste modello, è autorizzata, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013 la spesa di euro 25.000 (UPB S04.08.008).
4. È autorizzata, nell'anno 2010, la spesa di euro 250.000 per la realizzazione di programmi di educazione e sostenibilità ambientale a favore delle scuole e ONLUS (UPB S04.07.007).
5. È autorizzata, una spesa valutata in annui euro 500.000 per la concessione di contributi a favore degli enti gestori dei parchi e delle aree protette (UPB S04.08.001).
6. All'articolo 47, comma 3 della legge regionale n. 9 del 2006, le parole "alle province" sono sostituite con "ai comuni e alle province se in associazione con i comuni interessati.".
7. Nelle more del provvedimento di recepimento del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), gli aspetti sanzionatori amministrativi pecuniari relativi al Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati sono disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), articolo 133, comma 5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono le province competenti per territorio con le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 152 del 2006; le somme derivanti dai relativi proventi sono destinate dalla provincia medesima alla realizzazione di opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento.
8. Per le attività connesse alla gestione delle emergenze idrogeologiche è autorizzata la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 destinata all'acquisizione ed elaborazione di dati nelle aree colpite dagli eventi di dissesto idrogeologico, ai fini della programmazione delle misure di difesa del suolo e della pianificazione di bacino (UPB S04.03.003).
9. In attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, la Giunta regionale emana, su proposta dell'Autorità di bacino, direttive tecniche e di semplificazione delle procedure in materia di scarichi di acque reflue e, in particolare:
a) scarichi di acque reflue, compresi quelli derivanti da agglomerati aventi popolazione inferiore a 2.000 a.e.;
b) scarichi da assimilare alle acque reflue domestiche e rinnovo tacito delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue domestiche;
c) conformità dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue;
d) avvio degli impianti di depurazione;
e) scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale;
f) acque di prima pioggia;
g) riutilizzo delle acque reflue depurate;
h) regolamentazione utilizzo agronomico effluenti di allevamento;
i) regolamentazione scarichi di sostanze prioritarie e pericolose;
l) scaricatori di piena;
m) definizione di valori limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, parte terza, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini.
10. Nella legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna) sono introdotte le seguenti modifiche:
a) il comma 1 ter dell'articolo 4, è così sostituito:
"1 ter. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica, stabilisce l'entità delle percentuali di finanziamento degli strumenti comunali di intervento.";b) nel comma 3 dell'articolo 8 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"c) la ristrutturazione, il restauro e risanamento conservativo delle parti interne dell'edificio al fine di garantirne l'abitabilità, l'effettiva funzionalità e utilizzazione, fino al 50-60 per cento della spesa complessiva.";c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Recupero primario degli edifici dei centri storici)
1. La Regione partecipa al recupero del patrimonio edilizio storico contribuendo, secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 8, alle spese sostenute dai soggetti pubblici o privati per gli interventi di recupero primario. Il recupero primario consiste nell'insieme di opere volte al recupero dell'immobile dal punto di vista statico, igienico, funzionale ed estetico.
2. L'istanza di finanziamento contiene:
a) la relazione tecnica che descriva, anche mediante documentazione fotografica, lo stato di degrado dell'edificio sotto gli aspetti sopra specificati;
b) il progetto dell'intervento di recupero;
c) il computo metrico estimativo delle opere finanziate, basato sul prezziario regionale delle opere pubbliche o sui prezzi medi di mercato qualora da questo non previsto;
d) una carta che indichi la localizzazione dell'immobile da recuperare.
3. I contributi vengono assegnati al comune, che, dopo aver verificato che i progetti edilizi configurino un intervento di recupero primario ai sensi della presente legge e siano conformi alle norme urbanistico-edilizie, li eroga ai soggetti beneficiari al momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esecuzione dei lavori.
4. Le somme di cui al comma 3, se richiesto dai soggetti beneficiari, possono essere erogate ad ultimazione dei lavori autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dai commi successivi.
5. Le somme sono erogate, previa presentazione di polizza fidejussoria, a favore dei soggetti attuatori, sulla base di uno schema tipo approvato dall'Assessore regionale competente in materia di enti locali finanze e urbanistica. Nel caso di proprietà condominiali provvede all'erogazione ai singoli condomini sulla base delle rispettive quote di proprietà. In tutti i casi, l'erogazione è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune di appartenenza, contenente la sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari, degli obblighi concernenti l'utilizzazione delle provvidenze per le opere di recupero primario.
6. Le spese effettuate per la realizzazione delle opere finanziate sono documentate con fatture quietanzate ed esibite all'amministrazione comunale al momento della verifica da parte di questa della conformità dei lavori al progetto assentito.".11. Nella legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
"2 bis. I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 167, comma 4, e successive modifiche ed integrazioni che hanno per oggetto le opere e i lavori previsti dal comma 1, sono rilasciati dall'organo comunale.";b) al comma 1 dell'articolo 9 dopo le parole "dal loro deposito" sono aggiunte le seguenti: ", corredate dall'attestazione rilasciata dal comune della conformità degli interventi ai vigenti strumenti urbanistici comunali".
12. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), è così sostituito:
"4. Fatti salvi gli aspetti penali, le sanzioni da applicarsi per la realizzazione e gestione di sbarramenti in difformità alla legislazione regionale vigente sono determinate, con cadenza triennale, mediante decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici con il quale sono anche definite le modalità per le eventuali attività di demolizione.".
13. È autorizzata, nell'anno 2010, la spesa di euro 5.000.000 per il finanziamento a favore degli enti locali di un programma straordinario destinato ad interventi di pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua (UPB S04.03.003).
Art. 4
Disposizioni a favore dei servizi alla persona1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività dell'assistenza sanitaria penitenziaria, nelle more del trasferimento della stessa dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale per il tramite della Regione, è autorizzata, nell'anno 2010, la spesa di euro 1.000.000 quale anticipazione sui futuri trasferimenti da parte dello Stato (UPB S05.01.001).
2. Al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile volontario nel territorio regionale ed incrementare la partecipazione dei giovani ad un'esperienza di solidarietà sociale e percorsi di cittadinanza attiva è autorizzata l'integrazione annua di euro 600.000 al Fondo nazionale del Servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001 n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), articolo 11, comma 1, lettera b) e comma 2, con vincolo di destinazione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti accreditati all'albo regionale approvati ma non finanziati dallo Stato (UPB S05.03.001).
3. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 3 del 2009, articolo 9, comma 10, lettera v), può essere utilizzata anche a favore di organismi non costituiti in rete o in forma associata, per le attività svolte nello stesso anno (UPB S05.04.006).
4. Il comma 15 dell'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 2009, è sostituito dal seguente: "15. Sono inclusi tra gli operatori che possono svolgere le mansioni di educatore, e comunque sino al 31 dicembre 2011, gli operatori che hanno usufruito del comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, e che sono stati inseriti nei percorsi di riqualificazione, formazione area educatore, secondo quanto previsto dal POR Sardegna 2000-2006".
5. Ai minori affidati in cura alle comunità di accoglienza, comunità socio-educative integrate per minori, case famiglia, comunità di pronta accoglienza e comunità di sostegno a gestanti e madri con bambino, e ai minori figli di detenuti inabbienti è riconosciuto il "reddito zero" e le seguenti agevolazioni:
a) esenzione del ticket sanitario;
b) iscrizione gratuita ai servizi di mensa e trasporto scolastici;
c) fornitura gratuita di libri di testo e attrezzature didattiche;
d) abbonamento a servizi di trasporto pubblico.
6. Ai detenuti inabbienti è riconosciuta la fornitura gratuita dei farmaci in fascia "C".
7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 è autorizzata una spesa complessiva valutata in euro 400.000 annui da trasferire ai comuni e alle aziende sanitarie locali per i servizi erogati (UPB S05.03.009).
8. Per le finalità di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), articolo 3, comma 10, è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 1.680.000 (UPB S02.03.001).
9. È autorizzata la concessione di un contributo annuo di euro 50.000 a favore della sezione sarda del Comitato italiano paralimpico per l'organizzazione delle paralimpiadi regionali sarde (UPB S05.04.001).
10. Nella legge regionale n. 3 del 2008, all'articolo 4, comma 24, lettere b) e g) dopo la parola "quota" inserire la parola "annua".
11. È autorizzata, la concessione di un contributo annuo valutato in euro 150.000 a favore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata Jeux des Iles (cap. SC05.0858 -UPB S05.04.001).
12. Una quota dello stanziamento annuale di cui alla UPB S03.02.005, fino alla misura del 20 per cento, è destinata alla copertura delle spese di avvio degli interventi previsti per manifestazioni e attività culturali, definite con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, da realizzarsi nell'anno successivo.
13. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 26 è abrogato;
b) il comma 1 dell'articolo 11 è così sostituito:
"1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di cui al presente capo l'Assessorato competente si avvale di una Commissione tecnico-artistica composta da cinque esperti di riconosciuta competenza nell'ambito della cultura, dell'arte, del teatro, del cinema e della letteratura della Sardegna scelto tra docenti universitari di ruolo o critici iscritti alle organizzazioni di categoria o personalità di chiara fama.";c) al comma 3 dell'articolo 5 le parole "nella misura massima del 60 per cento" sono sostituite da "nella misura massima del 50 per cento";
d) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
"Art.16 bis (Anticipazioni finanziarie da parte della Regione)
1. Ai beneficiari dei contributi, di cui agli articoli 15, comma 2, e 16, commi 1, 2 e 3, è concessa, su richiesta degli interessati, un'anticipazione sino al 70 per cento degli importi assegnati. La rimanente parte è erogata a conclusione dei lavori, dietro presentazione del rendiconto delle spese e dei risultati del progetto finanziato";e) l'articolo 7 è così sostituito:
"Art. 7 (Produzione di lungometraggi)
1. La Regione eroga contributi per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4.
2. Il contributo è concesso nella misura massima non superiore al 25 per cento del costo del film, elevato al 30 per cento per le opere prime e seconde, fino a un ammontare massimo di euro 100.000 per ogni progetto, elevabili a 120.000 in caso di coproduzione internazionale.
3. Ai beneficiari del contributo del presente articolo la Regione concede, su richiesta degli interessati, un'anticipazione sino al 60 per cento degli importi assegnati previa fideiussione bancaria o assicurativa e previa dimostrazione della disponibilità delle risorse necessarie all'intera copertura dei costi di produzione.
4. Al pagamento del saldo si provvede a seguito dell'avvenuto deposito, presso gli uffici dell'Assessorato, di copia dell'opera realizzata.";f) l'articolo 8 è abrogato; sono fatti salvi gli interventi finanziati ai sensi delle disposizioni normative in vigore al 31 dicembre 2008;
g) all'articolo 12 sono aggiunte le seguenti modifiche:
1) al comma 2, lettera e) dopo le parole "contributo richiesto" sono aggiunte le seguenti parole "ai sensi dell'articolo 6 e 150 per cento dell'importo del contributo richiesto ai sensi dell'articolo 7";
2) al comma 2, lettera f) dopo la parola "distributore" sono aggiunte le seguenti parole "per le richieste di cui agli articoli 5, 7 e 9; del solo produttore per le richieste di cui all'articolo 6";
3) al comma 4, le parole "fino a un ammontare massimo di euro 400.000 per progetto, elevabili ad euro 500.000 in caso di coproduzione internazionale" sono sostituite con le parole "fino a un ammontare massimo di euro 200.000 per progetto, elevabili ad euro 250.000 in caso di coproduzione internazionale";
4) dopo il comma 4 è aggiunto il comma:
"4 bis. La Regione può acquisire una quota dei diritti in misura percentuale equivalente alla quota della partecipazione";
5) il comma 6 è abrogato.14. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna) dopo le parole: "sentito il parere della Commissione consiliare competente" si aggiungono le parole: "Ai revisori incaricati dell'esame e della valutazione dei progetti si applica la vigente normativa regionale limitatamente alle disposizioni per i soli rimborsi spesa".
15. Nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 1, comma 3, dopo la lettera g) è inserita le seguente:
"g bis) partecipa ad iniziative o eventi sportivi di livello nazionale ed internazionale attraverso proprie dotazioni da realizzarsi in Sardegna anche con la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore, concorrendo alla promozione del patrimonio culturale e paesaggistico e allo sviluppo economico del territorio isolano.";b) nell'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel comma 2, lettera b), la parola "cinque" è sostituita con la parola "tre";
2) lettera c), il numero "50" è sostituito con "25";
3) la lettera d), è abrogata;c) nel comma 1 dell'articolo 6 la lettera g) viene così sostituita:
"g) il Presidente della sezione regionale del Comitato italiano paralimpico o un suo delegato.";d) all'articolo 9, comma 1, dopo la parola "CONI." è aggiunto il seguente periodo: "Una sezione dell'albo regionale, gestita direttamente dalla Regione, è riservata alle società professionistiche isolane con sede in Sardegna.";
e) dopo il comma 2 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. L'iscrizione all'Albo regionale delle società e associazioni sportive è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999.";f) l'articolo 16 è abrogato;
g) nel comma 3 dell'articolo 17 le parole "che deve provvedervi" sono abrogate.
16. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 30, comma 10, è destinata a favore dell'Istituto IERFOP per le proprie attività.
Art. 5
Disposizioni nel settore economico1. È autorizzata, una spesa valutata in euro 5.000.000 annui al fine di incentivare, tramite i consorzi di difesa, le aziende agricole a ricorrere agli interventi assicurativi previsti nel Piano assicurativo nazionale e limitare, quindi, l'erogazione di indennizzi ex post per calamità naturali (UPB S06.04.006).
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai consorzi di bonifica della Sardegna un contributo finalizzato alla copertura dei maggiori oneri del personale derivanti dall'attuazione della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), articolo 34, commi 11 e 12. I relativi oneri sono valutati in euro 2.500.000 annui. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, determina le priorità e le modalità di ripartizione della predetta somma (UPB S04.02.004).
3. A valere sul titolo di spesa 12.2.02 b) della contabilità speciale di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale), è autorizzata a favore di ARGEA, l'erogazione di euro 1.000.000 finalizzati alla realizzazione di interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
4. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca), è autorizzata la spesa valutata in euro 1.000.000 annui (UPB S06.05.002).
5. Le tabelle allegate alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), relative alla classificazione delle aziende ricettive, sono modificate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
6. Con le modalità di cui al comma 5 sono modificati gli allegati concernenti le strutture ricettive extra alberghiere di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21).
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale, n. 27 del 1998 sono inseriti i commi:
"1 bis. Per l'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione si intende l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione, prestata nella casa di residenza anagrafica da parte di coloro che vi abitano.
1 ter. Chiunque svolga l'attività di esercizio saltuario di alloggio e prima colazione in violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.".
8. L'articolo 6, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), è da interpretarsi nel senso che il termine di cinque anni del vincolo di destinazione decorre dall'effettiva erogazione del contributo a saldo.
9. I criteri di priorità per l'accesso alle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 9 del 2002, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, emessa su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio.
10. È abrogato l'articolo 37 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali).
Art. 6
Interventi nel settore dei trasporti1. Le indennità previste dalla legge regionale n. 3 del 2009, articolo 7, comma 13 sono estese al personale delle società pubbliche di trasporto pubblico locale operanti su linee automobilistiche regionali nonché a quelle delle società marittime partecipate dalla Regione operanti nei collegamenti da e per la Sardegna con le isole minori.
2. A valere sull'UPB S07.06.001 una quota pari ad euro 12.000.000 è finalizzata alla adozione di idonei programmi e/o interventi per favorire la continuità territoriale passeggeri da e per la Sardegna. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono individuati criteri e modalità di intervento. Per lo stesso intervento è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2010.
3. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 9, comma 15, così come rimodulata dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma 39 è rideterminata in euro 26.500.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2018 (UPB S07.06.002).
Art. 7
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 34.425.000 per l'anno 2010, in euro 14.275.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in euro 14.000.000 per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018 e in euro 11.000.000 per gli anni successivi, fanno carico alle unità previsionali di base, elencate nel comma successivo, del bilancio della Regione per gli stessi anni.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2010 e per gli anni 2011-2013 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
in aumento
UPB E361.003
Recuperi e rimborsi in capo all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
2010 euro 3.260.000UPB E362.002
Entrate e recuperi vari ed eventuali
2010 euro 2.590.000
2011 euro 90.000
2012 euro 90.000
2013 euro 90.000SPESA
in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2010 euro 28.575.000
2011 euro 14.185.000
2012 euro 14.185.000
2013 euro 14.185.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla tabella A, allegata alla legge finanziariavoce 3
2010 euro 18.575.000
2011 euro 11.395.000
2012 euro 11.395.000
2013 euro 11.395.000voce 4
2010 euro 10.000.000
2011 euro 2.790.000
2012 euro 2.790.000
2013 euro 2.790.000in aumento
STRATEGIA 01
UPB S01.02.003
Altre spese per il personale
2010 euro 400.000
2011 euro 400.000
2012 euro 400.000
2013 euro 400.000UPB S01.02.005
Acquisizione di beni e servizi
2010 euro 100.000UPB S01.03.006
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a incontri
2010 euro 100.000UPB S01.04.007
POR 2007-2013 - Spese correnti per l'assistenza tecnica
2010 euro 2.000.000UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale
2010 euro 20.000STRATEGIA 02
UPB S02.03.001
Politiche attive del lavoro - Spese correnti
2010 euro 1.680.000STRATEGIA 04
UPB S04.02.004
Investimenti relativi alle risorse idriche nel settore agricolo
2010 euro 2.500.000
2011 euro 2.500.000
2012 euro 2.500.000
2013 euro 2.500.000UPB S04.03.003
Tutela e difesa del suolo - Spese correnti
2010 euro 5.250.000
2011 euro 250.000
2012 euro 250.000
2013 euro 250.000UPB S04.07.007
Spese per l'attività dell'autorità ambientale e per la realizzazione di programmi per lo sviluppo sostenibile e per l'educazione ambientale - Spese correnti
2010 euro 250.000UPB S04.08.001
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - Spese correnti
2010 euro 500.000
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
2013 euro 500.000UPB S04.08.008
Interventi per favorire la forestazione - Spese correnti
2010 euro 25.000
2011 euro 25.000
2012 euro 25.000
2013 euro 25.000UPB S04.08.016
Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica
2010 euro 400.000
2011 euro 400.000
2012 euro 400.000
2013 euro 400.000STRATEGIA 05
UPB S05.01.001
Spese per il Servizio sanitario regionale - Parte corrente
2010 euro 1.000.000UPB S05.03.001
Interventi a favore del volontariato - Parte corrente
2010 euro 600.000
2011 euro 600.000
2012 euro 600.000
2013 euro 600.000UPB S05.03.009
Interventi vari nel settore socio-assistenziale - Parte corrente
2010 euro 400.000
2011 euro 400.000
2012 euro 400.000
2013 euro 400.000UPB S05.04.001
Interventi a favore dello sport - Spese correnti
2010 euro 200.000
2011 euro 200.000
2012 euro 200.000
2013 euro 200.000STRATEGIA 06
UPB S06.04.006
Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche -Parte corrente
2010 euro 5.000.000
2011 euro 5.000.000
2012 euro 5.000.000
2013 euro 5.000.000UPB S06.05.002
Spese varie in materia di pesca e di acquacoltura
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
2012 euro 1.000.000
2013 euro 1.000.000STRATEGIA 07
UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2010 euro 10.000.000UPB S07.06.002
Investimenti nel settore dei trasporti
2010 euro 3.000.000
2011 euro 3.000.000
2012 euro 3.000.000
2013 euro 3.000.000
Art. 8
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.
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