CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURALEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2002, n. 21
Disciplina del referendum sulle leggi statutarie
***************
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina il referendum previsto dall'articolo 15, quarto e quinto comma, della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come modificato dall'articolo 3 della Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
Art. 2
Pubblicazione della legge statutaria
1. Quando il Consiglio regionale
abbia approvato una legge ai sensi dell'articolo 15, secondo comma,
dello Statuto speciale, d'ora in avanti definita "legge statutaria",
il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Presidente della
Regione indicando se l'approvazione sia avvenuta a maggioranza
assoluta o a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio
regionale.
2. Il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione della
legge statutaria nel Bollettino ufficiale della Regione, senza
numero d'ordine e senza formula di promulgazione, con il titolo
"Testo di legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 15,
secondo comma, dello Statuto speciale", seguito dalla data della
approvazione da parte del Consiglio regionale. Qualora
l'approvazione sia avvenuta a maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita la frase
"approvata a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei
componenti il Consiglio regionale" e riportato l'avvertimento che,
entro tre mesi, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un
quinto dei componenti il Consiglio regionale può chiedere che la
legge sia sottoposta a referendum. Qualora l'approvazione sia
avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il
Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita la frase
"approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio
regionale" e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un
trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio
regionale può chiedere che la legge sia sottoposta a referendum.
3. Nello stesso numero del Bollettino ufficiale della Regione è
pubblicata, a cura del servizio dell'Amministrazione regionale
competente in materia di elezioni, la determinazione del numero di
elettori necessario per la richiesta di referendum, corrispondente a
un cinquantesimo o a un trentesimo degli elettori aventi diritto al
voto per l'elezione del Consiglio regionale, prendendo come
riferimento i dati risultanti a seguito dell'ultima revisione
semestrale delle liste elettorali effettuata ai sensi del testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Contenuto della richiesta di referendum
1. La richiesta di referendum
deve contenere l'indicazione della legge statutaria che si intende
sottoporre alla consultazione popolare, con la data della sua
approvazione da parte del Consiglio regionale nonché la data e il
numero del Bollettino ufficiale della Regione nel quale è stata
pubblicata.
2. La richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte
d'Appello di Cagliari entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata
ai sensi dell'articolo 2.
Art. 4
Promulgazione della legge in caso di mancata richiesta di referendum
1. Quando entro il termine di
tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 2 non sia stata
presentata richiesta di referendum, il Presidente della Regione
provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:
"Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti), ha approvato;
Nessuna richiesta di referendum è stata presentata;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale
approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15,
secondo comma, dello Statuto speciale:
(Testo della legge)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.".
Art. 5
Richiesta di referendum da parte dei consiglieri regionali
1. Qualora la richiesta prevista
dall'articolo 3 sia effettuata da almeno un quinto dei componenti il
Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono
autenticate dalla Segreteria generale del Consiglio, la quale
attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri in carica. Non è
necessaria altra documentazione.
2. La richiesta è accompagnata dalla designazione di un delegato,
scelto tra i richiedenti, incaricato di effettuarne il deposito
presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari. Del
deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata
al delegato.
Art. 6
Richiesta di referendum da parte degli elettori
1. Al fine di raccogliere, nel
termine previsto dall'articolo 3, comma 2, le firme necessarie a
promuovere la richiesta di cui al comma 1 del medesimo articolo da
parte di almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione,
ovvero da parte di almeno un trentesimo degli elettori, i promotori
della raccolta delle firme, in numero non inferiore a dieci, devono
presentarsi, muniti dei certificati elettorali comprovanti la loro
iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, alla
cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, che ne dà atto con
verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Devono
altresì essere indicate le generalità dei promotori delegati a
esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla
presente legge.
2. Di ciascuna iniziativa è data notizia, con le indicazioni
prescritte dall'articolo 3, nel Bollettino Ufficiale della Regione
entro cinque giorni.
3. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli di
dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali
deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con
stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum con
le indicazioni prescritte dall'articolo 3, comma 1. Successivamente
all'adempimento di cui al comma 1, i fogli devono essere presentati,
a cura dei promotori o di qualsiasi elettore, alle segreterie di
comuni della Regione o alle cancellerie di uffici giudiziari aventi
sede nella Regione. Il funzionario preposto agli uffici predetti
appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e
li restituisce ai presentatori entro il giorno successivo alla
presentazione.
4. Accanto alle firme sono indicati per esteso il nome, cognome,
luogo e data di nascita del sottoscrittore e il Comune di iscrizione
nelle liste elettorali.
5. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati
dall'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito
dall'articolo 1 della Legge 28 aprile 1998, n. 130, e dai
consiglieri regionali della Sardegna.
6. Alla richiesta di referendum sono allegati i certificati, anche
collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste
elettorali. I Sindaci rilasciano i certificati entro quarantotto ore
dalla relativa richiesta.
7. Il deposito presso la cancelleria della Corte d'Appello di
Cagliari, da parte dei promotori delegati di cui al comma 1, di
tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei
sottoscrittori, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della
legge statutaria, vale come richiesta ai sensi dell'articolo 3. Del
deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata
ai promotori.
Art. 7
Verifica della richiesta di referendum
1. L'Ufficio regionale del
referendum, di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 maggio
1957, n. 20, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale
24 maggio 1984, n. 25, decide sulla legittimità della richiesta.
2. L'Ufficio, entro trenta giorni dal deposito, verifica che la
richiesta di referendum sia conforme all'articolo 15 dello Statuto
speciale e presenti i requisiti prescritti dalla legge. Esso
contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali
irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da
depositarsi entro cinque giorni, l'Ufficio ritiene legittima la
richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di cinque giorni i
presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono
sanare le irregolarità contestate, provvedendovi entro il termine
massimo di venti giorni dalla data della decisione. Entro le
successive quarantotto ore l'Ufficio si pronuncia definitivamente
sulla legittimità della richiesta.
3. La decisione sulla legittimità della richiesta di referendum è
immediatamente comunicata al Presidente della Regione, nonché al
consigliere regionale delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
ovvero ai promotori delegati ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
Art. 8
Promulgazione della legge in caso di dichiarazione
di illegittimità della richiesta di referendum
1. Qualora l'Ufficio regionale
del referendum dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge
regionale, purché sia decorso il termine di tre mesi dalla
pubblicazione di cui all'articolo 2, viene promulgata dal Presidente
della Regione con la formula seguente:
"Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti), ha approvato;
La richiesta di referendum presentata in data … è stata dichiarata
illegittima dall'Ufficio regionale del referendum, con decisione in
data…;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale
approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15,
secondo comma, dello Statuto speciale:
(Testo della legge)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.".
Art. 9
Indizione del referendum
1. Il referendum è indetto dal
Presidente della Regione con decreto da emanarsi entro trenta giorni
dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio del referendum.
2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il
cinquantesimo e il novantesimo giorno successivo all'emanazione del
decreto di indizione.
Art. 10
Quesito del referendum
1. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge regionale … concernente … approvato ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, dal Consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione numero … del …?".
Art. 11
Schede di votazione
1. Le schede per il referendum
sono conformi ai modelli riprodotti nelle tabelle "A" e "B" allegate
alla presente legge e recano il quesito formulato ai sensi
dell'articolo 10.
2. Le schede sono fornite dall'Amministrazione regionale.
3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta
da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
4. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum,
all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal
caso l'Ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di
priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del
Presidente della Regione di cui all'articolo 9, comma 1.
Art. 12
Promulgazione della legge in caso di esito favorevole del referendum
1. Il Presidente della Regione,
qualora risulti che la legge regionale sottoposta a referendum è
approvata, procede alla promulgazione con la formula seguente:
"Il Consiglio regionale ha approvato;
Il referendum indetto in data … ha dato risultato favorevole;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale
approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15,
secondo comma, dello Statuto speciale:
(Testo della legge)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.".
Art. 13
Pubblicazione dell'esito sfavorevole del referendum
1. Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge regionale, il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 14
Regime delle spese
1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche, e fanno carico alla UPB S01.040 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione.
Art. 15
Norma di rinvio
1. Allo svolgimento del
referendum si applicano gli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della
legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Per quanto non diversamente disciplinato si osservano, in quanto
applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio regionale.
***************
***************
Versione per la stampa