CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTADI LEGGE N. 54/A
presentata dai consiglieri regionali
PISU - AMADU - CALIGARIS - SANJUST - CASSANO - CERINA - FADDA Paolo - FLORIS Vincenzo - FRAU - SANNA Franco - SANNA Simonetta
il 3 novembre 2004
Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna (CORECOM)
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) ha determinato una revisione del ruolo e dei compiti dei Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che dall'articolo 1, comma 13, di detta legge vengono ridefiniti quali Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM).
La Sardegna è rimasta la sola regione, insieme al Trentino-Alto Adige, a non aver ancora istituito il nuovo organismo. Infatti la relativa proposta di legge, presentata a firma di tutti i componenti della Seconda Commissione nel marzo 1999, quando mancavano pochi mesi al termine dell'undicesima legislatura, non è mai approdata in Aula. Ripresentata nel febbraio del 2000, sempre a firma di tutti i componenti della Commissione, la proposta di legge è stata esitata dalla Commissione a maggioranza nel novembre del 2000 ma, non essendo mai stata discussa dall'Aula, è nuovamente decaduta per fine legislatura.
Si ritiene ora opportuno riproporre il medesimo testo esitato dalla Commissione nel 2000, al fine di disporre di un utile punto di partenza per l'esame in Commissione ed in Aula, che si auspica possa essere sollecito e finalmente conclusivo, consentendo così anche alla Sardegna di disporre di un organismo pienamente idoneo a svolgere quelle nuove funzioni decentrate sul territorio di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni che non potevano essere previste all'atto dell'istituzione del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo (CORERAT), di cui alla legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7.
Si ricordi inoltre, al fine di meglio apprezzare l'urgenza dell'esame della presente proposta di legge, che - secondo quanto previsto dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione) - il CORERAT attualmente in carica scade il 10 gennaio 2005 e, in mancanza di novità, deve essere rinominato secondo le norme vigenti. Si ricordi ancora che, in caso di inerzia del Consiglio regionale, alla nomina dei membri del CORERAT dovrà tassativamente provvedere, nei tre giorni antecedenti il 24 febbraio 2005, data della sua definitiva decadenza, il Presidente del Consiglio regionale nell'esercizio dei poteri sostituivi attribuitigli dalla legge regionale n. 11 del 1995.
La proposta di legge comprende una prima parte in cui sono definiti la composizione del CORECOM per la Sardegna (limitata a cinque membri, compreso il Presidente), il procedimento di nomina dei componenti, del Presidente e del Vice Presidente (prevedendo il totale coinvolgimento del Consiglio, con garanzia del ruolo della minoranza), la durata dell'organo, le incompatibilità (riproponendo i rigorosi criteri previsti dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 52 del 1999) e le cause di decadenza dei componenti.
Apposita norma disciplina l'aspettativa, obbligatoria per Presidente e Vice Presidente, mentre gli altri componenti del CORECOM - se occupati - hanno diritto a permessi retribuiti.
La seconda parte della proposta di legge individua all'articolo 8 le funzioni proprie del CORECOM, vale a dire quelle attribuitegli dalla Regione. L'articolo successivo riguarda invece il conferimento, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle competenze delegate ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 249 del 1997.
Gli articoli 10 e 11 regolamentano i rapporti tra CORECOM ed organi, uffici ed enti regionali, nonché la generalità dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni o comunque interessati al medesimo.
Nella terza parte della proposta di legge sono infine previste norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato.
Si prevede a tal proposito che il CORECOM si doti, entro trenta giorni dall'insediamento, di un regolamento interno.
Si dispone infine che entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOM presenti al Consiglio, alla Giunta regionale - e all'Autorità per la parte relativa alle funzioni delegate - il programma di attività per l'anno successivo e che entro il 31 marzo di ogni anno riferisca agli stessi soggetti sul sistema delle comunicazioni nella regione, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente.
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA U.E. - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE
composta dai consiglieri
PISU, Presidente e relatore - AMADU, Vice presidente - CALIGARIS, Segretario - SANJUST, Segretario - CASSANO - CERINA - FLORIS Vincenzo - MELONI - SANNA Franco - SANNA Simonetta
pervenuta il 23 novembre 2006
Con la Legge n. 249 del 1997, prendendo atto della sempre più forte convergenza delle diverse piattaforme tecnologiche di comunicazione, fu istituita un'unica autorità nazionale per la regolamentazione e la vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e dell'editoria, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Con la stessa legge i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi (CORERAT), istituiti nel 1975 e riorganizzati nel 1990 dalla legge Mammì, furono sostituiti dai comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM), che le Regioni avrebbero dovuto disciplinare con proprie leggi entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 249 del 1997. I CORECOM, caratterizzati da una più vasta competenza rispetto ai vecchi comitati radiotelevisivi, possono anche esercitare, in sede locale, funzioni dell'Autorità nazionale loro delegate sulla base di accordi tra la medesima Autorità e le regioni.
Una prima proposta di legge per l'istituzione del CORECOM nella nostra regione fu presentata nel marzo 1999, a firma di tutti i componenti della Seconda Commissione consiliare, quando però mancavano pochi mesi al termine dell'undicesima legislatura. Ripresentata nel febbraio del 2000, sempre a firma di tutti i componenti della Commissione, la proposta fu esitata dalla Commissione a maggioranza nel novembre del 2000 ma, non essendo mai stata discussa dall'Aula, decadde con il termine della dodicesima legislatura.
La Sardegna è così rimasta la sola regione a non aver ancora istituito il CORECOM. In tale situazione, mentre alcune funzioni in materia radiotelevisiva sono svolte dal preesistente CORERAT, resta completamente scoperta l'area delle funzioni riguardanti gli altri mezzi di comunicazione ed in particolare restano inattuate, per il territorio della Sardegna, le deleghe di funzioni dell'Autorità nazionale, che nelle altre regioni riguardano ad esempio la conciliazione delle controversie fra gli utenti e le società telefoniche, il monitoraggio del rispetto da parte delle televisioni locali delle norme sulla protezione dell'infanzia, la gestione a livello regionale del registro degli operatori della comunicazione.
All'inizio di questa legislatura, dunque, la Seconda Commissione ha convenuto sull'urgenza di affrontare la questione e, per favorire un'aperta discussione, ha scelto la strada di ripresentare, con la firma di tutti i componenti della Commissione, il testo della proposta di legge esitata nella precedente legislatura, al solo fine, come precisato nella relazione dei proponenti, "di disporre di un utile punto di partenza per l'esame in Commissione ed in Aula".
La Commissione ha quindi proceduto ad un attento esame dell'articolato della proposta di legge per così dire "ereditata" dalle precedenti legislature, introducendo in esso numerose e rilevanti modifiche che ne hanno sostanzialmente innovato l'impianto, tant'è che anche il nome dell'organismo è stato mutato in Autorità regionale per le comunicazioni in Sardegna (ARCoS).
Le nuove e, per alcuni aspetti, originali soluzioni organizzative sulla composizione e le modalità di nomina e funzionamento dell'ARCoS dipendono da una scelta preliminare sul modello da adottare per l'esercizio delle funzioni amministrative di livello regionale in materia di comunicazioni.
Si è partiti dalla considerazione che si tratta di una materia caratterizzata da due esigenze peculiari: la necessità di un alto livello di specializzazione tecnica e di una assoluta imparzialità nell'esercizio delle funzioni, in quanto esse possono incidere su diritti di libertà che richiedono una specifica tutela.
Per soddisfare tali esigenze si è ritenuto che non fosse pienamente adeguato il tradizionale modello basato sull'esercizio diretto delle funzioni da parte degli uffici dell'assessorato regionale competente, sia pure accompagnato e vincolato dall'obbligo di acquisire pareri di organi politici (tipicamente le Commissioni consiliari), o di organi rappresentativi degli interessi coinvolti (consulte e simili), o di organi di consulenza composti da esperti della materia (ad esempio i CORECOM).
Ugualmente insufficiente è stato giudicato il modello dell'esercizio delle funzioni da parte di una branca dell'amministrazione regionale specializzata sotto il profilo tecnico (agenzia), ma pur sempre inserita in un quadro di dipendenza dall'esecutivo.
La Commissione ha invece convenuto sulla scelta di attribuire l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di comunicazione ad un'autorità regionale indipendente, ovvero ad un soggetto caratterizzato da una elevata competenza tecnica ed idoneo ad assicurare, nel particolare e delicato campo della comunicazione, la maggiore imparzialità ed indipendenza sia dagli interessi di settore che dai condizionamenti politici.
Va da sé che le funzioni amministrative attribuite a questa autorità devono svolgersi in un quadro legislativo chiaramente definito e dettagliato. Deve cioè restare in capo agli organi della Regione che partecipano alla funzione legislativa (Presidente della Regione, Giunta, Consiglio regionale) il diritto-dovere di definire le scelte politiche, di individuare i valori da tutelare, di stabilire a priori parametri e requisiti da applicare.
Una tale concezione della funzione legislativa in materia di comunicazione, funzione che deve essere esercitata dal Consiglio in maniera piena e consapevole, senza limitarsi a mere enunciazioni di principio o a generiche dichiarazioni programmatiche, ma entrando nel merito di questioni che sono obiettivamente delicate e controverse, oltre che tecnicamente assai complesse, ha portato la Commissione a scegliere di operare in due tempi, definendo innanzitutto le norme ordinamentali sull'istituzione dell'autorità e sulla sua collocazione rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento regionale e rinviando ad una fase immediatamente successiva la discussione sulla disciplina di settore.
Dopo la attribuzione alla competenza concorrente di Stato e Regioni della legislazione in materia di ordinamento della comunicazione, nel quadro delle modifiche del titolo V della Costituzione introdotte nel 2001, si aprono ora spazi nuovi - e a dire il vero ancora pressoché inesplorati, anche nelle altre regioni - di iniziativa legislativa, sia nei campi di intervento espressamente attribuiti alle regioni dal testo unico della radiotelevisione (e puntualmente richiamati nell'articolo 1 bis del testo della Commissione), sia su altri aspetti che dovranno autonomamente essere individuati dalla Regione, attraverso una interpretazione il più possibile dinamica ed espansiva dello spazio normativo aperto dal nuovo articolo 117 della Costituzione.
Ritornando quindi alla scelta della Commissione a favore del modello organizzativo dell'autorità indipendente, di cui sopra sono state indicate le ragioni, restano ora da evidenziare le novità di maggior rilievo introdotte dalla Commissione nel testo della proposta di legge n. 54 al fine di dare corpo e coerenza a tale scelta.
Esse sono:
a) il rigoroso procedimento di nomina dei componenti dell'ARCoS previsto all'articolo 2, nel tentativo di introdurre - attraverso il ruolo attribuito alle Commissioni nel vaglio delle candidature - meccanismi che consentano di massimizzarne la qualità, ferma restando la scelta finale mediante elezione a scrutinio segreto con voto limitato, nel rispetto delle minoranze, che naturalmente spetta all'intero Consiglio;
b) la previsione (articolo 3) dell'ineleggibilità per coloro che abbiano negli ultimi tre anni rivestito importanti cariche politiche o siano stati titolari di rilevanti interessi nel settore delle comunicazioni, non essendo, a giudizio della Commissione, il tradizionale sistema delle incompatibilità sufficiente a garantire i livelli di effettiva indipendenza che devono caratterizzare i componenti di un'autorità;
c) l'istituzione (articoli 14 e 15) di una consulta ampiamente rappresentativa degli interessi e delle competenze del mondo della comunicazione, il cui ruolo si pone su un piano diverso da quello dell'autorità, che si configura invece prevalentemente come organo amministrativo dall'accentuato carattere di terzietà.L'esame degli articoli della proposta di legge n. 54 è stato concluso dalla Commissione il 3 novembre 2005. Sul testo approvato in tale data è stata successivamente svolta un'ampia consultazione, comprendente il Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo, i sindacati dei giornalisti e degli altri operatori della comunicazione, gli editori della stampa e della televisione, le associazioni degli utenti e dei consumatori e la consigliera regionale di parità.
Ad eccezione del CORERAT, che ha formulato per iscritto un articolato parere complessivamente negativo, il testo approvato dalla Commissione è stato oggetto di un generale apprezzamento da parte di tutti i soggetti consultati, anche se non sono mancate numerose e spesso condivisibili osservazioni su punti specifici, che potranno essere opportunamente prese in considerazione nella discussione in Aula.
In questa fase ha chiesto di essere sentita dalla Commissione anche la Giunta regionale, che non aveva fino ad allora ritenuto di dover partecipare alla discussione in Commissione. Nella seduta dell'8 marzo 2006 l'Assessore Pilia ha reso noto che la Giunta, non avendo intenzione di presentare un proprio disegno di legge sulla materia, riteneva necessario un confronto con la Commissione finalizzato ad un arricchimento della proposta di legge n. 54. Nel testo della proposta di legge, a giudizio della Giunta, si sarebbe dovuto in particolare evidenziare il valore politico e sociale della regolamentazione della comunicazione e dell'informazione a garanzia del sistema democratico, valorizzando i principi dell'autonomia e dell'identità, anche attraverso una riappropriazione delle competenze della Regione, senza rinvii ad altre leggi regionali, e mettendo l'accento in particolare sull'esigenza di porre limiti alla concentrazione delle frequenze e di regolamentare i conflitti di interesse.
La Commissione ha deciso pertanto di rinviare la votazione finale, al fine di acquisire il preannunciato contributo migliorativo della Giunta, che tuttavia non si è successivamente concretizzato, nonostante le numerose sollecitazioni rivolte all'Assessore ed allo stesso Presidente della Regione, e nonostante le loro ripetute assicurazioni che si sarebbe provveduto in breve tempo a dettagliare e trasmettere le preannunciate integrazioni.
Preso atto di ciò, nella seduta del 20 settembre 2006 la Commissione ha deciso di superare la situazione di stallo venutasi a determinare, procedendo all'approvazione finale della proposta di legge, che ha ottenuto i voti favorevoli dei commissari dei gruppi di maggioranza (ad eccezione della consigliera Caligaris) ed anche del gruppo dei Riformatori.
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La Terza Commissione, nella seduta del 31 gennaio 2006, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il Presidente della Commissione.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Istituzione dell'Autorità regionale per le comunicazioni in Sardegna (ARCoS) e della Consulta regionale per le comunicazioni
Art. 1
Finalità1. In attuazione del comma 13 dell'articolo 1, della Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), la presente legge disciplina l'istituzione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna (CORECOM).
Art. 1
Principi1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le funzioni dell'Autorità regionale per le comunicazioni in Sardegna (ARCoS).
2. L'ARCoS è un'autorità regionale indipendente cui spetta, secondo quanto disposto dalla presente legge e dalle altre leggi regionali, l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di comunicazioni, ivi comprese quelle delegate ai comitati regionali per le comunicazioni dall'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 della Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e quelle direttamente attribuite ai comitati regionali per le comunicazioni dalle leggi nazionali.
3. L'ARCoS esercita le sue funzioni in forma collegiale, secondo criteri di indipendenza, imparzialità e trasparenza, assicurando la più ampia pubblicità della sua attività e incoraggiando la partecipazione dei soggetti interessati.
4. I componenti dell'ARCoS devono essere caratterizzati da:
a) competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici;
b) imparzialità ed indipendenza.
Capo I
FunzioniArt. 1 bis
Funzioni attribuite da leggi regionali1. L'ARCoS esercita le funzioni amministrative in materia di comunicazioni ad essa attribuite dalle leggi regionali, tra cui:
a) le funzioni in materia di rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, secondo quanto disposto dalla legge regionale prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione);
b) le funzioni in materia di rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito regionale, secondo quanto disposto dalla legge regionale prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2005;
c) le funzioni in materia di stipula dei contratti per la definizione degli obblighi che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale, secondo quanto disposto dalla legge regionale prevista dall'articolo 46 del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2005;
d) le funzioni già attribuite al Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo dagli articoli 25, 26, 27 e 29 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953).
Art. 1 ter
Funzioni attribuite da leggi statali1. L'ARCoS esercita per la Sardegna le funzioni in materia di comunicazioni attribuite ai comitati regionali per le comunicazioni dalle leg¬gi statali, tra cui:
a) le funzioni attribuite dalla Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica);
b) le funzioni di competenza dei comitati regionali per le comunicazioni nel procedimento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dal comma 3 dell'articolo 45 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, e dal relativo regolamento di attuazione;
c) le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme, recate dal comma 1 dell'articolo 9 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), e dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 177 del 2005, sulla destinazione alle emittenti locali della pubblicità istituzionale di amministrazioni ed enti pubblici;
d) le funzioni di regolazione dell'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive regionali programmate dalla concessionaria pubblica, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della Legge n. 223 del 1990 e secondo le disposizioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Art. 1 quater
Funzioni delegate e accordi di collaborazione1. L'ARCoS esercita per la Sardegna le funzioni in materia di comunicazioni delegate dall'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 della Legge n. 249 del 1997.
2. La relativa convenzione con l'Autorità nazionale è stipulata dal presidente dell'ARCoS previa approvazione del collegio, sentita la Commissione consiliare competente. Nella convenzione sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse trasferite dall'Autorità nazionale per provvedere al loro esercizio.
3. Non possono essere oggetto di delega le funzioni di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle comunicazioni di rilevanza regionale, la cui disciplina rientri nell'ambito della potestà legislativa e regolamentare attribuita alla Regione in materia di ordinamento della comunicazione dall'articolo 117 della Costituzione.
4. Con lo stesso procedimento di cui al comma 2 possono essere definiti accordi con l'Autorità nazionale al fine di mettere in opera ogni utile forma di collaborazione e coordinamento per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, attribuite all'ARCoS dalla legge regionale.
Art. 1 quinquies
Funzioni consultive1. L'ARCoS è organo di consulenza generale della Regione in materia di comunicazioni.
2. L'ARCoS esprime alle Commissioni del Consiglio regionale i pareri da queste richiesti sui progetti di legge disciplinanti la materia delle comunicazioni.
3. L'ARCoS, inoltre, esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni, e in particolare è consultata dalla Giunta regionale:
a) ai fini della formazione dei pareri che la Regione deve esprimere sui piani nazionali di assegnazione delle radiofrequenze;
b) sui contenuti delle convenzioni e delle intese che la Regione stipula con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con altri soggetti operanti nel campo della comunicazione.
Art. 1 sexies
Altre funzioni1. L'ARCoS svolge:
a) funzioni di proposta ai competenti organi regionali nelle materie attinenti alla comunicazione, con particolare riferimento alle esigenze di tutela e promozione dell'identità culturale e linguistica della Sardegna;
b) funzioni di studio ed analisi sul sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale;
c) compiti di consulenza tecnica e di collaborazione con gli organi e gli uffici dell'Amministrazione regionale e con la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne.2. L'ARCoS inoltre promuove ed attua ogni utile forma di collaborazione con tutti i soggetti operanti in Sardegna nell'ambito della comunicazione, con le imprese e le loro associazioni, con le organizzazioni sindacali e gli ordini professionali dei giornalisti e degli altri lavoratori dell'informazione e con le associazioni degli utenti, attraverso incontri periodici e specifiche consultazioni su singoli atti e pareri che la presente legge le demanda.
Capo II
OrganiArt. 2
Composizione, elezione, durata1. Il Consiglio regionale elegge, all'inizio di ogni legislatura, con voto limitato a tre quinti, il CORECOM, composto da cinque membri scelti tra esperti nel settore della comunicazione.
2. Dopo l'elezione dei cinque componenti del CORECOM, il Consiglio regionale elegge il Presidente e il Vice Presidente. L'elezione avviene con un'unica scheda sulla quale può essere indicato un solo nome: il più votato è eletto Presidente, il secondo votato è eletto Vice Presidente.
3. Il Presidente del Consiglio regionale insedia il CORECOM entro 30 giorni dall'elezione e provvede ad informare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dell'avvenuta elezione e dell'insediamento.
4. Il CORECOM dura in carica per la legislatura e i suoi membri non sono rieleggibili.
5. In caso di morte, dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità di un componente del CORECOM, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del CORECOM. Al componente del CORECOM che subentri quando manca meno di un anno alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di rielezione.
Art. 2
Composizione, nomina e durata in carica1. L'ARCoS è costituita dal presidente e da altri quattro componenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.
2. Entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza dell'ARCoS, ovvero entro il quindicesimo giorno successivo al determinarsi di una vacanza, il Presidente del Consiglio regionale dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, sui quotidiani editi in Sardegna e su ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto opportuno, di un invito a presentare entro trenta giorni candidature alla carica di componente dell'ARCoS.
3. Le candidature sono trasmesse alla Commissione consiliare competente in materia di informazione, ovvero alla Commissione consiliare competente in materia di nomine qualora istituita, che le esamina nei successivi trenta giorni, anche sentendo i candidati qualora lo ritenga utile, ed approva a maggioranza semplice una relazione contenente il motivato giudizio della Commissione sull'effettivo possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti di competenza ed indipendenza richiesti per la nomina e sull'insussistenza di condizioni di ineleggibilità. Alla relazione devono essere allegati eventuali pareri di minoranza. Le audizioni dei candidati devono svolgersi in seduta pubblica.
4. È facoltà della Commissione, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, dichiarare l'ineleggibilità di un candidato per assoluta carenza dei requisiti di competenza o di indipendenza ovvero per l'evidente sussistenza di una delle condizioni indicate all'articolo 3.
5. Entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale, mediante elezione a scrutinio segreto con voto limitato a tre quinti, sceglie i componenti dell'ARCoS tra i candidati che non siano stati dichiarati ineleggibili ai sensi del comma 4.
6. Il decreto di nomina è emanato dal Presidente del Consiglio regionale entro sette giorni dall'elezione ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente dell'ARCoS, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo componente che resta in carica fino alla scadenza ordinaria dell'ARCoS. Al componente dell'ARCoS che subentri quando manca meno di un anno alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di rielezione.
Art. 3
Incompatibilità1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) membro del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, di un Consiglio o di una Giunta regionale, provinciale o comunale;
b) presidente o direttore - di nomina governativa, parlamentare, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali - di ente pubblico economico e non;
c) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;
d) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto o del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale, ovvero titolare di rapporti di collaborazione o consulenza con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità;
e) dipendente regionale.
Art. 3
Ineleggibilità1. Non possono essere nominati componenti dell'ARCoS coloro che si trovino, o che si siano trovati nei tre anni precedenti, in una delle seguenti condizioni:
a) componente del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, di un Consiglio o di una Giunta regionale, ovvero presidente di una giunta provinciale o sindaco di un comune con popolazione superiore a diecimila abitanti;
b) titolare di incarichi esecutivi in partiti politici a livello regionale o sovraregionale;
c) proprietario o amministratore di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto o del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; i soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di ineleggibilità.
Art. 4
Funzioni del Presidente e del Vice Presidente1. Il Presidente del CORECOM:
a) rappresenta il CORECOM;
b) determina l'ordine del giorno delle sedute;
c) convoca il CORECOM e ne presiede le sedute;
d) sottoscrive i verbali delle sedute;
e) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Art. 4
Incompatibilità1. Non possono ricoprire la carica di componente dell'ARCoS coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) consigliere provinciale o comunale;
b) titolare di incarichi esecutivi in partiti politici;
c) presidente, consigliere di amministrazione o direttore di un ente pubblico anche economico;
d) dipendente, collaboratore o consulente dei soggetti di cui alla lettera c);
e) dipendente regionale.2. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, rinuncia all'incarico o sua revoca, collocamento in aspettativa. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
Art. 5
Decadenza1. I componenti del CORECOM decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del CORECOM medesimo, a tre sedute consecutive.
2. Ciascun componente è tenuto a segnalare la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.
3. I componenti decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 3 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione, qualora ciò sia possibile in relazione alla causa medesima.
4. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro venti giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
5. Il Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, procede alla contestazione. Il Presidente del CORECOM è tenuto a segnalare i casi di cui al comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, quelli di cui al comma 2.
6. Trascorso il termine di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;
b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.7. Le decisioni di cui al comma 6 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CORECOM ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 5
Decadenza1. Il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 4, ovvero il sopravvenire di una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 3, comporta la decadenza da componente dell'ARCoS.
2. I componenti dell'ARCoS decadono altresì qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al presidente, a tre sedute consecutive.
3. La causa di decadenza è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale, previa conforme deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro venti giorni ovvero, nel caso di incompatibilità, a far cessare la causa entro il medesimo termine.
4. Il presidente dell'ARCoS è tenuto a segnalare al Presidente del Consiglio regionale le cause di decadenza di cui sia a conoscenza.
5. Trascorso il termine di cui al comma 3 il Presidente del Consiglio regionale, previa conforme deliberazione dell'Ufficio di presidenza:
a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente ovvero rimossa;
b) adotta il provvedimento di decadenza negli altri casi.
Art. 6
Dimissioni1. Le dimissioni dei componenti il CORECOM sono presentate, tramite il Presidente del CORECOM medesimo, al Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede, entro sessanta giorni, agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
3. I componenti dimissionari restano in carica sino alla prima seduta del CORECOM a cui partecipano i nuovi eletti.
Art. 6
Dimissioni1. Le dimissioni dei componenti dell'ARCoS sono presentate al Presidente del Consiglio regionale che ne prende atto e provvede, entro sessanta giorni, agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari.
2. I componenti dimissionari restano in carica sino alla nomina dei nuovi eletti.
Art. 6 bis
Indennità di carica e rimborsi1. Al presidente dell'ARCoS compete un'indennità di carica pari a quella spettante ai presidenti degli enti regionali del primo gruppo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), come interpretato dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7. Al presidente collocato in aspettativa senza assegni compete, inoltre, un'eventuale maggiorazione dell'indennità di carica sino alla concorrenza con il trattamento economico spettante nell'amministrazione di provenienza.
2. Agli altri componenti dell'ARCoS compete un'indennità di carica pari alla metà di quella spettante al presidente.
3. Al presidente e ai componenti dell'ARCoS che risiedono ad una distanza di almeno quaranta chilometri dal luogo di riunione dell'ARCoS, ovvero che si recano in missione per ragioni inerenti al loro ufficio, purché la missione sia autorizzata dal Presidente dell'ARCoS, compete, per ogni giornata di seduta o di missione, il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura prevista per i presidenti degli enti regionali dal comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995, come modificato dall'articolo 54 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37.
Art. 7
Aspettativa1. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente e al Vice Presidente del CORECOM si applica l'istituto dell'aspettativa previsto dall'apposita normativa.
2. Ai componenti del CORECOM si applicano le disposizioni normative relative all'assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per partecipare ai lavori del CORECOM e per l'esercizio del mandato.
Art. 7
Aspettative1. Al presidente dell'ARCoS si applica l'istituto dell'aspettativa non retribuita previsto dal comma 2 dell'articolo 13 della Legge 3 maggio 2004, n. 112, e dal regolamento emanato con deliberazione n. 70/05/CONS dell'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 61 del 15 marzo 2005.
2. Al presidente non collocato in aspettativa e ai componenti dell'ARCoS si applicano le disposizioni sull'assenza giustificata dal luogo di lavoro previste dalla medesima normativa.
Art. 8
Funzioni proprie1. Il CORECOM è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alla Regione dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nell'ambito di cui al comma 1 il CORECOM:
a) esprime parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi della lettera a) del comma 6 dell'articolo 1, numeri 1) e 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
b) collabora all'adeguamento del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui alla lettera a);
c) svolge attività di informazione e consulenza a favore dei concessionari radiotelevisivi privati in merito alle disposizioni emanate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in occasione delle competizioni elettorali; segnala all'Autorità le violazioni delle disposizioni medesime, anche da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
d) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui al comma 9 dell'articolo 3, della Legge n. 249 del 1997;
e) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
f) esprime ogni parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
g) segnala all'Autorità le violazioni della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;
h) provvede al censimento delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale, il cui elenco deve essere depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale;
i) cura i rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti e con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna per quanto previsto dagli articoli 28 e 11 della legge n. 223 del 1990, e con la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 39.
Art. 8
Presidente1. Il presidente dell'ARCoS è scelto dal Consiglio regionale tra i componenti del medesimo, mediante votazione a scrutinio segreto che ha luogo nella seduta successiva a quella dell'elezione del collegio, ovvero entro trenta giorni dal determinarsi della vacanza.
2. Il presidente dell'ARCoS:
a) la rappresenta;
b) convoca il collegio, ne forma l'ordine del giorno, ne presiede le sedute;
c) sottoscrive i verbali delle sedute e le deliberazioni del collegio;
d) sulla base dei criteri deliberati dal collegio, coordina i compiti istruttori assegnati ai suoi componenti ed indirizza l'attività degli uffici di segreteria dell'ARCoS;
e) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.3. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal componente dell'ARCoS più anziano di età.
Capo III
FunzionamentoArt. 9
Funzioni delegate1. Al fine di assicurare funzioni di governo, di garanzia e di controllo decentrate sul territorio in tema di comunicazioni, il CORECOM è funzionalmente organo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Il CORECOM esercita le competenze che gli sono delegate dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mediante la stipula di apposita convenzione, sottoscritta dai Presidenti dell'Autorità e del CORECOM, sentita la Commissione consiliare competente, nella quale sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.
3. Al CORECOM possono essere delegate tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni, che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla Legge n. 249 del 1997.
Art. 9
Regolamento interno1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ARCoS sono disciplinati, per quanto non direttamente disposto dalla legge, con un regolamento interno approvato dal collegio a maggioranza assoluta e sottoposto a ratifica dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale; il regolamento interno s'intende ratificato qualora l'Ufficio di presidenza non abbia formulato rilievi nei trenta giorni successivi alla ricezione.
2. Tra le altre norme organizzative, il regolamento disciplina:
a) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori della comunicazione e dell'informazione;
b) le norme etiche di comportamento dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti dell'ARCoS.
Art. 10
Rapporti con altri organi1. Il CORECOM è tenuto a trasmettere, entro dieci giorni dall'adozione, le proprie deliberazioni ai Presidenti della Regione e del Consiglio regionale, nonché all'Assessore regionale ed al Presidente della Commissione consiliare competenti in materia di comunicazione.
Art. 10
Sedute e deliberazioni1. Le deliberazioni dell'ARCoS sono assunte a maggioranza semplice con la partecipazione di almeno tre componenti del collegio.
2. Esse sono immediatamente inviate per conoscenza ai Presidenti della Regione e del Consiglio regionale e all'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni e pubblicate integralmente sul sito internet dell'ARCoS nonché, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. Le sedute dell'ARCoS di norma non sono pubbliche.
4. Il regolamento interno disciplina le forme di pubblicità dell'attività dell'ARCoS, prevedendo la più ampia e tempestiva divulgazione dell'ordine del giorno delle sedute, in modo da consentire a chiunque vi abbia interesse di portare a conoscenza dell'Autorità quanto ritenuto utile.
Art. 11
Forme di partecipazione1. Il CORECOM promuove ed attua idonee forme di partecipazione e collaborazione con tutti i soggetti interessati alle comunicazioni e promuove altresì periodiche conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni.
Art. 11
Relazione annuale1. L'ARCoS approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sul sistema della comunicazione in ambito regionale, contenente anche un resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente.
2. La Commissione consiliare competente in materia di informazione esamina la relazione nei successivi sessanta giorni, sentendo l'ARCoS, l'Assessore regionale competente e la Consulta regionale delle comunicazioni, e approva una risoluzione sulle risultanze dell'esame, che può chiedere sia discussa dall'Aula.
Art. 12
Sede e funzionamento1. Il CORECOM ha sede presso il Consiglio regionale ed è assistito nelle sue funzioni da un'apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza e definita con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il CORECOM medesimo.
2. Nell'esercizio delle deleghe attribuite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il CORECOM può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.
Art. 12
Personale1. L'ARCoS è assistita nelle sue funzioni da un apposito servizio di segreteria, dotato di effettiva autonomia operativa, il cui personale, tratto dai ruoli del Consiglio regionale, è assegnato al servizio con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, sulla base di una dotazione organica definita dal medesimo Ufficio di presidenza, sentito l'ARCoS.
2. Nell'esercizio delle deleghe attribuite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'ARCoS può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.
3. Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, l'ARCoS può inoltre acquisire prestazioni di lavoro per esigenze di carattere occasionale o che richiedano professionalità non presenti tra il personale del Consiglio regionale, esclusa comunque la costituzione di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Art. 13
Regolamento interno1. Per la sua organizzazione interna il CORECOM si dota, entro trenta giorni dall'insediamento, di un regolamento che, dopo l'approvazione a maggioranza assoluta, deve essere depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale e trasmesso al Presidente della Regione, all'Assessore regionale e al Presidente della Commissione consiliare competenti in materia e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Tra le altre norme organizzative, il regolamento disciplina le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori della comunicazione e dell'informazione e prevede altresì norme etiche di comportamento dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.
Art. 13
Risorse economiche1. L'ARCoS approva e presenta all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, una proposta di bilancio di previsione, tenendo conto della quale l'Ufficio di presidenza del Consiglio definisce lo stanziamento del capitolo sulle spese di funzionamento dell'ARCoS nella proposta di bilancio interno del Consiglio regionale.
2. Nella proposta presentata dall'ARCoS, che è allegata alla relazione illustrativa della proposta di bilancio interno del Consiglio, devono essere distintamente evidenziati, al fine di consentire una completa e trasparente valutazione dei costi:
a) il valore economico del personale, dei locali, delle attrezzature e di ogni altra utilità che si prevede siano messi a disposizione dell'ARCoS dal Consiglio regionale;
b) l'entità delle entrate che si prevede di acquisire dall'Autorità nazionale per l'esercizio delle funzioni da questa delegate;
c) l'entità della spesa prevista per le indennità di funzione e i rimborsi spese dei componenti dell'ARCoS;
d) l'entità della spesa prevista per l'acquisizione di prestazioni professionali.3. Il bilancio di previsione è approvato dall'ARCoS dopo l'approvazione del bilancio interno del Consiglio regionale ed è sottoposto a ratifica del medesimo Ufficio di presidenza.
4. Entro il 31 marzo l'ARCoS approva il conto consuntivo del precedente esercizio e lo presenta all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che lo ratifica; il conto consuntivo s'intende ratificato qualora l'Ufficio di presidenza non abbia formulato rilievi nei trenta giorni successivi alla ricezione.
5. La disciplina dei procedimenti gestori dell'ARCoS è contenuta nel regolamento interno; nelle more della sua approvazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.
6. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'ARCoS sono pubblicati nelle forme previste dal regolamento interno.
Capo IV
ConsultaArt. 14
Programmazione dell'attività e relazione annuale1. Il CORECOM presenta, entro il 15 settembre di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale, alla Giunta regionale, all'Assessorato regionale ed alla Commissione consiliare competenti in materia di comunicazione il programma delle attività previste per l'anno successivo. Analoga relazione deve presentare, entro lo stesso termine, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate e con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM presenta ai soggetti sopraindicati la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, unitamente al conto consuntivo; presenta inoltre la relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, formulando eventuali proposte di intervento agli organi regionali.
3. Il CORECOM rende pubblici, attraverso gli strumenti informativi a propria disposizione, la relazione conoscitiva, quella sull'attività svolta e il programma annuale di attività.
Art. 14
Funzioni1. È istituita la Consulta regionale per le comunicazioni.
2. La Consulta esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Consiglio ed alla Giunta regionale su tutte le questioni concernenti la comunicazione, con particolare riferimento:
a) allo sviluppo delle nuove tecnologie ed alla promozione della loro più ampia diffusione;
b) alla salvaguardia dei diritti degli utenti, con particolare attenzione alle esigenze di tutela dei minori;
c) alla garanzia dei valori della libertà e pluralità di espressione.
Art. 15
Indennità di funzione e rimborsi1. Al Presidente e al Vice Presidente del CORECOM è corrisposta un'indennità mensile di funzione la cui entità è determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore rispettivamente al trenta e al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale. Al Presidente e al Vice Presidente, collocati in aspettativa senza assegni nelle rispettive amministrazioni di provenienza, compete una maggiorazione dell'indennità di carica sino alla concorrenza con il trattamento economico in godimento.
2. Agli altri componenti del CORECOM è corrisposta un'indennità mensile di funzione la cui entità è determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale.
3. Ai componenti del CORECOM che risiedono o che hanno la propria sede abituale di lavoro ad una distanza di almeno quaranta chilometri dal luogo di riunione del CORECOM sono dovuti, per ogni giornata di seduta, oltre il compenso di cui ai commi 1 e 2, l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
Art. 15
Composizione e funzionamento1. La Consulta è composta da:
a) quattro dirigenti dell'Amministrazione regionale nominati dal Presidente della Regione su proposta degli Assessori competenti nelle materie afferenti alla comunicazione;
b) quattro professori universitari nelle discipline giuridiche, economiche e tecniche attinenti alla comunicazione, ovvero esperti di alta qualificazione nelle predette discipline, nominati dal Presidente del Consiglio regionale, su designazione congiunta delle Università di Cagliari e Sassari;
c) cinque esperti prescelti fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o nella tutela dei minori, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre, traendoli da elenchi di nominativi presentati dalle associazioni maggiormente rappresentative di utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, iscritte nell'elenco previsto dal comma 1 dell'articolo 5 della Legge 30 luglio 1998, n. 281, o in analogo elenco a livello regionale, qualora istituito;
d) tre esperti in materia di comunicazione nominati dal Presidente del Consiglio regionale su designazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli editori;
e) tre esperti in materia di comunicazione nominati dal Presidente del Consiglio regionale su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei giornalisti;
f) quattro esperti in materia di comunicazione nominati dal Presidente del Consiglio regionale su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei settori della comunicazione.2. La Consulta dura in carica quattro anni, decorrenti dalla data del suo insediamento, ed è presieduta dal presidente dell'Autorità.
3. Ai lavori della Consulta sono invitati e possono partecipare senza diritto di voto i componenti dell'Autorità.
4. Le spese per il funzionamento della Consulta gravano sul bilancio dell'Autorità.
5. Le ulteriori norme per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento della Consulta sono stabilite in un apposito regolamento approvato dall'Autorità e sottoposto a ratifica dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale; il regolamento s'intende ratificato qualora l'Ufficio di presidenza non abbia formulato rilievi nei trenta giorni successivi alla ricezione.
Capo V
Norme transitorie e finaliArt. 16
Norma transitoria e finale1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale provvede all'elezione del CORECOM entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima. Nelle more, le funzioni del CORECOM sono svolte dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo (CORERAT) in carica.
2. Tutti i riferimenti al CORERAT contenuti nella legislazione regionale vigente sono da intendersi fatti al CORECOM.
3. Il CORECOM subentra nei rapporti attivi e passivi posti in essere dal CORERAT.
Art. 16
Prima applicazione1. In sede di prima applicazione, la procedura per l'elezione dell'ARCoS è avviata dal Presidente del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
Abrogazione1. La legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7, è abrogata.
Art. 17
Cessazione del CORERAT1. Il Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo (CORERAT) in carica continua a svolgere le sue funzioni fino al giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina dell'ARCoS.
2. Tutti i riferimenti al CORERAT contenuti nella legislazione regionale vigente sono da intendersi all'ARCoS.
3. L'ARCoS subentra nei rapporti attivi e passivi posti in essere dal CORERAT.
4. È abrogata la legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7 (Norme per il funzionamento del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1983, n. 28 e del Reg. 12 febbraio 1982 relativi al Comitato sardo per il servizio radiotelevisivo).
Art. 18
Norma finanziaria1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono comprese nei limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento del CORERAT.
Art. 18
Norma finanziaria1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 50.000 per l'anno 2006 e in euro 200.000 per gli anni successivi.
2. Ai relativi oneri si fa fronte:
a) quanto ad euro 50.000 con l'utilizzazione dello stanziamento di pari importo previsto dalla legge regionale n. 7 del 2004 che, con la presente legge, viene abrogata;
b) quanto ad euro 150.000 a decorrere dall'anno 2007 con le disposizioni di cui al comma 3.3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente2006 euro --------
2007 euro 150.000
2008 euro 150.000
mediante riduzione per pari importo della riserva prevista nella voce 12 della tabella A allegata alla legge finanziaria 2006.in aumento
UPB S01.020
Consiglio regionale2006 ---------
2007 euro 150.000
2008 euro 150.0004. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico all'UPB S01.020 del bilancio della Regione per il 2006 ed alle corrispondenti UPB dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
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