CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 316 DEL 26 FEBBRAIO 2003
Concorso pubblico per esami a n. 10 posti di Funzionario consiliare in prova nel ruolo del personale del quarto livello direttivo - Codice concorso O1FC03 PUBBLICATO SUL B.U.R.AS. DEL 6 MARZO 2003, N. 7 - SUPPLEMENTO ORDINARIO

Il Presidente

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Regionale;
VISTA la deliberazione n. 118 adottata dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 20 febbraio 2001;
VISTA la deliberazione n. 223 adottata dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 21 gennaio 2003;
VISTA la deliberazione n. 227 adottata dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 20 febbraio2003

 

DECRETA


Art. 1
Posti messi a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 10 posti di Funzionario Consiliare, con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale del quarto livello stabiliti dal Regolamento del Personale del Consiglio.

2. A favore del personale dipendente del Consiglio Regionale della Sardegna che sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 e dalla X norma transitoria del Regolamento del personale del Consiglio regionale è riservato, coloro che risultino idonei, un terzo delle assunzioni.

3. Il personale dipendente del Consiglio Regionale della Sardegna che partecipi al concorso di cui al precedente comma 1 sarà ammesso alle prove concorsuali senza dover espletare prove preselettive.

Art. 2
Requisiti per la ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ai 18 anni;
c) diploma di laurea specialistica conseguito presso una Università della Repubblica italiana ovvero, se rilasciato da altra Università, equiparato ai sensi della normativa in materia vigente alla data del presente bando, ovvero diploma di laurea rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento previsto dall'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e conseguito presso una Università della Repubblica italiana ovvero, se rilasciato da altra Università, equiparato ai sensi della normativa in materia vigente alla data dell'entrata in vigore della L. 127/97;
d) idoneità fisica all'impiego, intesa, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 16 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, come assenza di difetti o imperfezioni che implichino inidoneità alle mansioni specifiche;
e) il possesso dei diritti civili e politici;
f) il non essere stato destituito, dispensato da un pubblico impiego per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto ai sensi della vigente normativa sul pubblico impiego;
g) assenza di sentenze definitive di condanna per reati che comportino la destituzione dal servizio ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento del Personale del Consiglio Regionale, anche se sia intervenuta la prescrizione ovvero provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale.

2. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, nonché quelli che danno titolo di preferenza, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

3. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

4. I candidati che avranno prodotto domanda nei termini saranno ammessi a sostenere le prove concorsuali con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso.

5. L'Amministrazione del Consiglio si riserva di provvedere, anche d'ufficio, all'accertamento dei requisiti richiesti e si riserva, altresì, di richiedere la documentazione relativa ai titoli preferenziali dichiarati.

6. Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre, in ogrs3 fase della procedura, l'esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli interessati.

Art. 3
Titoli

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale delle prove concorsuali è titolo di precedenza, a parità di punteggio e di titoli di preferenza, la minor età anagrafica.

Art. 4
Domanda di partecipazione

1. Le domande di ammissione al concorso devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo riportato in allegato al bando, reperibile anche presso il Consiglio Regionale della Sardegna (Servizio del Personale - Via Roma, 25 - 09125 Cagliari), oppure una fotocopia dello stesso, preferibilmente compilato a macchina o con l'uso di penna nera e comunque in carattere stampatello.

2. Le domande, sottoscritte dai candidati ed indirizzate al Segretario Generale del Consiglio Regionale della Sardegna, devono essere spedite, a pena di inammissibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. Non saranno accettate domande presentate direttamente presso gli Uffici del Consiglio.

3. Le domande devono pervenire entro quarantacinque giorni dalla medesima data di pubblicazione. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale ricevente. II candidato deve indicare sull'avviso di ricevimento il codice del concorso.

4. Il candidato dovrà apporre la propria firma in calce alla domanda.

5. Non si terrà conto, comunque, delle domande non sottoscritte dal candidato, di quelle redatte senza l'utilizzazione del modulo di cui al precedente comma 1, nonché di quelle che, anche se inoltrate in tempo utile, perverranno oltre il termine di cui al precedente comma 3.

6. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità né per la manricezione della domanda, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda dovute a disguidi postali non imputabili a colpa della stessa Amministrazione consiliare.

7. Sul fronte della busta di spedizione il candidato deve indicare il codice del concorso; sul retro della busta deve indicare il proprio nominativo nonché l'indirizzo dichiarato nella domanda.

8. Ai fini della partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:

a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita, indirizzo del luogo di residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) di possedere l'idoneità fisica all'impiego, intesa come assenza di difetti o di imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) l'assenza di sentenze definitive di condanna per reati che comportino la destituzione dal servizio ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento del Personale del Consiglio Regionale, anche se sia intervenuta la prescrizione ovvero provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale;
g) se abbia o non abbia procedimenti penali pendenti a proprio carico relativi alle fattispecie previste dagli artt. 59 e 60 del Regolamento del Personale del Consiglio Regionale;
h) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato;
i) di non essere stato destituito o dispensato da una Pubblica Amministrazione né di essere mai decaduto da altro impiego pubblico;
j) gli eventuali titoli che diano diritto, a parità di punteggio, a preferenza nella formazione della graduatoria;
k) di autorizzare l'Amministrazione alla raccolta ed al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

9. II candidato deve altresì indicare il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso nonché un recapito telefonico, completo di prefisso, ove posseduto.

10. Il candidato è tenuto a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.

11. Alla domanda si applicano le vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

12. Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso.

13. I candidati che, per infermità temporanee o patologie non incompatibili con l'idoneità fisica di cui all'art. 2, abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove, devono prendere contatti col Servizio del Personale del Consiglio Regionale almeno quindici giorni non festivi prima dell'inizio delle prove salvo casi di infermità o patologie sopravvenuti successivamente a detto termine.

14. L'Amministrazione consiliare non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5
Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso il Servizio del Personale ai soli fini della gestione della procedura concorsuale e nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza.

Art. 6
Prove d'esame

1. Gli esami consistono in una prova preselettiva, tre prove scritte, e una prova orale.

2. Non si procederà alla prova preselettiva qualora i candidati partecipanti al concorso risultino in numero inferiore a 100.

3. La prova preselettiva consiste in 10 quesiti, a risposta sintetica, concernenti le materie:

a) diritto pubblico con particolare riferimento all'ordinamento regionale ed all'ordinamento dell'Unione Europea;
b) diritto e procedura parlamentare con particolare riferimento alle Assemblee Legislative regionali;
c) diritto amministrativo;
d) diritto civile e commerciale.

4. Immediatamente prima dell'inizio della prova preselettiva, ovvero di ciascun turno di prova, la Commissione sorteggia, da almeno dieci, tre serie di quesiti, composti ciascuna da dieci quesiti relativi alle materie di cui al precedente comma 3, dalle quali un candidato, estratto a sorte, sceglie quella oggetto della prova d'esame.

5. Per la prova preselettiva i candidati avranno a disposizione quattro ore.

6. Ove il numero dei candidati non renda possibile lo svolgimento contestuale della prova per tutti, la Commissione dispone la distribuzione dei candidati in turni successivi, sorteggiando la lettera di inizio delle convocazioni.

7. A1 candidato, per la prova preselettiva, viene consegnata una busta, nonché un cartoncino per l'indicazione dei dati anagrafici ed una ulteriore busta, di minori dimensioni, nella quale riporre il cartoncino stesso. Alla fine della prova, il candidato inserisce, nella busta di maggiori dimensioni, la busta chiusa contenente il cartoncino con i dati anagrafici, nonché l'elaborato senza che vi siano apposti firme ovvero segni di riconoscimento. Il candidato consegna quindi la busta, già chiusa, al tavolo della Commissione per l'apposizione, sul lembo, della firma del Presidente, di un membro della Commissione e del Segretario.

8. La prova preselettiva sarà valutata in trentesimi. Saranno considerati idonei i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore ai ventuno/trentesimi.

9. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che si siano classificati nella graduatoria della prova preselettiva entro il centesimo posto. Il predetto numero di cento ammessi potrà essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile nella graduatoria di idoneità.

10. I candidati esonerati dal superamento della prova preselettiva, ai sensi del precedente art. 1, comma 3, sono ammessi alle prove concorsuali in eccedenza rispetto a quelli ammessi alle stesse ai sensi del precedente comma 9.

11. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte sarà affisso presso il Servizio del Personale del Consiglio Regionale. L'affissione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti.

12. Le prove scritte sono le seguenti:

a) un tema di diritto pubblico con particolare riferimento all'ordinamento regionale ed all'ordinamento dell'Unione Europea da svolgersi nel tempo di otto ore;
b) un tema di diritto amministrativo da svolgersi nel tempo di otto ore;
c) un resoconto sommario scritto di brano tratto dai resoconti delle sedute del Consiglio Regionale della Sardegna della durata di almeno trenta minuti da svolgersi nel tempo di quattro ore a partire dal termine della lettura di detto brano.

13. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova, la Commissione sorteggia, da almeno nove, tre titoli relativi alla materia oggetto della prova stessa, dai quali un candidato, estratto a sorte, sceglie quello oggetto della prova d'esame.

14. Al candidato, per ciascuna prova scritta, viene consegnata una busta munita di tagliando laterale recante il numero progressivo corrispondente allo stesso candidato nell'elenco generale dei partecipanti, nonché un cartoncino per l'indicazione dei dati anagrafici ed una ulteriore busta, di minori dimensioni, nella quale riporre il cartoncino stesso. Alla fine di ogni prova, il candidato inserisce, nella busta numerata, la busta chiusa contenente il cartoncino con i dati anagrafici, nonché l'elaborato senza che vi siano apposti firme ovvero segni di riconoscimento. Il candidato consegna quindi la busta numerata, già chiusa, al tavolo della Commissione per l'apposizione sul lembo della firma del Presidente, di un membro della Commissione e del Segretario. Al termine della consegna relativa ad ogni prova, previo controllo che il loro numero corrisponda a quello dei candidati presentatisi, tutte le buste sono chiuse in uno o più plichi, che vengono firmati, sul lembo, dal Presidente, da un Membro della Commissione e dal Segretario. All'atto della consegna della busta contenente l'ultima prova si procede, alla presenza del candidato, a riunire in una unica busta le buste contrassegnate dallo stesso numero di tagliando, previa asportazione dei tagliandi stessi. La busta contenente le buste con gli elaborati è immediatamente chiusa e siglata sul lembo dal Presidente, da un membro della Commissione e dal Segretario.

15. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato, nelle prove scritte, un punteggio medio non inferiore a ventuno trentesimi, con non meno di diciotto trentesimi in ciascuna prova.

16. I candidati che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad un esame orale vertente sulle seguenti materie:

a) diritto pubblico con particolare riferimento all'ordinamento regionale cd all'ordinamento dell'Unione Europea;
b) diritto amministrativo;
c) diritto e procedura parlamentare;
d) storia d'Italia dal 1860 ad oggi con particolare riguardo alla storia della Sardegna;
e) elementi di lingua sarda.

17. Il colloquio sulle materie delle prove orali sarà valutato in trentesimi; conseguiranno l'idoneità i candidati che otterranno nel colloquio un punteggio non inferiore a ventuno/trentesimi.

18. Il punteggio complessivo sarà costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte ed il punteggio della prova orale.

19. Il punteggio totale così risultante costituirà il punteggio del concorso e determinerà la posizione del candidato nella graduatoria.

20. Nella formazione della graduatoria finale si terrà conto delle riserve dei posti previste dall'art. 1 e dei titoli di preferenza a parità di punteggio.

Art. 7
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del Personale consiliare, con successivo decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

2. La Commissione decide sull'ammissione dei candidati alla prova preselettiva, alle prove scritte e alla prova orale; dispone relativamente alle prove d'esame; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati dalla Commissione stessa per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengano alle stesse; stabilisce la graduatoria finale dei candidati.

Art. 8
Svolgimento delle prove

1. Le prove d'esame avranno luogo in Cagliari.

2. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione del Consiglio Regionale della Sardegna alcuna comunicazione di esclusione dal concorso prima della data fissata per lo svolgimento della prova selettiva, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora che saranno opportunamente comunicati con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna almeno 20 giorni prima dello svolgimento della prova stessa e con pubblicazione sui quotidiani L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna, muniti di valido docu,rnento legale di identità.

3. Il diario delle prove scritte ed il diario della prova orale verranno comunicati con distinte e successive pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna almeno 20 giorni prima dello svolgimento della prova stessa e con pubblicazione sui quotidiani L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna.

4. Contestualmente con la pubblicazione degli avvisi di cui al comma precedente si procederà alla pubblicazione, presso il Consiglio Regionale, Albo del Servizio del Personale, dell'elenco degli ammessi a sostenere le prove scritte, e, successivamente, dell'elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali.

5. Le pubblicazioni sull'Albo di cui al comma precedente hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

6. Tutte le comunicazioni non soggette a pubblicazione sulla base della vigente normativa possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

Art. 9
Assunzione dei vincitori

l. Sono dichiarati vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento da parte dell'Amministrazione consiliare del possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2, i candidati classificati ai primi 10 posti della graduatoria.

2. La graduatoria dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

3. I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti ad esami medici al fine di accertarne l'idoneità fisica all'impiego.

4. I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data della rie sotto pena di decadenza i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato dei carichi pendenti;
f) copia del foglio matricolare, se posseduto;
g) copia autentica del titolo di studio dichiarato nella domanda di ammissione;
h) documentazione comprovante il possesso dei titoli di preferenza nella formazione della graduatoria finale.

5. I documenti indicati alle lettere b), c), d) e) ed h), devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della richiesta.

6. I vincitori saranno chiamati in servizio, subordinatamente all'esito favorevole delle visite mediche e degli altri accertamenti relativi al possesso dei requisiti richiesti.

7. I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, e saranno confermati in ruolo se avranno superato la prova stessa.

8. Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale di ruolo e godranno del trattamento economico iniziale del quarto livello direttivo.

9. In caso di mancata conferma, il licenziato avrà diritto ad un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

10. I concorrenti dichiarati idonei potranno essere chiamati a ricoprire, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si rendessero vacanti durante il periodo di due anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

11. I concorrenti dichiarati vincitori ovvero dichiarati idonei, se assunti, potranno essere assegnati a prestare servizio presso qualsiasi sede del territorio regionale, nazionale, o dell'Unione Europea, ove il Consiglio Regionale della Sardegna ritenga di insediare propri Uffici.

 

Cagliari, 13 febbraio 2003

 

IL PRESIDENTE
f. to EFISIO SERRENTI