Associazione tra gli ex Consiglieri Regionali della Sardegna

------------------------------------

Statuto dell'Associazione

Art. I
Denominazione e sede

È costituita la "Associazione tra gli ex Consiglieri regionali della Sardegna" alla quale possono aderire i Consiglieri che hanno fatto parte del Consiglio regionale della Sardegna.
L'Associazione ha sede in Cagliari.  

 

Art. II
Finalità e scopi

L'Associazione si propone:

a) mantenere vivo ed operante il vincolo che, al di sopra di ogni divergenza politica, accomunò i Consiglieri regionali durante l'esercizio del loro mandato; contribuendo così alla conoscenza dello Statuto regionale ed alla difesa ed attuazione dei suoi principi;

b) esaltare i valori dell'autonomia e la funzione del Consiglio regionale mediante convegni, conferenze e pubblicazioni;

c) instaurare rapporti con similari associazioni italiane ed estere;

d) dare assistenza ai soci nel loro rapporto col Consiglio regionale e gli altri organi regionali; tutelarne gli interessi derivanti dall'esercizio e dalla cessazione della loro carica consiliare; curare la raccolta dei dati biografici relativi agli stessi;

e) offrire assistenza alle famiglie dei soci deceduti, nei loro rapporti col Consiglio regionale;

f) l'Associazione non ha fini di lucro;

g) le cariche sociali sono gratuite.

 

Art. III
Soci

La qualità di socio si acquista, su domanda dell'interessato, con delibera dell'Ufficio di Presidenza, contro il quale è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo. I soci cessano di fare parte della Associazione se rieletti al Consiglio regionale, oppure per dimissioni, o per decadenza deliberata a norma di Statuto.

 

Art. IV
Quota sociale

I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale mensile stabilita dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.
La quota sociale, per i titolari del vitalizio consiliare, è riscossa mediante ritenuta mensile sul vitalizio medesimo.

 

Art. V
Patrimonio e proventi sociali

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai fondi raccolti fra i soci e i beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti in dono.
I proventi sono costituiti dalle quote sociali, dai contributi, donazioni ed elargizioni, dai ricavati delle attività sociali e dai redditi dei cespiti patrimoniali.

 

Art. VI
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) l'Ufficio di Presidenza;

d) il Presidente;

e) il Segretario;

f) il Tesoriere;

g) i Revisori dei conti;

h) il Collegio dei probiviri.

 

Art. VII
Assemblea dei soci

Sono di competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione;

b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo su relazione del Tesoriere e la misura della quota sociale;

c) l'elezione del Consiglio Direttivo;

d) l'elezione del Collegio dei Probiviri;

e) l'elezione del Collegio dei Revisori dei conti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente due volte all'anno, entro il primo ed il secondo semestre.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un ventesimo dei soci.

 

Art. VIII
Convocazione dell'Assemblea

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è spedito per lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Ogni socio può rappresentare con delega scritta non più di altri tre soci.
Le votazioni sono di regola palesi. La votazione può essere segreta se ne è fatta richiesta da almeno cinque soci presenti.
Le votazioni per l'elezione delle cariche di cui al precedente art. 7 sono sempre segrete; e così in tutti i casi in cui si tratti di nomine o questioni riguardanti persone.
L'Assemblea in prima convocazione è valida se sono presenti i deleganti la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.

 

Art. IX
Votazione per referendum

Su deliberazione del Consiglio Direttivo può essere disposto che l'Assemblea sia integrata da una votazione ad referendum a carattere consultivo a cui partecipano tutti i soci. In tal caso si considerano presenti i soci intervenuti, i deleganti e i soci che abbiano restituito entro il giorno stabilito la scheda di votazione ad essi inviata.
L'integrazione con votazione ad referendum, sempre con carattere consultivo, è obbligatoria quando si debbono apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione.

 

Art. X
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da quindici membri eletti dall'Assemblea, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di vacanza, lo stesso Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione sino alla scadenza del termine del sostituto.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Esso si riunisce almeno una volta ogni trimestre.
Per la validità delle sue sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Nel caso in cui nell'avviso di convocazione sia indicata una seconda convocazione ad almeno un'ora di distanza dalla prima, la seduta è valida anche con un terzo dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite.

 

Art. XI
Compiti del Consiglio

Il Consiglio delibera su tutte le questioni di organizzazione e di amministrazione e sui problemi concernenti la vita e l'attività dell'Associazione secondo i fini e le norme statutarie.
Elegge, tra i suoi componenti, il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile dei problemi culturali e informativi ed il Responsabile del settore economico e sociale.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri all'Ufficio di Presidenza.

 

Art. XII
Ufficio di Presidenza

Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile dei problemi culturali ed informativi ed il rRsponsabile del settore economico e sociale costituiscono l'Ufficio di Presidenza. In caso di urgenza o in base a delega l'Ufficio di Presidenza delibera con i poteri del Consiglio Direttivo, al quale riferisce nella prima seduta successiva.

 

Art. XIII
Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti; ne presiede gli organi collegiali ed emana le disposizioni per l'attuazione delle loro deliberazioni.
Non può tuttavia contrarre obblighi patrimoniali se non dietro espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, dell'Ufficio di Presidenza.
In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente anziano.

 

 

Art. XIV
Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere, da scegliersi tra i componenti del Consiglio Direttivo:

a) Il Segretario sovrintende alla organizzazione dell'Ufficio ad al disbrigo delle pratiche correnti ed ai compiti che potranno venirgli assegnati dal Consiglio di Presidenza;

b) Il Tesoriere sovrintende e cura le pratiche relative alla amministrazione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri contabili, predispone i bilanci e ne relaziona al Consiglio di Presidenza, al Direttivo ed all'Assemblea.

 

Art. XV
Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare i casi in cui un socio violi lo Statuto o una legittima deliberazione degli organi statutari, o agisca in contrasto con le finalità dell'Associazione.
Si compone di cinque membri, eletti dall'Assemblea dei soci.
Elegge nel suo seno il Presidente.
Agisce di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo.
Può adottare previo contraddittorio, le seguenti sanzioni:

a) il richiamo;

b) la decadenza dall'Associazione.

Può sospendere dall'Associazione, in via cautelativa, il socio imputato in un procedimento penale.
Avverso le sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri o la sospensione cautelativa, l'interessato può ricorrere, entro un mese dalla comunicazione, al Consiglio Direttivo.

 

Art. XVI
Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri.
Nella prima riunione elegge nel suo seno il Presidente.
I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad ispezioni amministrative e ad operazioni di controllo.
Qualora un componente del Collegio proceda individualmente a dette ispezioni ed operazioni, deve informare il Collegio.

 

Art. XVII
Revisione dello Statuto

L'adesione all'Associazione vincola all'osservanza del presente Statuto, il quale potrà essere rivisto su deliberazione di una Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. VII e con l'osservanza dell'art. IX. Per la validità di tale Assemblea è necessaria la partecipazione, anche per referendum, della metà dei soci iscritti.

 

Art. XVIII
Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato da una Assemblea straordinaria con il voto della maggioranza dei soci iscritti. L'Assemblea detterà anche le norme sulla devoluzione delle attività patrimoniali.

 

------------------------------------